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unico 2004 persone fisiche fascicolo 2 natürliche personen heft 2

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Generalità<br />

SEZIONE I<br />

CONTRIBUTI<br />

PREVIDENZIALI DOVUTI<br />

DA ARTIGIANI<br />

E COMMERCIANTI<br />

Minusvalenze non compensate nell’anno<br />

Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell’anno, vanno indicate:<br />

• nel rigo RT30, suddivise per ciascun periodo d’imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti<br />

dalle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta, 1999, 2000, 2001, 2002 e dalla presente dichiarazione,<br />

che non si sono potute compensare nella Sezione I e nelle successive sezioni;<br />

• nel rigo RT31, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle<br />

dichiarazioni relative ai periodi d’imposta, 1999, 2000, 2001, 2002 e dalla presente dichiarazione,<br />

che non si sono potute compensare nella Sezione II-A;<br />

• nel rigo RT32, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle<br />

dichiarazioni relative ai periodi d’imposta, 1999, 2000, 2001, 2002 e dalla presente dichiarazione,<br />

che non si sono potute compensare nella Sezione II-B.<br />

Riepilogo delle compensazioni<br />

Nel rigo RT33, colonna 2, indicare l’ammontare dell’eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente<br />

dichiarazione e riportata nel rigo RX7, colonna 4, del quadro RX del Modello UNICO 2003, specificando<br />

nella colonna 1 la parte di detta eccedenza compensata ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando<br />

il modello F24.<br />

Nel rigo RT34, indicare l’ammontare complessivo dell’imposta sostitutiva a credito risultante dalla somma degli<br />

importi dei righi RT10 e RT20, nonché dell’eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione<br />

non compensata con il modello F24 e non utilizzata nel presente quadro. Tale importo deve essere<br />

riportato nel quadro RX.<br />

Rideterminazione del valore delle partecipazioni di cui all’art. 81, comma 1, lett. c e c-bis del TUIR ai sensi<br />

dell’art. 2 del D.L. n. 282 del 2002<br />

Nei righi da RT35 a RT40 devono essere distintamente indicate, per il periodo d’imposta 2003, le operazioni<br />

poste in essere ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni<br />

in legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successive modificazioni, secondo le disposizioni previste dall’art.<br />

5 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, relative alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote<br />

o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, per le quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla<br />

base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento dell’imposta sostitutiva, secondo<br />

le disposizioni previste dal citato art. 5 della legge n. 448 del 2001 .<br />

Si ricorda, che la plusvalenza conseguita per la cessione di tali partecipazioni dovrà essere regolarmente indicata<br />

nelle apposite sezioni II-A o II-B del quadro RT, a seconda se trattasi di partecipazioni qualificate o non<br />

qualificate.<br />

Nel caso di versamento cumulativo dell'imposta per più partecipazioni, quote o diritti deve essere distintamente<br />

indicato il valore della singola partecipazione, quota o diritto, con la corrispondente imposta sostitutiva dovuta<br />

su ciascuno di essi.<br />

Per la compilazione del rigo, in particolare, indicare:<br />

• nella colonna 1, il valore rideterminato risultante dalla perizia giurata di stima;<br />

• nella colonna 2, l’aliquota:<br />

– del 4% per le partecipazioni qualificate;<br />

– del 2% per le partecipazioni non qualificate;<br />

• nella colonna 3, l’imposta sostitutiva dovuta;<br />

• nella colonna 4, deve essere barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta è stato rateizzato;<br />

• nella colonna 5, deve essere barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta indicata nella colonna<br />

3 è parte di un versamento cumulativo.<br />

ATTENZIONE Possono essere utilizzati più moduli RT esclusivamente per la sezione relativa alla rideterminazione<br />

delle partecipazioni ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282.<br />

PARTE II: ISTRUZIONI<br />

PER LA COMPILAZIONE DEI PROSPETTI VARI<br />

1. QUADRO RR – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI<br />

Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali<br />

degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione<br />

separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 per la determinazione dei contributi previdenziali<br />

dovuti all’Inps.<br />

La presente sezione deve essere compilata, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dai titolari<br />

di imprese artigiane e commerciali e dai soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento<br />

dei contributi previdenziali, sia per se stessi, sia per le altre <strong>persone</strong> che prestano la propria attività lavorativa<br />

nell’impresa (familiari collaboratori).<br />

Sono esonerati dalla compilazione della sezione i soggetti che, pur avendo presentato domanda di iscrizione<br />

all’Inps, non hanno ancora ricevuto comunicazione dell’avvenuta iscrizione con conseguente attribuzione del<br />

“codice azienda”.<br />

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