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unico 2004 persone fisiche fascicolo 2 natürliche personen heft 2

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La dichiarazione<br />

dei non residenti<br />

‘Domicilio’ è il luogo<br />

in cui le <strong>persone</strong> hanno<br />

stabilito la sede principale<br />

dei loro affari e interessi,<br />

anche morali e familiari<br />

PARTE III: PERSONE FISICHE<br />

NON RESIDENTI<br />

GUIDA ALLA COMPILAZIONE<br />

DEL MODELLO UNICO <strong>2004</strong><br />

Queste istruzioni sono dedicate alle <strong>persone</strong> <strong>fisiche</strong> non residenti che sono comunque tenute a presentare<br />

la dichiarazione dei redditi per l’anno 2003 in Italia.<br />

Le notizie e le indicazioni fornite che interessano questi soggetti si riferiscono alle tipologie di reddito più frequenti<br />

esposte nel FASCICOLO 1.<br />

Per quanto non trattato in questa parte invece valgono in generale, le istruzioni fornite per i contribuenti residenti<br />

e contenute nel FASCICOLO 1.<br />

Leggetele attentamente, potrebbero evitarvi errori e perdite di tempo.<br />

In ottemperanza con quanto sancito dall’art.14 della Legge 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) al<br />

contribuente residente all’estero sono assicurate le informazioni fiscali attraverso:<br />

• i siti Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it) e dell’Agenzia delle Entrate<br />

(www.agenziaentrate.gov.it);<br />

• gli sportelli self-service situati presso alcuni consolati (Bruxelles, Toronto, Parigi, Francoforte, New York, Buenos<br />

Aires);<br />

• le pubblicazioni, le guide e le istruzioni disponibili non solo su cartaceo ma anche sul sito Internet dell’Agenzia<br />

delle Entrate in formato pdf. Sullo stesso sito è possibile consultare anche la Guida fiscale per i residenti<br />

all’estero.<br />

Secondo la legge italiana, chiunque possiede redditi prodotti in Italia, anche se residente all’estero, è tenuto<br />

a dichiararli all’amministrazione finanziaria, salvo i casi di esonero previsti espressamente. I non residenti, dovranno<br />

utilizzare il Modello UNICO <strong>2004</strong> nella stessa versione disponibile per i soggetti residenti in Italia.<br />

Dovranno presentare la dichiarazione UNICO <strong>2004</strong>, qualificandosi come non residenti, le <strong>persone</strong> <strong>fisiche</strong><br />

che nel 2003 erano residenti all’estero e che nello stesso anno hanno posseduto redditi di fonte italiana<br />

imponibili in Italia.<br />

1. LA PRIMA COSA DA FARE<br />

La prima cosa che dovete fare è controllare se siete tenuti o meno a fare la dichiarazione.<br />

Nel capitolo 3 sono indicati i casi in cui i non residenti, proprio a causa di tale condizione, sono esonerati da<br />

quest’obbligo. Per i casi di esonero previsti, invece, in via generale, si tratti di <strong>persone</strong> residenti o non residenti,<br />

si dovrà fare riferimento nel FASCICOLO 1, capitolo 2, della PARTE II “Istruzioni per la dichiarazione dei redditi<br />

Modello UNICO <strong>2004</strong>”.<br />

Anche nel caso in cui non siete tenuti, potete presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali<br />

oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla<br />

dichiarazione presentata nel 2003 o da acconti versati nello stesso anno.<br />

2. IL SECONDO PASSO: RESIDENTE O NON RESIDENTE<br />

Una volta verificato che avete l’obbligo di presentare la dichiarazione (oppure che siete interessati a farlo) dovete<br />

controllare se avete la possibilità o meno di qualificarvi come soggetti “non residenti”. A questo scopo dovrete<br />

prima di tutto stabilire se nel 2003 potevate essere considerati NON RESIDENTI in Italia ai fini delle imposte<br />

dirette.<br />

Per essere considerati “non residenti”, dovete esservi trovati nel 2003 nelle seguenti condizioni:<br />

• non dovete essere stati iscritti nell’anagrafe delle <strong>persone</strong> residenti in Italia per più della metà dell’anno (e<br />

cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);<br />

• non dovete avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell’anno;<br />

• non dovete aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell’anno.<br />

Se manca anche una sola di queste condizioni siete considerati residenti.<br />

Siete inoltre considerati residenti, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se siete cittadini italiani<br />

cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale<br />

privilegiato individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, elencati in APPENDICE.<br />

Quindi, se avete trasferito la vostra residenza in uno dei Paesi indicati in tale elenco, nel caso in cui siate effettivamente<br />

ivi residenti, dovete essere pronti a fornire la prova del reale trasferimento all’estero.<br />

Per fornire questa prova potrete utilizzare qualsiasi mezzo di natura documentale o dimostrativa, ad esempio<br />

la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell’eventuale nucleo<br />

familiare, l’iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del Paese estero, lo<br />

svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso Paese estero, ovvero l’esercizio<br />

di una qualunque attività economica con carattere di stabilità, ecc. (per maggiori chiarimenti può essere<br />

utile consultare sui siti Internet dell’Amministrazione Finanziaria già citati le circolari n. 304 del 2 dicembre<br />

1997 e 140 del 24 giugno 1999).<br />

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