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In ambito assicurativo e previdenziale, il D.Lgs 38/00 “Disposizioni in materia di<br />
assicurazione contro gli infort<strong>un</strong>i sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55,<br />
comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144” o<strong>per</strong>a la definizione di “danno biologico” quale “la<br />
lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di <strong>valutazione</strong> medico legale, della <strong>per</strong>sona”; il DM del<br />
12/07/00 “Approvazione di "Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno biologico";<br />
"Tabella dei coefficienti", relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli<br />
infort<strong>un</strong>i sul lavoro e le malattie professionali” riporta alle voci 180 e 181 rispettivamente il<br />
“Disturbo post-traumatico da stress cronico moderato, a seconda dell'efficacia della psicoterapia” ed<br />
il “Disturbo post-traumatico da stress cronico severo, a seconda dell'efficacia della psicoterapia”.<br />
Successivamente, la Direzione Generale dell’INAIL, con Circolare n. 71 del 17/12/2003 “Disturbi<br />
psichici da costrittività organizzativa sul lavoro: rischio tutelato e diagnosi di malattia<br />
professionale. Modalità di trattazione delle pratiche” ha precisato che “la Sentenza della Corte<br />
Costituzionale 179/1988 ed il DLgs 38/2000, nella interpretazione aderente all’evoluzione delle<br />
forme di organizzazione dei processi produttivi ed alla crescente attenzione ai profili di salute e<br />
sicurezza nei luoghi di lavoro, <strong>per</strong>mettono di ricomprendere non solo la nocività delle lavorazioni<br />
in cui si sviluppa il ciclo produttivo aziendale, ma anche quella riconducibile all’organizzazione<br />
aziendale delle attività lavorative. Tali condizioni ricorrono esclusivamente in presenza di<br />
situazioni di incongruenza delle scelte in ambito organizzativo (costrittività organizzativa); sono<br />
esclusi dal rischio tutelato i fattori organizzativo/gestionali legati al normale svolgimento del<br />
rapporto di lavoro (nuova assegnazione, trasferimento, licenziamento) e le situazioni indotte dalle<br />
dinamiche psicologico-relazionali com<strong>un</strong>i sia agli ambienti di lavoro che a quelli di vita…”.<br />
Nel Decreto Ministeriale 27/04/04 “Elenco delle malattie <strong>per</strong> le quali è obbligatoria la<br />
den<strong>un</strong>cia, ai sensi e <strong>per</strong> gli effetti dell'art. 139 del testo <strong>un</strong>ico, approvato con decreto del Presidente<br />
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni” le “malattie<br />
psichiche e psicosomatiche da disf<strong>un</strong>zione dell’organizzazione del lavoro” sono state incluse in lista<br />
II “malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità”.<br />
In diverse occasioni, la giurisprudenza di merito ha esaminato problematiche legate allo<br />
“stress”.<br />
In particolare, la Cassazione:<br />
- con sentenza n. 3970 del 21/04/99, ha riconosciuto come infort<strong>un</strong>io sul lavoro l’incidente<br />
capitato ad <strong>un</strong> impiegato che, al termine del turno di lavoro, era stato investito da <strong>un</strong><br />
autoveicolo mentre si recava di corsa verso la fermata dell’autobus. La Corte ha riconosciuto<br />
<strong>un</strong> “rischio aggravato connesso sia ai tempi della prestazione lavorativa sia al suo stato<br />
psicologico derivante dall’avvenuta esecuzione di tale prestazione…era altamente probabile<br />
che la sua attenzione fosse menomata a causa del l<strong>un</strong>go turno di lavoro svolto…”;<br />
- con sentenza n. 13741 del 16/10/00, ha riconosciuto quale infort<strong>un</strong>io sul lavoro la morte <strong>per</strong><br />
infarto di <strong>un</strong> lavoratore “a causa del brusco sbalzo di tem<strong>per</strong>atura e degli sbalzi termici<br />
precedenti <strong>un</strong>itamente alle condizioni generali di stress da lavoro”;<br />
- con sentenza n.14085 del 26/10/00 ha riconosciuto il diritto a <strong>per</strong>cepire <strong>un</strong>a rendita INAIL<br />
ai familiari di <strong>un</strong> lavoratore deceduto “<strong>per</strong> sovraccarico di attività lavorativa”; pur in<br />
presenza di fattori di rischio quali patologia coronaria, tabagismo, viene riconosciuto il ruolo<br />
di concausa della morte ad <strong>un</strong>a condizione straordinaria di intenso stress psico-fisico<br />
- con sentenza n. 5 del 02/01/02 ha stabilito che il “datore di lavoro responsabile della<br />
condizione lavorativa stressante a cui ha sottoposto il suo dipendente può essere chiamato a<br />
risarcire il danno derivante dall’incidente occorso al lavoratore a causa dello stress derivante<br />
dagli orari di lavoro e dalle condizioni di trasferta”.<br />
Il TAR del Lazio con sentenza n. 5596/2002 ha riconosciuto alla vedova di <strong>un</strong> dipendente<br />
pubblico la causa di servizio <strong>per</strong> l’infermità dovuta a “stress da lavoro”; è stato stabilito che è<br />
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