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unico 2004 persone fisiche fascicolo 2 natürliche personen heft 2

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Oneri detraibili<br />

Oneri deducibili<br />

Chi è tenuto<br />

al pagamento<br />

Domicilio fiscale<br />

Non sono, comunque, ammessi gli oneri e le spese sostenute per i familiari.<br />

Gli eredi residenti all’estero non hanno diritto né alla detrazione d’imposta né alla deduzione per le spese sanitarie<br />

del defunto, da loro sostenute dopo il decesso.<br />

Si elencano qui di seguito le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito complessivo che spettano ai soggetti<br />

non residenti.<br />

Danno diritto ad una detrazione del 19% sulle imposte da pagare le seguenti spese:<br />

– gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti con riferimento ad immobili situati in Italia (da rigo RP7 a rigo RP11).<br />

Si ricorda che il diritto alla detrazione per gli interessi passivi, pagati in dipendenza di mutui stipulati per l’acquisto<br />

dell’abitazione principale, viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile<br />

non è più utilizzato come abitazione principale.<br />

Pertanto, i contribuenti non residenti, che non hanno la dimora principale nell’immobile acquistato, possono<br />

fruire della detrazione solo per il periodo d’imposta in cui si è verificato il cambiamento della residenza;<br />

– le somme date spontaneamente agli enti o fondazioni che operano nello spettacolo (da rigo RP15 a rigo<br />

RP17 con codice 23);<br />

– le somme date spontaneamente agli enti o fondazioni che svolgono attività culturali e artistiche (da rigo RP15<br />

a rigo RP17 con codice 22);<br />

– le somme date spontaneamente a favore della Società di cultura “La Biennale di Venezia” (da rigo RP15 a<br />

rigo RP17 con codice 20);<br />

– le somme pagate per mantenere beni soggetti a regime vincolistico, cioè beni sui quali grava un vincolo artistico<br />

(da rigo RP15 a rigo RP17 con codice 21).<br />

Queste spese danno diritto a detrazione solo se sostenute nell’interesse proprio e non per altri.<br />

Infine, danno diritto a una detrazione del 41% o del 36% alcune spese per interventi di recupero del patrimonio<br />

edilizio (da rigo RP27 a rigo RP34).<br />

Danno diritto a deduzione dal reddito complessivo le seguenti spese:<br />

– le somme date spontaneamente a istituti religiosi e Paesi in via di sviluppo (righi RP21 e RP25 con codice 2);<br />

– le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 500,00 euro effettuate nei primi 4 mesi dell’anno<br />

2003 a favore di enti, istituti, anche universitari, pubblici e privatii, e associazioni senza scopo di lucro che alla<br />

data del 1° gennaio 2003 svolgevano direttamente o indirettamente attività di studio e di ricerca scientifica sulle<br />

malattie neoplastiche, presso laboratori universitari, ospedali e istituti (rigo RP25 con codice 4).<br />

– i canoni, livelli e censi che gravano sui redditi degli immobili (rigo RP25 con codice 5);<br />

– le indennità corrisposte al conduttore per la perdita dell’avviamento (rigo RP25 con codice 5);<br />

– le somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti (rigo RP25<br />

con codice 5);<br />

– le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che<br />

invece sono state tassate (rigo RP25 con codice 5);<br />

– il 50% delle imposte arretrate (rigo RP25 con codice 5).<br />

I soci di società semplici hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione d’imposta oppure di dedurre dal<br />

proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società, proporzionalmente alla quota di partecipazione<br />

agli utili. Tuttavia, i soci residenti all’estero possono fruire soltanto delle detrazioni e delle deduzioni<br />

ammesse per i soggetti non residenti, come sopra indicate.<br />

6. QUADRO RN – CALCOLO DELL’IRPEF<br />

I soggetti non residenti non possono compilare i righi che si riferiscono alle deduzioni dal reddito complessivo<br />

(es. deduzione per abitazione principale) ed alle detrazioni d’imposta (es. detrazioni per familiari a carico) cui<br />

non hanno diritto.<br />

7. QUADRO RV – ADDIZIONALE REGIONALE<br />

E COMUNALE ALL’IRPEF<br />

Sono obbligati al pagamento dell’addizionale regionale all’IRPEF e, se deliberata dal comune di domicilio fiscale<br />

al 31 dicembre 2003, dell’addizionale comunale all’IRPEF, anche i non residenti nel territorio dello Stato<br />

se, con riferimento al 2003, risulta dovuta l’IRPEF dopo aver sottratto gli importi di tutte le detrazioni d’imposta<br />

spettanti, dei crediti d’imposta sugli utili distribuiti da società ed enti e dei crediti d’imposta per redditi<br />

prodotti all’estero che, sempre all’estero, hanno subìto il pagamento di imposte a titolo definitivo.<br />

Le <strong>persone</strong> <strong>fisiche</strong> non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto il reddito o, se il<br />

reddito è stato prodotto in più comuni, nel comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato.<br />

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