Il fratello di Silone
Si sa che Silone, durante la sua vita, avrebbe voluto scrivere un libro sulla tragica vicenda del fratello Romolo e che non poté però realizzare il suo desiderio, forse perché non era riuscito a trovare i documenti necessari per la redazione del suo racconto. I documenti sulla tragica vicenda di Romolo sono ora custoditi presso l’Archivio centrale dello Stato di Roma ed è su di essi che si basa la ricostruzione dei fatti che portarono alla sua morte, dovuta alla dura repressione del regime fascista.
Si sa che Silone, durante la sua vita, avrebbe voluto scrivere un libro sulla tragica vicenda del fratello Romolo e che non poté però realizzare il suo desiderio, forse perché non era riuscito a trovare i documenti necessari per la redazione del suo racconto.
I documenti sulla tragica vicenda di Romolo sono ora custoditi presso l’Archivio centrale dello Stato di Roma ed è su di essi che si basa la ricostruzione dei fatti che portarono alla sua morte, dovuta alla dura repressione del regime fascista.
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Per il disposto dell’art. 3, 1° cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008:
anni 9 di reclusione. Ai sensi dell'art. 4, 1°cpv., della citata legge
speciale: anni quattro e mesi 6 di reclusione. In applicazione
dell'art. 285 n. 3 del C.P.: anni 1 e mesi 6 di reclusione.
Ed, operato il cumulo giuridico delle pene in base all'art. 68 C.P.,
complessivamente condanna il Tranquilli ad anni 12 di reclusione;
con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; con tre anni di vigilanza
speciale di P.S., con le spese di giudizio oltre ad ogni altra
conseguenziale di legge.
P.Q.M.
Visti ed applicati gli art. 3, 1° cpv., e 4, 1° cpv., della legge
25.11.1926, n. 2008; 13-28-39-68-285 n. 3 C.P., dichiara Tranquilli
Romolo colpevole dei reati ascrittigli ed, operato il cumulo giuridico
delle pene, lo condanna complessivamente ad anni 12 di reclusione,
con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con tre
anni di vigilanza speciale di P.S.; con le spese di giudizio oltre ad
ogni altra conseguenziale di legge.
Roma, 6.6.1931 – Anno IX 83
Come può constatarsi, la condanna a 12 anni di reclusione
inflitta a Romolo fu assai dura. In concomitanza con il suo
processo si svolsero anche quelli degli altri due gruppi rinviati
a giudizio dalla Commissione istruttoria. Per quanto
concerne il secondo gruppo va detto che il TSDS – dopo avere
disposto il ricovero in manicomio di Antimo Boccalari per
vizio di mente – con sentenza del 5 giugno 1931 condannò
Giuseppe Testa, Augusto Lodovichetti e Ettore Vacchieri a 12
anni di reclusione ciascuno; Giuseppe Sarchi a 6 anni; Oreste
Bruneri a 3 anni e 6 mesi; assolse, invece, Giuseppe Porta
per non avere commesso il fatto 84 . Anche in questo caso il
Tribunale usò la stessa severità dimostrata nei confronti di
Romolo. Fu più clemente, invece, nei confronti del terzo
gruppo perché, con sentenza del 6 giugno 1931, condannò
Giovanni Caminata a 4 anni di reclusione e assolse Gottardo
Bosi per non avere commesso il fatto e Ulisse Salvaterra per
insufficienza di prove.
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