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Relazione illustrativa - Programmazione Unitaria Regione Campania

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anche e soprattutto di innescare processi di valorizzazione (in particolare, ma non<br />

soltanto, turistica, didattica, educativa) che concorrano allo sviluppo sostenibile<br />

dell’intero territorio. Nei loro confronti il Piano deve quindi esprimere non già<br />

generiche istanze di tutela, ma articolate proposte di disciplina da coordinare coi piani<br />

provinciali e locali: questa “ingerenza” del Piano del Parco nella disciplina delle aree<br />

esterne deve essere vista come del tutto complementare all’autonomia decisionale<br />

riservata agli enti locali nella disciplina delle aree interne, nei termini di cui ai punti<br />

seguenti.<br />

b, la seconda concerne le “zone a diverso grado di protezione” (A, di riserva integrale, B,<br />

di riserva generale orientata, C, di protezione, D, di promozione economica e sociale)<br />

previste dall’art.12 L.394/1991. Fermi restando i vincoli e le limitazioni dettate dalla<br />

legge con le specificazioni necessarie per maggior aderenza alle caratteristiche<br />

ambientali del Parco, la normativa registra uno spostamento, dalle prescrizioni<br />

immediatamente prevalenti ai semplici indirizzi per la pianificazione locale, man mano<br />

che si passa dalle zone di riserva e di protezione stretta a quelle più aperte alle<br />

modificazioni antropiche. In queste ultime infatti, soprattutto nelle D (che<br />

corrispondono sostanzialmente ai centri abitati ed alle altre aree irreversibilmente ed<br />

intensamente antropizzate) il controllo dei processi trasformativi non può che investire<br />

la responsabilità diretta del governo locale, purchè sulla base di accordi di<br />

pianificazione e di scelte programmatiche esplicitamente concertate con l’Ente Parco<br />

secondo gli indirizzi assunti.<br />

Il terzo titolo raggruppa un gran numero di disposizioni (espresse prevalentemente in<br />

forma di indirizzi gestionali) relative a diverse categorie di risorse ed attività, quali quelle<br />

sopra elencate. Tali disposizioni - consistenti in vincoli o destinazioni specifiche od anche,<br />

più spesso, in indirizzi da recepire nei piani di settore o nei piani locali - si applicano agli<br />

oggetti espressamente segnalati nelle Tavole di piano, con le sole eccezioni di oggetti<br />

(aree, risorse, opere od attività) che possano essere individuati sul terreno sulla base della<br />

loro semplice descrizione, senza bisogno di indicazione topografica. Tali disposizioni si<br />

sovrappongono a quelle recate dal Titolo II per le zone a diverso regime normativo (A, B,<br />

C, D).<br />

6.4. La zonizzazione<br />

Secondo quanto previsto dall’articolo 12 L.394/1991, il territorio del Parco è stato<br />

suddiviso in base ad un progetto di zonizzazione elaborato sulla base delle indagini<br />

valutative che hanno individuato i beni, le aree ed i sistemi che costituiscono i valori<br />

naturali irrinunciabili a cui il piano dovrà fare riferimento.<br />

In particolare sono state identificate le aree di qualità naturalistica in tre livelli sulla base<br />

del valore biogeografico, della biodiversità congruente, della maturità (stabilità) della<br />

biocenosi, della sensibilità degli equilibri idrogeologici, oltre alle emergenze biologiche o<br />

geologiche anche puntiformi. A partire da tali identificazioni sono stati riconosciuti 7 poli<br />

principali di elevato interesse naturalistico all’interno dei quali sono state articolate le<br />

principali zone di riserva tra loro connesse da buffer-zone: 1, gli Alburni, le aree costiere:<br />

2, da Pta Licola-PtaTresino a Pta Caleo, 3, tra Ascea e Pisciotta, 4, l’area del Bulgheria; 5,<br />

l’Area del Monte Vesole-Soprano; 6,l’area del Monte Cervati e 7, l’area montana di<br />

Caselle in Pittari.<br />

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