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unico 2004 persone fisiche fascicolo 2 natürliche personen heft 2

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Pagamento<br />

dall’estero<br />

Residente all’estero<br />

Nazionalità<br />

Domicilio fiscale<br />

in Italia<br />

Dichiarazione<br />

presentata<br />

dall’erede<br />

Quadro RB<br />

Precisazioni<br />

sull’abitazione<br />

principale<br />

6. COME SI ESEGUONO I VERSAMENTI<br />

Oltre alle modalità di pagamento indicate in via generale per tutti i contribuenti nel FASCICOLO 1, capitolo 6,<br />

PARTE I “Istruzioni generali per la dichiarazione”, sono previste particolari modalità di pagamento riservate ai<br />

soli contribuenti non residenti:<br />

• effettuazione dei versamenti presso una qualsiasi banca del luogo attraverso un bonifico in euro a favore di<br />

una banca nazionale con sede in Italia. Nel bonifico si devono indicare le generalità del dichiarante, il codice<br />

fiscale, la residenza all’estero, il domicilio in Italia, la causale del versamento e l’anno a cui si riferisce;<br />

• effettuazione del versamento tramite il servizio telematico Internet. Per poter beneficiare di questa modalità di pagamento<br />

è necessario essere titolari di un codice Pin e di un conto corrente presso una delle banche convenzionate<br />

con l’Agenzia delle Entrate, il cui elenco aggiornato è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.<br />

Non è possibile effettuare i pagamenti tramite assegni.<br />

GUIDA ALLA COMPILAZIONE PER I NON RESIDENTI<br />

1. DATI PERSONALI<br />

Nel frontespizio i soggetti non residenti devono compilare la parte denominata “Residente all’estero”.<br />

Scrivere nel settore, per esteso, in quest’ordine:<br />

• il codice fiscale attribuito dallo Stato estero di residenza o, nel caso in cui lo stesso non sia previsto dalla legislazione<br />

del Paese di residenza, un analogo codice identificativo (ad esempio codice di Sicurezza sociale,<br />

codice identificativo generale, ecc.). Se la legislazione dello Stato di residenza non prevede alcun codice<br />

identificativo lasciare la casella in bianco;<br />

• il nome dello Stato estero;<br />

• il codice dello Stato estero nel quale avete la residenza. Potete individuare il codice dello Stato che vi interessa<br />

consultando l’elenco nell’APPENDICE al FASCICOLO 1;<br />

• lo Stato federato, la Provincia, la Contea, il Distretto o similari, nel caso in cui lo Stato di residenza sia strutturato<br />

secondo suddivisioni geografiche. Nel caso di più suddivisioni territoriali va indicata solo la maggiore<br />

(ad esempio se un Paese è suddiviso in Stati federati, a loro volta suddivisi in contee, indicare solo lo Stato<br />

federato);<br />

• la località di residenza e il vostro indirizzo completo.<br />

Barrare le caselle nell’ultimo settore “Nazionalità” secondo i seguenti criteri:<br />

• la casella 1 se possedete la nazionalità dello Stato di residenza, cioè se godete dei diritti di cittadinanza in<br />

base alla legge di quel Paese;<br />

• la casella 2 se possedete la nazionalità italiana.<br />

Barrare tutte e due le caselle se avete la doppia nazionalità.<br />

Non barrare le caselle se non avete né la cittadinanza italiana né quella dello Stato di residenza.<br />

Nella sezione “Residenza anagrafica” del frontespizio i soggetti non residenti dovranno indicare il loro luogo<br />

di domicilio in Italia.<br />

Per i residenti all’estero la legge italiana fissa i criteri per la determinazione di un domicilio fiscale in Italia. In<br />

base a tali norme i contribuenti esteri hanno il domicilio fiscale nel comune nel quale il reddito italiano si è prodotto,<br />

o, se il reddito si è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.<br />

I cittadini italiani che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché<br />

quelli considerati residenti avendo trasferito formalmente la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato<br />

indicati dal D.M. 4 maggio 1999, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza in Italia.<br />

L’indirizzo del domicilio in Italia va indicato solo nel caso in cui possedete un recapito nel comune ove è stato<br />

individuato il domicilio fiscale.<br />

Utilizzare la sezione “Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri” facendo riferimento alle istruzioni<br />

fornite nel FASCICOLO 1, PARTE III, capitolo 1.<br />

Se l’erede che presenta la dichiarazione è residente all’estero:<br />

• nella casella “Comune di residenza anagrafica” indicherà lo Stato estero di residenza;<br />

• nella casella “Frazione, via o numero civico” il luogo ove risiede (città, comune, ecc.) e di seguito l’indirizzo.<br />

2. QUADRI RA E RB – REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI<br />

SITUATI IN ITALIA<br />

Ai sensi della normativa italiana i redditi dei terreni e dei fabbricati situati nel territorio italiano sono imponibili<br />

in Italia anche nel caso in cui gli stessi siano posseduti da soggetti non residenti.<br />

Tuttavia, nel caso in cui il Paese di residenza sia legato all’Italia da una convenzione per evitare le doppie<br />

imposizioni, nella stessa sono in genere previste misure per evitare che su tali redditi si verifichi una<br />

doppia imposizione.<br />

I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero posseduti da soggetti non residenti non vanno dichiarati.<br />

Il fabbricato che il non residente possiede in Italia non può essere considerato come abitazione principale. Si<br />

considera infatti abitazione principale quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. Al non residente<br />

non spetta quindi la deduzione dal reddito complessivo per l’abitazione principale. Conseguentemente nella<br />

colonna 2 (Utilizzo) del quadro RB, non devono essere indicati i codici 1, 5 e 6.<br />

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