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88 Giuseppe Pezzino<br />
Nel primo caso, «che una certa cosa è accaduta per esempio a Roma»,<br />
prevale l’esteriorità di un’oggettività che potrebbe essere storica o scientifica;<br />
nel secondo, quando si tratta di «dubbio di morale», prevale l’interiorità<br />
della coscienza morale e del suo principio etico. O meglio: il ruolo della<br />
testimonianza, della verifica e della prova, negli affari del mondo, è qualcosa<br />
che perde ogni valore negli affari di coscienza, nei problemi morali.<br />
Per i casi di coscienza, la Chiesa cristiana, sin dal suo nascere, aveva<br />
dovuto affrontare il contrasto – in verità, mai acuto – fra la morale evangelica,<br />
tutta interiore e tutta incentrata su una coscienza rinnovata e riscattata<br />
dai valori terreni, e la morale legalistica in gran parte ereditata da<br />
una certa tradizione legalistica ebraica. Da <strong>qui</strong> i dibattiti nella Patristica e<br />
nella scolastica sulla «derogabilità» delle leggi divine, e i conseguenti tentativi<br />
di distinguere una <strong>vita</strong> morale «perfetta» da un’altra «imperfetta», o<br />
di collocare i «precetti» accanto ai ben più lievi «consigli».<br />
Indubbiamente il dibattito non restò mai esclusivamente teorico. Ma<br />
fu soprattutto con i bisogni pratici della confessione che sorsero, già nei<br />
secoli XIV e XV, le Summulae casuum conscientiae. Da <strong>qui</strong> il fiorire della<br />
casistica e dei relativi trattati, che rappresentano una sorta di giurisprudenza<br />
nell’ambito del legalismo morale e religioso. In breve, come la giurisprudenza<br />
scende al caso particolare e concreto rispetto alla norma generale<br />
del diritto, così la casistica affronta i particolari casi concreti della<br />
coscienza rispetto alla legge morale e religiosa.<br />
Pur risultando alquanto rigida e schematica, quell’abbondante fioritura<br />
della casistica ebbe certamente il pregio di non mortificare né trascurare<br />
il momento della situazione storicamente determinata e concreta, in<br />
cui bisogna calare l’astratta legge generale che, proprio perché generale,<br />
non è in grado di abbracciare e contemplare la totalità dei mille e mille<br />
possibili e sempre nuovi casi di coscienza innestati in una sempre nuova<br />
situazione storica. Ma, quando il legalismo della casistica si mescolerà con<br />
il probabilismo e con il lassismo, a quella fioritura subentrerà un copiosissimo<br />
raccolto di frutti moralmente marci e velenosi.<br />
È dunque innegabile che la casistica sia sempre esistita, proprio perché<br />
risponde ad un bisogno ineliminabile dell’attività pratica, la quale richiede<br />
la formazione di schemi concettuali che aiutino ad orientarsi nella<br />
selva dei problemi da risolvere e delle decisioni da assumere. A questo bi-