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Assicurazioni e dintorni<br />
Rubrica a cura di Pier Francesco Gasperi con la consulenza tecnica di Claudio D’Orazio Assicurazioni<br />
Più trasparenza per le polizze assicurative<br />
Dal 1 dicembre 2019 è entrato in<br />
vigore il Nuovo Regolamento<br />
dell’ISVAP sull’informazione e la pubblicità<br />
delle polizze assicurative. Le nuove<br />
disposizioni riguardano anche le coperture<br />
obbligatorie e interessano i nuovi<br />
contratti stipulati o in corso o rinnovati.<br />
La norma dispone che prima della sottoscrizione<br />
il cliente deve ricevere il fascicolo<br />
informativo differenziato per tipo<br />
di veicolo e le compagnie di assicurazione<br />
devono illustrare con particolare evidenza<br />
e attraverso esempi e avvertenze,<br />
clausole e termini che prevedono oneri a<br />
carico del contraente, oppure sospensioni,<br />
limitazioni o esclusioni della copertura.<br />
Il Contraente assicurato ha la facoltà<br />
di formulare richieste scritte per le informazioni<br />
che ritiene utili e la Società<br />
Assicurativa deve dare risposta scritta<br />
entro venti giorni, dalla data di ricezione.<br />
Le Compagnie Assicurative devono<br />
obbligatoriamente pubblicare sui siti<br />
internet l’elenco dei centri di liquidazione<br />
dei sinistri e i relativi recapiti, con l’indicazione<br />
dell’area di competenza e dei<br />
giorni e orari di apertura. Da alcuni<br />
osservatori del settore viene considerata<br />
positiva la nuova disposizione ma nel<br />
contempo si sottolinea che tali norme e<br />
le informative dell’assicuratore dovrebbero<br />
essere stampate su un opuscolo sintetico<br />
ed intuitivo, fornito in abbinamento<br />
al fascicolo integrale, al fine di<br />
rendere più agevole ed immediata sia<br />
l’informazione sia la consultazione.<br />
Il danno biologico non può escludere<br />
la considerazione delle sofferenze morali<br />
Con l’ordinanza n. 19816 del 2010, la<br />
Terza Sezione Civile della corte di<br />
Cassazione ha accolto il motivo di ricorso<br />
avente ad oggetto la violazione degli<br />
artt. 2059 c.c. e 5, L. n. 57 del 2001. Il<br />
Giudice d’Appello aveva, infatti, negato<br />
il risarcimento dei danni morali – in relazione<br />
ad un sinistro da cui erano derivate<br />
lesioni personali – con la motivazione<br />
che la legge n. 57 del 2001, non prevede<br />
la liquidazione del danno morale. Da<br />
ciò, la Cassazione ha, invece, chiarito che<br />
l’art. 5, L. 57 del 2001, è una norma di<br />
carattere tecnico-pratico non escludente<br />
la considerazione e liquidazione di ulteriori<br />
aspetti del danno non patrimoniale<br />
conseguenti ai sinistri considerati. Il<br />
secondo comma della disposizione indica,<br />
espressamente, i criteri e le misure da<br />
seguire per la quantificazione del risarcimento<br />
dei danni alla persona di lieve<br />
entità – nell’attesa di un’organica disciplina<br />
del danno biologico – derivanti da<br />
sinistri conseguenti alla circolazione dei<br />
veicoli a motore e dei natanti. E’ il solo<br />
danno biologico, quindi, ad essere<br />
oggetto dell’articolo de quo che ne fornisce,<br />
anche, una definizione in termini<br />
di “lesione all’integrità psicofisica della<br />
persona, suscettibile di accertamento<br />
medico-legale”. Risulta, pertanto, evidente<br />
che la legge n. 57 del 2001, non<br />
può in alcun modo considerarsi limitativa<br />
della portata percettiva dell’art. 2059<br />
c.c., relativo al danno non patrimoniale<br />
tout court considerato. Il Giudice è chiamato,<br />
così, a tenere conto anche delle<br />
sofferenze morali subite dal danneggiato.<br />
114 TURISMO all’aria aperta