Sardegna Economica, N. 1/2011 - Università degli studi di Cagliari.
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Fisco & Tasse<br />
a 1.500 euro 1 . La preclusione, che ha effetto<br />
anche in presenza <strong>di</strong> cartelle scadute anteriormente<br />
al 1 gennaio <strong>2011</strong>, opera tuttavia solo<br />
nell’ambito delle imposte erariali, pertanto<br />
sia i cre<strong>di</strong>ti che il contribuente intende compensare,<br />
sia gli importi iscritti a ruolo devono<br />
essere riferiti a tale categoria <strong>di</strong> imposte e ai<br />
relativi accessori (sanzioni e interessi).<br />
In caso <strong>di</strong> mancata osservanza del <strong>di</strong>vieto, è<br />
applicata una sanzione pecuniaria pari al 50%<br />
dell’importo iscritto a ruolo, ma la stessa non<br />
può superare il 50% <strong>di</strong> quanto indebitamente<br />
compensato (la sanzione sarà<br />
pertanto pari alla metà dell’importo<br />
minore tra quello iscritto<br />
a ruolo e quello indebitamente<br />
compensato). Nel corso <strong>di</strong> Telefisco<br />
<strong>2011</strong> e con la successiva<br />
circolare /E del 15 febbraio,<br />
l’Agenzia delle Entrate ha<br />
chiarito che il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> compensazione<br />
coincide con l’intero<br />
cre<strong>di</strong>to, anche se superiore<br />
agli importi iscritti a ruolo. A titolo <strong>di</strong> esempio:<br />
il contribuente titolare <strong>di</strong> un cre<strong>di</strong>to Iva per<br />
17.000 euro e destinatario <strong>di</strong> un’iscrizione a<br />
ruolo per imposte sui red<strong>di</strong>ti per 6.000 euro,<br />
non può compensare neanche la quota del cre<strong>di</strong>to<br />
eccedente il ruolo, se prima non ha estinto<br />
il suo debito. Pertanto, in caso <strong>di</strong> inosservanza,<br />
anche qualora compensi solo la <strong>di</strong>fferenza tra<br />
il cre<strong>di</strong>to e il ruolo (nell’esempio 11.000 euro),<br />
sarà irrogata una sanzione pari a 3.000 euro<br />
(metà dell’importo del ruolo, in quanto minore<br />
dell’importo indebitamente compensato).<br />
La rigi<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> tale previsione è mitigata per le<br />
compensazioni orizzontali operate anteriormente<br />
alla data <strong>di</strong> pubblicazione del decreto<br />
ministeriale, firmato il 10 febbraio, che <strong>di</strong>sciplina<br />
le possibilità <strong>di</strong> compensazione dei debiti<br />
iscritti a ruolo relativi a imposte erariali<br />
86<br />
<strong>Sardegna</strong> <strong>Economica</strong> 1/<strong>2011</strong><br />
Dal 1 gennaio <strong>2011</strong><br />
i contribuenti che hanno<br />
debiti iscritti a ruolo<br />
per un ammontare<br />
superiore a 1.500 euro<br />
non possono effettuare<br />
la compensazione<br />
delle imposte erariali<br />
e dei cre<strong>di</strong>ti della stessa natura (tale previsione<br />
è approfon<strong>di</strong>ta nel paragrafo successivo).<br />
A tal riguardo va sottolineato che l’Agenzia<br />
delle Entrate ha correttamente in<strong>di</strong>viduato<br />
una stretta connessione tra la possibilità per il<br />
contribuente <strong>di</strong> estinguere me<strong>di</strong>ante compensazione<br />
il debito iscritto a ruolo e i presupposti<br />
per l’applicazione della sanzione <strong>di</strong> cui<br />
trattasi: con riferimento al periodo <strong>di</strong> tempo<br />
che intercorre dal 1 gennaio <strong>2011</strong> alla data <strong>di</strong><br />
pubblicazione del decreto, l’Agenzia ha infatti<br />
specificato che non è sanzionabile la compensazione<br />
orizzontale operata<br />
fino a concorrenza della <strong>di</strong>fferenza<br />
tra il valore del cre<strong>di</strong>to e<br />
l’importo iscritto a ruolo (pari<br />
a 11.00 euro nell’esempio precedente).<br />
La norma, nella versione approvata<br />
dalla legge <strong>di</strong> conversione,<br />
specifica inoltre che, in<br />
caso il ruolo sia oggetto <strong>di</strong> impugnazione<br />
(giu<strong>di</strong>ziale o amministrativa),<br />
la sanzione non può essere applicata<br />
fino alla definizione della controversia. Tale<br />
previsione comporta che <strong>di</strong> fronte ad un ruolo<br />
oggetto <strong>di</strong> contestazione, la compensazione possa<br />
essere operata a rischio e pericolo del contribuente,<br />
il quale resterà indenne da sanzione solo<br />
se il debito iscritto a ruolo non sarà confermato<br />
in sede giuris<strong>di</strong>zionale o amministrativa. Con<br />
riferimento a questa <strong>di</strong>sposizione non è tuttavia<br />
chiaro se la sospensione debba applicarsi anche<br />
nel caso in cui oggetto dell’impugnazione non<br />
sia il ruolo, ma l’avviso <strong>di</strong> accertamento o l’atto<br />
dal quale lo stesso deriva.<br />
Da un’attenta lettura della <strong>di</strong>sposizione legislativa<br />
si pongono inoltre ulteriori problemi<br />
interpretativi.<br />
In primo luogo il concetto <strong>di</strong> imposte erariali<br />
non è scontato, si pensi ad esempio a un tributo<br />
1 L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale importo ricomprende anche le sanzioni, gli interessi, gli aggi della riscossione e a tutte le altre spese<br />
collegate al ruolo, come quelle <strong>di</strong> notifica della cartella.