unico 2004 persone fisiche fascicolo 2 natürliche personen heft 2
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La dichiarazione<br />
dei non residenti<br />
‘Domicilio’ è il luogo<br />
in cui le <strong>persone</strong> hanno<br />
stabilito la sede principale<br />
dei loro affari e interessi,<br />
anche morali e familiari<br />
PARTE III: PERSONE FISICHE<br />
NON RESIDENTI<br />
GUIDA ALLA COMPILAZIONE<br />
DEL MODELLO UNICO <strong>2004</strong><br />
Queste istruzioni sono dedicate alle <strong>persone</strong> <strong>fisiche</strong> non residenti che sono comunque tenute a presentare<br />
la dichiarazione dei redditi per l’anno 2003 in Italia.<br />
Le notizie e le indicazioni fornite che interessano questi soggetti si riferiscono alle tipologie di reddito più frequenti<br />
esposte nel FASCICOLO 1.<br />
Per quanto non trattato in questa parte invece valgono in generale, le istruzioni fornite per i contribuenti residenti<br />
e contenute nel FASCICOLO 1.<br />
Leggetele attentamente, potrebbero evitarvi errori e perdite di tempo.<br />
In ottemperanza con quanto sancito dall’art.14 della Legge 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) al<br />
contribuente residente all’estero sono assicurate le informazioni fiscali attraverso:<br />
• i siti Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it) e dell’Agenzia delle Entrate<br />
(www.agenziaentrate.gov.it);<br />
• gli sportelli self-service situati presso alcuni consolati (Bruxelles, Toronto, Parigi, Francoforte, New York, Buenos<br />
Aires);<br />
• le pubblicazioni, le guide e le istruzioni disponibili non solo su cartaceo ma anche sul sito Internet dell’Agenzia<br />
delle Entrate in formato pdf. Sullo stesso sito è possibile consultare anche la Guida fiscale per i residenti<br />
all’estero.<br />
Secondo la legge italiana, chiunque possiede redditi prodotti in Italia, anche se residente all’estero, è tenuto<br />
a dichiararli all’amministrazione finanziaria, salvo i casi di esonero previsti espressamente. I non residenti, dovranno<br />
utilizzare il Modello UNICO <strong>2004</strong> nella stessa versione disponibile per i soggetti residenti in Italia.<br />
Dovranno presentare la dichiarazione UNICO <strong>2004</strong>, qualificandosi come non residenti, le <strong>persone</strong> <strong>fisiche</strong><br />
che nel 2003 erano residenti all’estero e che nello stesso anno hanno posseduto redditi di fonte italiana<br />
imponibili in Italia.<br />
1. LA PRIMA COSA DA FARE<br />
La prima cosa che dovete fare è controllare se siete tenuti o meno a fare la dichiarazione.<br />
Nel capitolo 3 sono indicati i casi in cui i non residenti, proprio a causa di tale condizione, sono esonerati da<br />
quest’obbligo. Per i casi di esonero previsti, invece, in via generale, si tratti di <strong>persone</strong> residenti o non residenti,<br />
si dovrà fare riferimento nel FASCICOLO 1, capitolo 2, della PARTE II “Istruzioni per la dichiarazione dei redditi<br />
Modello UNICO <strong>2004</strong>”.<br />
Anche nel caso in cui non siete tenuti, potete presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali<br />
oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla<br />
dichiarazione presentata nel 2003 o da acconti versati nello stesso anno.<br />
2. IL SECONDO PASSO: RESIDENTE O NON RESIDENTE<br />
Una volta verificato che avete l’obbligo di presentare la dichiarazione (oppure che siete interessati a farlo) dovete<br />
controllare se avete la possibilità o meno di qualificarvi come soggetti “non residenti”. A questo scopo dovrete<br />
prima di tutto stabilire se nel 2003 potevate essere considerati NON RESIDENTI in Italia ai fini delle imposte<br />
dirette.<br />
Per essere considerati “non residenti”, dovete esservi trovati nel 2003 nelle seguenti condizioni:<br />
• non dovete essere stati iscritti nell’anagrafe delle <strong>persone</strong> residenti in Italia per più della metà dell’anno (e<br />
cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);<br />
• non dovete avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell’anno;<br />
• non dovete aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell’anno.<br />
Se manca anche una sola di queste condizioni siete considerati residenti.<br />
Siete inoltre considerati residenti, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se siete cittadini italiani<br />
cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale<br />
privilegiato individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, elencati in APPENDICE.<br />
Quindi, se avete trasferito la vostra residenza in uno dei Paesi indicati in tale elenco, nel caso in cui siate effettivamente<br />
ivi residenti, dovete essere pronti a fornire la prova del reale trasferimento all’estero.<br />
Per fornire questa prova potrete utilizzare qualsiasi mezzo di natura documentale o dimostrativa, ad esempio<br />
la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell’eventuale nucleo<br />
familiare, l’iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del Paese estero, lo<br />
svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso Paese estero, ovvero l’esercizio<br />
di una qualunque attività economica con carattere di stabilità, ecc. (per maggiori chiarimenti può essere<br />
utile consultare sui siti Internet dell’Amministrazione Finanziaria già citati le circolari n. 304 del 2 dicembre<br />
1997 e 140 del 24 giugno 1999).<br />
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