Sardegna Economica, N. 1/2011 - Università degli studi di Cagliari.
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luogo, al contenuto del progetto <strong>di</strong> fusione,<br />
i cui elementi (art. 2501-ter) si ritrovano nel<br />
progetto <strong>di</strong> scissione, vale a <strong>di</strong>re: 1) il tipo, la<br />
denominazione e ragione sociale, la sede delle<br />
società partecipanti alla scissione; 2) l’atto costitutivo<br />
della società beneficiaria, con le eventuali<br />
mo<strong>di</strong>ficazioni derivanti dalla scissione<br />
(se preesistente); 3) il rapporto <strong>di</strong> cambio delle<br />
azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio<br />
in danaro; ) le modalità <strong>di</strong> assegnazione delle<br />
azioni o delle quote delle società beneficiarie<br />
ai soci della società scissa; 5) la data a decorrere<br />
dalla quale tali azioni o quote assegnate ai<br />
soci della scissa partecipano agli utili della beneficiaria;<br />
6) la data a decorrere dalla quale le<br />
operazioni delle società partecipanti alla scissione<br />
trasferite alla beneficiaria sono imputate<br />
al bilancio <strong>di</strong> quest’ultima; 7) il trattamento<br />
eventualmente riservato a particolari categorie<br />
<strong>di</strong> soci e ai possessori <strong>di</strong> titoli <strong>di</strong>versi dalle<br />
azioni; 8) i vantaggi particolari eventualmente<br />
proposti a favore dei soggetti cui compete<br />
l’amministrazione delle società partecipanti<br />
alla scissione.<br />
L’art. 2506 bis <strong>di</strong>spone che dal progetto <strong>di</strong><br />
scissione deve risultare l’esatta descrizione (i)<br />
<strong>degli</strong> elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna<br />
delle società beneficiarie; (ii) dell’eventuale<br />
conguaglio in danaro. Né è previsto che<br />
il prospetto in<strong>di</strong>chi (nella scissione parziale)<br />
gli elementi che permangono nel patrimonio<br />
della società scissa (desumibili a contrariis).<br />
Il progetto, oltre ad in<strong>di</strong>viduare gli elementi <strong>di</strong><br />
patrimonio da trasferire alle società beneficiarie,<br />
ha altresì la funzione <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare come<br />
le azioni o quote delle beneficiarie vengono assegnate<br />
ai soci della scissa (infra § 8).<br />
4. La destinazione<br />
<strong>degli</strong> elementi del patrimonio<br />
Nulla <strong>di</strong>spone l’art. 2506 bis circa gli elementi<br />
da assegnare alle società beneficiarie, rimanendo<br />
nella <strong>di</strong>screzionalità <strong>degli</strong> organi<br />
Dialoghi & Confronti<br />
amministrativi della società coinvolte nella<br />
scissione la scelta <strong>degli</strong> elementi del patrimonio<br />
della scissa destinati a confluire in quelli<br />
delle società beneficiarie: <strong>di</strong> qui la necessità <strong>di</strong><br />
una puntuale e dettagliata descrizione <strong>di</strong> questi<br />
elementi, che possono essere costituiti dall’intera<br />
azienda della società scissa, da singoli<br />
rami (che, peraltro, non manifestano necessaria<br />
rilevanza fin tanto che sono assorbiti nell’azienda<br />
originaria nella quale sono integrati,<br />
né rilevano come autonomi momenti dell’iniziativa<br />
economica), come pure da singoli beni<br />
(Cass., 6 ottobre 1998, n. 9897; Belviso).<br />
L’art. 2506 bis usa l’espressione elementi patrimoniali:<br />
quin<strong>di</strong> sia elementi attivi che elementi<br />
passivi. Inoltre possono essere oggetto<br />
<strong>di</strong> descrizione anche elementi non iscritti nella<br />
società scissa prima della scissione (Scognamiglio).<br />
Sotto <strong>di</strong>verso profilo va esaminata la fattispecie<br />
che vede la scissione a favore delle società<br />
beneficiarie <strong>di</strong> un complesso patrimoniale che<br />
in capo alla scissa presenta un valore contabile<br />
negativo. Il Principio Contabile OIC (Parte<br />
II - § .3.3) afferma che «è ammessa, in accordo<br />
con la dottrina, anche l’ipotesi che il valore<br />
contabile del patrimonio netto trasferito ad<br />
una beneficiaria sia negativo (le passività superano<br />
le attività) purché però il valore economico<br />
sia positivo e si tratti <strong>di</strong> una società beneficiaria<br />
già esistente», e sempre che la società<br />
beneficiaria abbia riserve <strong>di</strong>sponibili capienti<br />
in misura tale da coprire la riduzione patrimoniale<br />
determinata dalla scissione.<br />
La fattibilità dell’operazione presuppone dunque<br />
che il valore economico del patrimonio<br />
scisso sia positivo, vale a <strong>di</strong>re che sia comunque<br />
positiva la valutazione allo stesso assegnata<br />
in sede <strong>di</strong> concambio. In <strong>di</strong>fetto non potrebbe<br />
sussistere alcun rapporto <strong>di</strong> concambio<br />
delle azioni o quote della società beneficiaria<br />
con le azioni o quote possedute dai soci della<br />
scissa in quest’ultima società, concambio che<br />
<strong>Sardegna</strong> <strong>Economica</strong> 1/<strong>2011</strong><br />
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