Relazione illustrativa - Programmazione Unitaria Regione Campania
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anche e soprattutto di innescare processi di valorizzazione (in particolare, ma non<br />
soltanto, turistica, didattica, educativa) che concorrano allo sviluppo sostenibile<br />
dell’intero territorio. Nei loro confronti il Piano deve quindi esprimere non già<br />
generiche istanze di tutela, ma articolate proposte di disciplina da coordinare coi piani<br />
provinciali e locali: questa “ingerenza” del Piano del Parco nella disciplina delle aree<br />
esterne deve essere vista come del tutto complementare all’autonomia decisionale<br />
riservata agli enti locali nella disciplina delle aree interne, nei termini di cui ai punti<br />
seguenti.<br />
b, la seconda concerne le “zone a diverso grado di protezione” (A, di riserva integrale, B,<br />
di riserva generale orientata, C, di protezione, D, di promozione economica e sociale)<br />
previste dall’art.12 L.394/1991. Fermi restando i vincoli e le limitazioni dettate dalla<br />
legge con le specificazioni necessarie per maggior aderenza alle caratteristiche<br />
ambientali del Parco, la normativa registra uno spostamento, dalle prescrizioni<br />
immediatamente prevalenti ai semplici indirizzi per la pianificazione locale, man mano<br />
che si passa dalle zone di riserva e di protezione stretta a quelle più aperte alle<br />
modificazioni antropiche. In queste ultime infatti, soprattutto nelle D (che<br />
corrispondono sostanzialmente ai centri abitati ed alle altre aree irreversibilmente ed<br />
intensamente antropizzate) il controllo dei processi trasformativi non può che investire<br />
la responsabilità diretta del governo locale, purchè sulla base di accordi di<br />
pianificazione e di scelte programmatiche esplicitamente concertate con l’Ente Parco<br />
secondo gli indirizzi assunti.<br />
Il terzo titolo raggruppa un gran numero di disposizioni (espresse prevalentemente in<br />
forma di indirizzi gestionali) relative a diverse categorie di risorse ed attività, quali quelle<br />
sopra elencate. Tali disposizioni - consistenti in vincoli o destinazioni specifiche od anche,<br />
più spesso, in indirizzi da recepire nei piani di settore o nei piani locali - si applicano agli<br />
oggetti espressamente segnalati nelle Tavole di piano, con le sole eccezioni di oggetti<br />
(aree, risorse, opere od attività) che possano essere individuati sul terreno sulla base della<br />
loro semplice descrizione, senza bisogno di indicazione topografica. Tali disposizioni si<br />
sovrappongono a quelle recate dal Titolo II per le zone a diverso regime normativo (A, B,<br />
C, D).<br />
6.4. La zonizzazione<br />
Secondo quanto previsto dall’articolo 12 L.394/1991, il territorio del Parco è stato<br />
suddiviso in base ad un progetto di zonizzazione elaborato sulla base delle indagini<br />
valutative che hanno individuato i beni, le aree ed i sistemi che costituiscono i valori<br />
naturali irrinunciabili a cui il piano dovrà fare riferimento.<br />
In particolare sono state identificate le aree di qualità naturalistica in tre livelli sulla base<br />
del valore biogeografico, della biodiversità congruente, della maturità (stabilità) della<br />
biocenosi, della sensibilità degli equilibri idrogeologici, oltre alle emergenze biologiche o<br />
geologiche anche puntiformi. A partire da tali identificazioni sono stati riconosciuti 7 poli<br />
principali di elevato interesse naturalistico all’interno dei quali sono state articolate le<br />
principali zone di riserva tra loro connesse da buffer-zone: 1, gli Alburni, le aree costiere:<br />
2, da Pta Licola-PtaTresino a Pta Caleo, 3, tra Ascea e Pisciotta, 4, l’area del Bulgheria; 5,<br />
l’Area del Monte Vesole-Soprano; 6,l’area del Monte Cervati e 7, l’area montana di<br />
Caselle in Pittari.<br />
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