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Sardegna Economica, N. 1/2011 - Università degli studi di Cagliari.

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Fisco & Tasse<br />

a 1.500 euro 1 . La preclusione, che ha effetto<br />

anche in presenza <strong>di</strong> cartelle scadute anteriormente<br />

al 1 gennaio <strong>2011</strong>, opera tuttavia solo<br />

nell’ambito delle imposte erariali, pertanto<br />

sia i cre<strong>di</strong>ti che il contribuente intende compensare,<br />

sia gli importi iscritti a ruolo devono<br />

essere riferiti a tale categoria <strong>di</strong> imposte e ai<br />

relativi accessori (sanzioni e interessi).<br />

In caso <strong>di</strong> mancata osservanza del <strong>di</strong>vieto, è<br />

applicata una sanzione pecuniaria pari al 50%<br />

dell’importo iscritto a ruolo, ma la stessa non<br />

può superare il 50% <strong>di</strong> quanto indebitamente<br />

compensato (la sanzione sarà<br />

pertanto pari alla metà dell’importo<br />

minore tra quello iscritto<br />

a ruolo e quello indebitamente<br />

compensato). Nel corso <strong>di</strong> Telefisco<br />

<strong>2011</strong> e con la successiva<br />

circolare /E del 15 febbraio,<br />

l’Agenzia delle Entrate ha<br />

chiarito che il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> compensazione<br />

coincide con l’intero<br />

cre<strong>di</strong>to, anche se superiore<br />

agli importi iscritti a ruolo. A titolo <strong>di</strong> esempio:<br />

il contribuente titolare <strong>di</strong> un cre<strong>di</strong>to Iva per<br />

17.000 euro e destinatario <strong>di</strong> un’iscrizione a<br />

ruolo per imposte sui red<strong>di</strong>ti per 6.000 euro,<br />

non può compensare neanche la quota del cre<strong>di</strong>to<br />

eccedente il ruolo, se prima non ha estinto<br />

il suo debito. Pertanto, in caso <strong>di</strong> inosservanza,<br />

anche qualora compensi solo la <strong>di</strong>fferenza tra<br />

il cre<strong>di</strong>to e il ruolo (nell’esempio 11.000 euro),<br />

sarà irrogata una sanzione pari a 3.000 euro<br />

(metà dell’importo del ruolo, in quanto minore<br />

dell’importo indebitamente compensato).<br />

La rigi<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> tale previsione è mitigata per le<br />

compensazioni orizzontali operate anteriormente<br />

alla data <strong>di</strong> pubblicazione del decreto<br />

ministeriale, firmato il 10 febbraio, che <strong>di</strong>sciplina<br />

le possibilità <strong>di</strong> compensazione dei debiti<br />

iscritti a ruolo relativi a imposte erariali<br />

86<br />

<strong>Sardegna</strong> <strong>Economica</strong> 1/<strong>2011</strong><br />

Dal 1 gennaio <strong>2011</strong><br />

i contribuenti che hanno<br />

debiti iscritti a ruolo<br />

per un ammontare<br />

superiore a 1.500 euro<br />

non possono effettuare<br />

la compensazione<br />

delle imposte erariali<br />

e dei cre<strong>di</strong>ti della stessa natura (tale previsione<br />

è approfon<strong>di</strong>ta nel paragrafo successivo).<br />

A tal riguardo va sottolineato che l’Agenzia<br />

delle Entrate ha correttamente in<strong>di</strong>viduato<br />

una stretta connessione tra la possibilità per il<br />

contribuente <strong>di</strong> estinguere me<strong>di</strong>ante compensazione<br />

il debito iscritto a ruolo e i presupposti<br />

per l’applicazione della sanzione <strong>di</strong> cui<br />

trattasi: con riferimento al periodo <strong>di</strong> tempo<br />

che intercorre dal 1 gennaio <strong>2011</strong> alla data <strong>di</strong><br />

pubblicazione del decreto, l’Agenzia ha infatti<br />

specificato che non è sanzionabile la compensazione<br />

orizzontale operata<br />

fino a concorrenza della <strong>di</strong>fferenza<br />

tra il valore del cre<strong>di</strong>to e<br />

l’importo iscritto a ruolo (pari<br />

a 11.00 euro nell’esempio precedente).<br />

La norma, nella versione approvata<br />

dalla legge <strong>di</strong> conversione,<br />

specifica inoltre che, in<br />

caso il ruolo sia oggetto <strong>di</strong> impugnazione<br />

(giu<strong>di</strong>ziale o amministrativa),<br />

la sanzione non può essere applicata<br />

fino alla definizione della controversia. Tale<br />

previsione comporta che <strong>di</strong> fronte ad un ruolo<br />

oggetto <strong>di</strong> contestazione, la compensazione possa<br />

essere operata a rischio e pericolo del contribuente,<br />

il quale resterà indenne da sanzione solo<br />

se il debito iscritto a ruolo non sarà confermato<br />

in sede giuris<strong>di</strong>zionale o amministrativa. Con<br />

riferimento a questa <strong>di</strong>sposizione non è tuttavia<br />

chiaro se la sospensione debba applicarsi anche<br />

nel caso in cui oggetto dell’impugnazione non<br />

sia il ruolo, ma l’avviso <strong>di</strong> accertamento o l’atto<br />

dal quale lo stesso deriva.<br />

Da un’attenta lettura della <strong>di</strong>sposizione legislativa<br />

si pongono inoltre ulteriori problemi<br />

interpretativi.<br />

In primo luogo il concetto <strong>di</strong> imposte erariali<br />

non è scontato, si pensi ad esempio a un tributo<br />

1 L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale importo ricomprende anche le sanzioni, gli interessi, gli aggi della riscossione e a tutte le altre spese<br />

collegate al ruolo, come quelle <strong>di</strong> notifica della cartella.

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