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Assicurazioni e dintorni<br />

Rubrica a cura di Pier Francesco Gasperi con la consulenza tecnica di Claudio D’Orazio Assicurazioni<br />

Più trasparenza per le polizze assicurative<br />

Dal 1 dicembre 2019 è entrato in<br />

vigore il Nuovo Regolamento<br />

dell’ISVAP sull’informazione e la pubblicità<br />

delle polizze assicurative. Le nuove<br />

disposizioni riguardano anche le coperture<br />

obbligatorie e interessano i nuovi<br />

contratti stipulati o in corso o rinnovati.<br />

La norma dispone che prima della sottoscrizione<br />

il cliente deve ricevere il fascicolo<br />

informativo differenziato per tipo<br />

di veicolo e le compagnie di assicurazione<br />

devono illustrare con particolare evidenza<br />

e attraverso esempi e avvertenze,<br />

clausole e termini che prevedono oneri a<br />

carico del contraente, oppure sospensioni,<br />

limitazioni o esclusioni della copertura.<br />

Il Contraente assicurato ha la facoltà<br />

di formulare richieste scritte per le informazioni<br />

che ritiene utili e la Società<br />

Assicurativa deve dare risposta scritta<br />

entro venti giorni, dalla data di ricezione.<br />

Le Compagnie Assicurative devono<br />

obbligatoriamente pubblicare sui siti<br />

internet l’elenco dei centri di liquidazione<br />

dei sinistri e i relativi recapiti, con l’indicazione<br />

dell’area di competenza e dei<br />

giorni e orari di apertura. Da alcuni<br />

osservatori del settore viene considerata<br />

positiva la nuova disposizione ma nel<br />

contempo si sottolinea che tali norme e<br />

le informative dell’assicuratore dovrebbero<br />

essere stampate su un opuscolo sintetico<br />

ed intuitivo, fornito in abbinamento<br />

al fascicolo integrale, al fine di<br />

rendere più agevole ed immediata sia<br />

l’informazione sia la consultazione.<br />

Il danno biologico non può escludere<br />

la considerazione delle sofferenze morali<br />

Con l’ordinanza n. 19816 del 2010, la<br />

Terza Sezione Civile della corte di<br />

Cassazione ha accolto il motivo di ricorso<br />

avente ad oggetto la violazione degli<br />

artt. 2059 c.c. e 5, L. n. 57 del 2001. Il<br />

Giudice d’Appello aveva, infatti, negato<br />

il risarcimento dei danni morali – in relazione<br />

ad un sinistro da cui erano derivate<br />

lesioni personali – con la motivazione<br />

che la legge n. 57 del 2001, non prevede<br />

la liquidazione del danno morale. Da<br />

ciò, la Cassazione ha, invece, chiarito che<br />

l’art. 5, L. 57 del 2001, è una norma di<br />

carattere tecnico-pratico non escludente<br />

la considerazione e liquidazione di ulteriori<br />

aspetti del danno non patrimoniale<br />

conseguenti ai sinistri considerati. Il<br />

secondo comma della disposizione indica,<br />

espressamente, i criteri e le misure da<br />

seguire per la quantificazione del risarcimento<br />

dei danni alla persona di lieve<br />

entità – nell’attesa di un’organica disciplina<br />

del danno biologico – derivanti da<br />

sinistri conseguenti alla circolazione dei<br />

veicoli a motore e dei natanti. E’ il solo<br />

danno biologico, quindi, ad essere<br />

oggetto dell’articolo de quo che ne fornisce,<br />

anche, una definizione in termini<br />

di “lesione all’integrità psicofisica della<br />

persona, suscettibile di accertamento<br />

medico-legale”. Risulta, pertanto, evidente<br />

che la legge n. 57 del 2001, non<br />

può in alcun modo considerarsi limitativa<br />

della portata percettiva dell’art. 2059<br />

c.c., relativo al danno non patrimoniale<br />

tout court considerato. Il Giudice è chiamato,<br />

così, a tenere conto anche delle<br />

sofferenze morali subite dal danneggiato.<br />

114 TURISMO all’aria aperta

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