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5.1.3. Unione Europea<br />

Nella Risoluzione del Consiglio del 18/11/1999 <strong>sulla</strong> promozione della salute mentale<br />

(2000/C 86/01) viene sottolineata la necessità di promuovere la salute mentale anche al lavoro;<br />

riprendendo tale Risoluzione, nelle Conclusioni del Consiglio del 15/11/2001 su “combattere i<br />

problemi legati allo stress ed alla depressione” (2002/C 6/01), si invitano gli Stati membri a<br />

“prestare particolare attenzione al crescente problema dello stress e della depressione legati al<br />

lavoro”.<br />

Nel 1999 la Commissione ha curato la stesura della “Guida sullo stress legato all’attività<br />

lavorativa” la cui sintesi è stata pubblicata nel 2002.<br />

Nel Programma d’azione com<strong>un</strong>itaria nel campo della salute pubblica <strong>per</strong> il <strong>per</strong>iodo 2003-<br />

2008, (adottato con la Decisione 1786/2002/CEE dal Parlamento europeo e dal Consiglio del<br />

23/09/02) viene dato ampio spazio alla problematica della salute mentale della popolazione.<br />

Nella Com<strong>un</strong>icazione della Commissione “Adattarsi ai cambiamenti del lavoro e della società: <strong>un</strong>a<br />

nuova strategia com<strong>un</strong>itaria di salute e sicurezza 2002-2006” viene riportato che i cambiamenti<br />

nell’organizzazione del lavoro quali, ad esempio, le forme più flessibili di organizzazione<br />

dell’orario di lavoro, vanno ad incidere profondamente sui problemi di salute al lavoro; si osserva<br />

che malattie considerate emergenti quali lo stress, la depressione o l’ansia oltre la violenza al<br />

lavoro, le molestie e l’intimidazione rappresentano il 18% dei problemi di salute legati al lavoro.<br />

Pertanto si ravvisa la necessità di <strong>un</strong>’efficace attività di prevenzione dei rischi cosiddetti<br />

psicosociali nonché di <strong>un</strong>a raccolta di dati e di informazione che <strong>per</strong>mettano di misurarli e di<br />

costruire indicatori corrispondenti.<br />

La Commissione ha sottolineato che “Il dialogo sociale rappresenta <strong>un</strong>o strumento<br />

privilegiato <strong>per</strong> favorire il progresso in quanto <strong>per</strong>mette di applicare la legislazione esistente in<br />

modo efficace e di affrontare l’insieme delle questioni legate alla promozione del benessere sul<br />

luogo di lavoro…”; successivamente, in conformità alla procedura prevista all’art. 138 del Trattato,<br />

è stato dato mandato affinché si procedesse verso la stipula di <strong>un</strong> accordo volontario sul tema dello<br />

stress sul lavoro con il coinvolgimento della Confederazione europea dei sindacati (CES),<br />

dell’Unione delle Confederazioni Industriali d’Europa (UNICE), dell’Unione Europea<br />

dell’artigianato e PMI (UEAPME) e del Centro europeo delle imprese pubbliche e delle imprese di<br />

interesse economico generale (CEEP); tale accordo è stato firmato nell’ottobre 2004.<br />

In base alla direttiva quadro 89/391/CEE il datore di lavoro è obbligato ad assicurare la salute e la<br />

sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti legati al lavoro; in particolare è obbligato ad adattare il<br />

lavoro all’uomo in particolare <strong>per</strong> quanto concerne la scelta delle attrezzature di lavoro ed i metodi<br />

di lavoro e di produzione al fine di attenuare il lavoro monotono ed il lavoro ripetitivo e di ridurre i<br />

loro effetti <strong>sulla</strong> salute.<br />

Due direttive fanno specifico riferimento all’obbligo <strong>per</strong> i datori di lavoro di tener conto del<br />

carico mentale durante la <strong>valutazione</strong> dei rischi; la direttiva 90/270/CEE riguardante la tutela dal<br />

rischio VDT e la direttiva 92/85/CEE che riguarda la tutela della lavoratrice in gravidanza ed in<br />

allattamento.<br />

Il <strong>documento</strong> della Commissione COM(2000) 466 final/2 del 20/11/2000 dal titolo “Sulle<br />

linee direttrici <strong>per</strong> la <strong>valutazione</strong> degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi<br />

industriali ritenuti <strong>per</strong>icolosi <strong>per</strong> la sicurezza o la salute delle lavoratrici gestanti, puer<strong>per</strong>e o in<br />

<strong>per</strong>iodo di allattamento (direttiva 92/85/CEE del Consiglio)” fa spesso riferimento alla fatica<br />

mentale ed allo stress.<br />

La direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente tal<strong>un</strong>i aspetti dell’organizzazione<br />

dell’orario di lavoro (GUCE L 307 del 13/12/1993) e le sue successive modifiche ed integrazioni,<br />

partendo dalla premessa che “l’organismo umano è più sensibile nei <strong>per</strong>iodi notturni ai fattori<br />

molesti dell’ambiente nonché a determinate forme di organizzazione del lavoro particolarmente<br />

gravose e che l<strong>un</strong>ghi <strong>per</strong>iodi di lavoro notturno sono nocivi <strong>per</strong> la salute dei lavoratori e possono<br />

pregiudicare la sicurezza dei medesimi sul luogo di lavoro” riconosce <strong>per</strong> i lavoratori la necessità di<br />

<strong>un</strong> «riposo adeguato» <strong>per</strong> evitare che essi, a causa della stanchezza della fatica o di altri fattori che<br />

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