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unico 2004 persone fisiche fascicolo 2 natürliche personen heft 2

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Domanda<br />

di rimborso<br />

A chi e dove presentare<br />

la dichiarazione<br />

Dichiarazione<br />

spedita dall’estero<br />

Sono attualmente in vigore convenzioni bilaterali tra l’Italia ed altri Stati per evitare le doppie imposizioni sui<br />

redditi; in tali accordi è in genere previsto che ciascuno Stato individui i propri residenti fiscali in base alle proprie<br />

leggi.<br />

Nei casi in cui entrambi gli Stati considerino la persona come loro residente si ricorre ad accordi fra le Amministrazioni<br />

fiscali dei due Paesi. In Appendice, sono elencate tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni<br />

sottoscritte dallo Stato italiano con altri Stati e tuttora in vigore (i testi delle convenzioni sono reperibili anche<br />

nel sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’indirizzo www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/osservatoriointernazionale/convenzioni/index.htm).<br />

3. REDDITI DA NON DICHIARARE<br />

Oltre ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione riportati nel FASCICOLO 1, capitolo 2, della PAR-<br />

TE II “Istruzioni per la dichiarazione dei redditi Modello UNICO <strong>2004</strong>”, non sono in ogni caso da dichiarare,<br />

e, quindi, il loro possesso da parte di non residenti non implica in alcun modo un obbligo di dichiarazione verso<br />

l’amministrazione fiscale italiana:<br />

• redditi di capitale per i quali, nei confronti di non residenti, è prevista l’esenzione o l’applicazione di una ritenuta<br />

alla fonte a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale<br />

o dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (ad es. dividendi e interessi);<br />

• i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché processi,<br />

formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico<br />

sottoposti in Italia a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ai sensi della normativa nazionale o delle convenzioni<br />

per evitare le doppie imposizioni.<br />

4. RIMBORSI DI IMPOSTA IN BASE A CONVENZIONI<br />

INTERNAZIONALI<br />

Se avete diritto a un rimborso di imposta in base alle norme di una convenzione internazionale, non dovete<br />

chiederlo compilando questa dichiarazione ma presentando un’apposita domanda all’Agenzia delle Entrate –<br />

Centro Operativo di Pescara, via Rio Sparto, 21 - 65100 Pescara.<br />

Nel caso in cui avete subito in Italia una ritenuta superiore a quanto previsto dalla convenzione per evitare le<br />

doppie imposizioni vigente tra l’Italia ed il Paese di residenza, potete chiedere il rimborso delle imposte pagate<br />

in eccedenza.<br />

Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso è di 48 mesi dal momento in cui è<br />

stata effettuata la ritenuta, sia che questa sia stata effettuata direttamente da amministrazioni dello Stato o da<br />

altro sostituto.<br />

L’istanza può essere presentata oltre che dal soggetto possessore del reddito (il sostituito) anche dal sostituto che<br />

ha effettuato la ritenuta.<br />

Le istanze dovranno essere corredate in ogni caso da una certificazione di residenza rilasciata dalle Autorità<br />

fiscali del Paese di residenza, nonché dalla documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti<br />

previsti dalla convenzione stessa.<br />

5. LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE<br />

I contribuenti non residenti, che hanno la possibilità di presentare la dichiarazione dall’Italia, possono avvalersi<br />

delle modalità indicate nel FASCICOLO 1, capitolo 4, della PARTE I “Istruzioni generali per la dichiarazione”.<br />

I contribuenti non residenti che, invece, al momento della presentazione della dichiarazione si trovano all’estero,<br />

potranno avvalersi:<br />

• dell’invio della dichiarazione a mezzo raccomandata o mezzo equivalente secondo le procedure indicate<br />

nelle “Istruzioni generali per la dichiarazione”;<br />

• della trasmissione telematica della dichiarazione.<br />

Infatti, i cittadini italiani residenti all’estero possono richiedere il loro codice Pin, inoltrando una richiesta via<br />

web, tramite il sito http://fisconline.agenziaentrate.it, alla voce “Se non hai il Pin richiedilo Richiesta del<br />

Pin Cittadini italiani residenti all’estero”.<br />

I soggetti iscritti presso l’Anagrafe Consolare, devono contestualmente inoltrare, anche tramite fax, copia della<br />

predetta richiesta al competente Consolato o all’Ambasciata italiana all’estero, allegando la fotocopia di un<br />

valido documento di riconoscimento.<br />

I cittadini italiani temporaneamente non residenti e non iscritti presso l’Anagrafe Consolare, per consentire la<br />

verifica della propria identità devono recarsi personalmente al Consolato o all’Ambasciata dove esibiranno un<br />

valido documento di riconoscimento.<br />

Il Consolato (o l’Ambasciata) effettuati gli opportuni controlli, provvede a far recapitare la prima parte del codice<br />

Pin e la relativa password.<br />

Il contribuente che ha ricevuto tale comunicazione può ottenere le restanti sei cifre accedendo al sito http://fisconline.agenziaentrate.it.<br />

ATTENZIONE I contribuenti <strong>persone</strong> <strong>fisiche</strong> non residenti che non siano cittadini italiani possono richiedere il codice<br />

Pin on-line solo se hanno un domicilio fiscale in Italia presso il quale può esserne recapitata la seconda parte,<br />

altrimenti, se presenti sul territorio nazionale, possono rivolgersi ad un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.<br />

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