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Relazione illustrativa - Programmazione Unitaria Regione Campania

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6. LE DETERMINAZIONI DEL PIANO<br />

6.1 La concertazione delle scelte e la cooperazione<br />

La definizione, per quanto provvisoria, degli obbiettivi del Piano pone esplicitamente in<br />

evidenza la necessità di previa concertazione tra l’autorità responsabile della gestione del<br />

Parco (comprensiva della Comunità del Parco) ed i vari soggetti istituzionali cui<br />

competono la pianificazione e la gestione del contesto territoriale. E’ importante<br />

sottolineare che tale necessità è tanto più stringente quanto più la filosofia di gestione del<br />

Parco rifiuta di appiattirsi in termini puramente difensivi e vincolistici e si propone invece<br />

quella valorizzazione complessiva che deve rispondere congiuntamente alle sollecitazioni<br />

internazionali ed alle istanze locali. In questo secondo caso, infatti, le strategie di gestione<br />

debbono necessariamente dilatarsi non soltanto nel senso di considerare valori ed esigenze<br />

che non sono di esclusiva competenza dell’Ente Parco (e che al contrario formano oggetto<br />

specifico delle competenze delle istituzioni locali, o di altre istituzioni come le Autorità di<br />

Bacino), ma anche nel senso di sconfinare ampiamente dal perimetro protetto, per investire<br />

aree contigue o persino non contigue in cui possono prodursi azioni e processi destinati ad<br />

interferire, positivamente o negativamente, coi processi ambientali interni al Parco.<br />

E, come è avvenuto in altre esperienze, la verifica del perimetro del parco non può<br />

ovviamente disgiungersi dalle scelte relative alla zonizzazione ed alla disciplina prevista<br />

all’interno ed all’esterno del perimetro stesso, coinvolgendo quindi le competenze<br />

inalienabili degli Enti locali e ponendo evidenti problemi di negoziazione e concertazione.<br />

Anche per questo, il problema della verifica del perimetro si collega a quello delle aree<br />

contigue, la cui determinazione spetta alle Regioni (art.32 L.394/1991), d’intesa con<br />

l’Autorità del Parco e gli enti locali interessati. L’individuazione delle aree contigue, ed<br />

ancor più della loro disciplina, va inoltre inquadrata, d’intesa con la Provincia e anche in<br />

rapporto alle Oasi faunistiche e alle Zone di ripopolamento e cattura, in funzione<br />

dell’attività venatoria controllata ai sensi della L.157/1992, quale “cuscinetto” nei<br />

confronti dell’ATC, fulcro di gestione venatoria (possibile fonte di reddito ma anche<br />

riserva di biodiversità faunistica). Anche da un punto di vista strettamente istituzionale,<br />

quindi, il Piano solleva ineludibili problemi di accordo e concertazione con gli altri<br />

soggetti istituzionali, in gran parte già affrontati.<br />

La necessità di intese istituzionali assume, come si è già notato, significati particolarmente<br />

concreti nei confronti dell’Amministrazione Provinciale, con la quale l’Ente Parco ha già<br />

stabilito un accordo per procedere congiuntamente alla predisposizione del Piano<br />

Territoriale di Coordinamento (PTC) del territorio provinciale e del Piano del Parco.<br />

Infatti, gran parte dei problemi che, pur interessando fortemente il Parco, fuoriescono dai<br />

suoi confini (spaziali o di competenza amministrativa) rientrano pienamente nelle<br />

competenze stabilite dalla L.142/1990 per i Piani Territoriali Provinciali: ed inversamente<br />

spetta all’Ente Parco - data anche l’elevata incidenza territoriale del Parco in rapporto alla<br />

Provincia - farsi carico di una parte consistente dei problemi ambientali che interessano la<br />

Provincia. A questo riguardo va notato che già il Documento d’indirizzi approvato dal<br />

Consiglio Provinciale nel 1996 assegnava alla pianificazione il compito di “indirizzare le<br />

politiche comunali e coordinarle per creare le condizioni di una migliore organizzazione e<br />

assetto del territorio che, partendo dalla tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e<br />

culturali, consenta di far interagire tra loro le diverse componenti che concorrono allo<br />

sviluppo socioeconomico sostenibile dell’area”. Tale orientamento trova conforto nella<br />

Legge Regionale campana n.24/1995 che all’art.2 precisa che la <strong>Regione</strong>, “al fine di<br />

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