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5.1.3. Unione Europea<br />
Nella Risoluzione del Consiglio del 18/11/1999 <strong>sulla</strong> promozione della salute mentale<br />
(2000/C 86/01) viene sottolineata la necessità di promuovere la salute mentale anche al lavoro;<br />
riprendendo tale Risoluzione, nelle Conclusioni del Consiglio del 15/11/2001 su “combattere i<br />
problemi legati allo stress ed alla depressione” (2002/C 6/01), si invitano gli Stati membri a<br />
“prestare particolare attenzione al crescente problema dello stress e della depressione legati al<br />
lavoro”.<br />
Nel 1999 la Commissione ha curato la stesura della “Guida sullo stress legato all’attività<br />
lavorativa” la cui sintesi è stata pubblicata nel 2002.<br />
Nel Programma d’azione com<strong>un</strong>itaria nel campo della salute pubblica <strong>per</strong> il <strong>per</strong>iodo 2003-<br />
2008, (adottato con la Decisione 1786/2002/CEE dal Parlamento europeo e dal Consiglio del<br />
23/09/02) viene dato ampio spazio alla problematica della salute mentale della popolazione.<br />
Nella Com<strong>un</strong>icazione della Commissione “Adattarsi ai cambiamenti del lavoro e della società: <strong>un</strong>a<br />
nuova strategia com<strong>un</strong>itaria di salute e sicurezza 2002-2006” viene riportato che i cambiamenti<br />
nell’organizzazione del lavoro quali, ad esempio, le forme più flessibili di organizzazione<br />
dell’orario di lavoro, vanno ad incidere profondamente sui problemi di salute al lavoro; si osserva<br />
che malattie considerate emergenti quali lo stress, la depressione o l’ansia oltre la violenza al<br />
lavoro, le molestie e l’intimidazione rappresentano il 18% dei problemi di salute legati al lavoro.<br />
Pertanto si ravvisa la necessità di <strong>un</strong>’efficace attività di prevenzione dei rischi cosiddetti<br />
psicosociali nonché di <strong>un</strong>a raccolta di dati e di informazione che <strong>per</strong>mettano di misurarli e di<br />
costruire indicatori corrispondenti.<br />
La Commissione ha sottolineato che “Il dialogo sociale rappresenta <strong>un</strong>o strumento<br />
privilegiato <strong>per</strong> favorire il progresso in quanto <strong>per</strong>mette di applicare la legislazione esistente in<br />
modo efficace e di affrontare l’insieme delle questioni legate alla promozione del benessere sul<br />
luogo di lavoro…”; successivamente, in conformità alla procedura prevista all’art. 138 del Trattato,<br />
è stato dato mandato affinché si procedesse verso la stipula di <strong>un</strong> accordo volontario sul tema dello<br />
stress sul lavoro con il coinvolgimento della Confederazione europea dei sindacati (CES),<br />
dell’Unione delle Confederazioni Industriali d’Europa (UNICE), dell’Unione Europea<br />
dell’artigianato e PMI (UEAPME) e del Centro europeo delle imprese pubbliche e delle imprese di<br />
interesse economico generale (CEEP); tale accordo è stato firmato nell’ottobre 2004.<br />
In base alla direttiva quadro 89/391/CEE il datore di lavoro è obbligato ad assicurare la salute e la<br />
sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti legati al lavoro; in particolare è obbligato ad adattare il<br />
lavoro all’uomo in particolare <strong>per</strong> quanto concerne la scelta delle attrezzature di lavoro ed i metodi<br />
di lavoro e di produzione al fine di attenuare il lavoro monotono ed il lavoro ripetitivo e di ridurre i<br />
loro effetti <strong>sulla</strong> salute.<br />
Due direttive fanno specifico riferimento all’obbligo <strong>per</strong> i datori di lavoro di tener conto del<br />
carico mentale durante la <strong>valutazione</strong> dei rischi; la direttiva 90/270/CEE riguardante la tutela dal<br />
rischio VDT e la direttiva 92/85/CEE che riguarda la tutela della lavoratrice in gravidanza ed in<br />
allattamento.<br />
Il <strong>documento</strong> della Commissione COM(2000) 466 final/2 del 20/11/2000 dal titolo “Sulle<br />
linee direttrici <strong>per</strong> la <strong>valutazione</strong> degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi<br />
industriali ritenuti <strong>per</strong>icolosi <strong>per</strong> la sicurezza o la salute delle lavoratrici gestanti, puer<strong>per</strong>e o in<br />
<strong>per</strong>iodo di allattamento (direttiva 92/85/CEE del Consiglio)” fa spesso riferimento alla fatica<br />
mentale ed allo stress.<br />
La direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente tal<strong>un</strong>i aspetti dell’organizzazione<br />
dell’orario di lavoro (GUCE L 307 del 13/12/1993) e le sue successive modifiche ed integrazioni,<br />
partendo dalla premessa che “l’organismo umano è più sensibile nei <strong>per</strong>iodi notturni ai fattori<br />
molesti dell’ambiente nonché a determinate forme di organizzazione del lavoro particolarmente<br />
gravose e che l<strong>un</strong>ghi <strong>per</strong>iodi di lavoro notturno sono nocivi <strong>per</strong> la salute dei lavoratori e possono<br />
pregiudicare la sicurezza dei medesimi sul luogo di lavoro” riconosce <strong>per</strong> i lavoratori la necessità di<br />
<strong>un</strong> «riposo adeguato» <strong>per</strong> evitare che essi, a causa della stanchezza della fatica o di altri fattori che<br />
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