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Il fratello di Silone

Si sa che Silone, durante la sua vita, avrebbe voluto scrivere un libro sulla tragica vicenda del fratello Romolo e che non poté però realizzare il suo desiderio, forse perché non era riuscito a trovare i documenti necessari per la redazione del suo racconto. I documenti sulla tragica vicenda di Romolo sono ora custoditi presso l’Archivio centrale dello Stato di Roma ed è su di essi che si basa la ricostruzione dei fatti che portarono alla sua morte, dovuta alla dura repressione del regime fascista.

Si sa che Silone, durante la sua vita, avrebbe voluto scrivere un libro sulla tragica vicenda del fratello Romolo e che non poté però realizzare il suo desiderio, forse perché non era riuscito a trovare i documenti necessari per la redazione del suo racconto.
I documenti sulla tragica vicenda di Romolo sono ora custoditi presso l’Archivio centrale dello Stato di Roma ed è su di essi che si basa la ricostruzione dei fatti che portarono alla sua morte, dovuta alla dura repressione del regime fascista.

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Per il disposto dell’art. 3, 1° cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008:

anni 9 di reclusione. Ai sensi dell'art. 4, 1°cpv., della citata legge

speciale: anni quattro e mesi 6 di reclusione. In applicazione

dell'art. 285 n. 3 del C.P.: anni 1 e mesi 6 di reclusione.

Ed, operato il cumulo giuridico delle pene in base all'art. 68 C.P.,

complessivamente condanna il Tranquilli ad anni 12 di reclusione;

con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; con tre anni di vigilanza

speciale di P.S., con le spese di giudizio oltre ad ogni altra

conseguenziale di legge.

P.Q.M.

Visti ed applicati gli art. 3, 1° cpv., e 4, 1° cpv., della legge

25.11.1926, n. 2008; 13-28-39-68-285 n. 3 C.P., dichiara Tranquilli

Romolo colpevole dei reati ascrittigli ed, operato il cumulo giuridico

delle pene, lo condanna complessivamente ad anni 12 di reclusione,

con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con tre

anni di vigilanza speciale di P.S.; con le spese di giudizio oltre ad

ogni altra conseguenziale di legge.

Roma, 6.6.1931 – Anno IX 83

Come può constatarsi, la condanna a 12 anni di reclusione

inflitta a Romolo fu assai dura. In concomitanza con il suo

processo si svolsero anche quelli degli altri due gruppi rinviati

a giudizio dalla Commissione istruttoria. Per quanto

concerne il secondo gruppo va detto che il TSDS – dopo avere

disposto il ricovero in manicomio di Antimo Boccalari per

vizio di mente – con sentenza del 5 giugno 1931 condannò

Giuseppe Testa, Augusto Lodovichetti e Ettore Vacchieri a 12

anni di reclusione ciascuno; Giuseppe Sarchi a 6 anni; Oreste

Bruneri a 3 anni e 6 mesi; assolse, invece, Giuseppe Porta

per non avere commesso il fatto 84 . Anche in questo caso il

Tribunale usò la stessa severità dimostrata nei confronti di

Romolo. Fu più clemente, invece, nei confronti del terzo

gruppo perché, con sentenza del 6 giugno 1931, condannò

Giovanni Caminata a 4 anni di reclusione e assolse Gottardo

Bosi per non avere commesso il fatto e Ulisse Salvaterra per

insufficienza di prove.

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