28.05.2013 Views

Sardegna Economica, N. 1/2011 - Università degli studi di Cagliari.

Sardegna Economica, N. 1/2011 - Università degli studi di Cagliari.

Sardegna Economica, N. 1/2011 - Università degli studi di Cagliari.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ta da un’ulteriore intimazione ad adempiere<br />

entro 5 giorni.<br />

È interessante evidenziare che l’esecutività <strong>degli</strong><br />

avvisi <strong>di</strong> accertamento non ha valenza imme<strong>di</strong>ata,<br />

come previsto dal decreto legge nella<br />

sua versione originaria: la legge <strong>di</strong> conversione<br />

ha stabilito che gli atti impositivi <strong>di</strong>ventano<br />

esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica. Tale<br />

previsione garantisce ai contribuenti l’intervallo<br />

temporale necessario per verificare la<br />

correttezza della pretesa tributaria e valutare<br />

l’ipotesi del ricorso.<br />

Una particolare situazione <strong>di</strong>sciplinata dal<br />

legislatore è quella in cui si accerti il fondato<br />

pericolo per il positivo esito della riscossione.<br />

Questa eventualità si realizza quando l’Agenzia<br />

delle Entrate <strong>di</strong>mostri il rischio <strong>di</strong> insolvenza,<br />

derivante dall’evidente sproporzione tra l’ammontare<br />

<strong>di</strong> quanto richiesto e il patrimonio<br />

residuo del debitore. In questo caso la norma<br />

prevede la possibilità <strong>di</strong> iscrizione a ruolo dell’intero<br />

ammontare dovuto, decorsi 60 giorni<br />

dalla notifica dell’avviso <strong>di</strong> accertamento.<br />

Le novità descritte hanno certamente lo scopo<br />

<strong>di</strong> favorire l’attività <strong>di</strong> riscossione, semplificando<br />

e abbreviando la relativa procedura.<br />

La riduzione dei tempi, da un certo punto <strong>di</strong><br />

vista, va a svantaggio del debitore che non ha<br />

più la possibilità <strong>di</strong> scegliere se pagare entro<br />

il termine previsto dall’avviso <strong>di</strong> accertamento<br />

o se attendere la notifica della cartella e <strong>di</strong><br />

conseguenza rinviare l’adempimento, accollandosi<br />

il maggiore onere derivante dagli interessi<br />

maturati e dalla quota a suo carico dell’aggio<br />

spettante all’agente della riscossione.<br />

Da un altro punto <strong>di</strong> vista tuttavia, la semplificazione<br />

dell’iter <strong>di</strong> riscossione ha dei risvolti<br />

favorevoli anche al contribuente. Per chiarire<br />

questo aspetto, è utile ricordare che allo stato<br />

attuale (e fino al 30 giugno <strong>2011</strong>) l’avviso <strong>di</strong><br />

accertamento può essere impugnato, ma non<br />

può essere oggetto <strong>di</strong> sospensione cautelare,<br />

in quanto non contiene alcuna intimazione<br />

Fisco & Tasse<br />

ad adempiere. Pertanto il contribuente che<br />

voglia far valere in giu<strong>di</strong>zio le proprie ragioni<br />

dovrà in un primo momento impugnare l’avviso<br />

<strong>di</strong> accertamento per contestare la pretesa<br />

e successivamente impugnare la cartella <strong>di</strong><br />

pagamento per chiedere la sospensione cautelare<br />

della riscossione. Dal 1 luglio l’avviso<br />

<strong>di</strong> accertamento, accorpando anche gli effetti<br />

della cartella <strong>di</strong> pagamento, potrà essere oggetto<br />

<strong>di</strong> impugnazione sia nel merito che per<br />

la richiesta <strong>di</strong> misure cautelari. Queste ultime,<br />

oltre che in sede giuris<strong>di</strong>zionale, potranno essere<br />

richieste anche tramite istanza all’ufficio<br />

amministrativo competente.<br />

È indubbio che il venir meno dell’onere a carico<br />

del contribuente <strong>di</strong> effettuare due ricorsi<br />

e la conseguente riduzione dei tempi necessari<br />

per ottenere il giu<strong>di</strong>cato è coerente con una<br />

maggiore tutela <strong>degli</strong> interessi del singolo. In<br />

questo senso le previsioni normative descritte<br />

possono essere considerate un passo avanti<br />

nel percorso <strong>di</strong> tutela della parte (amministrazione<br />

o contribuente) che risulterà vincente in<br />

caso <strong>di</strong> impugnazione dell’atto impositivo.<br />

Limiti alla compensazione orizzontale<br />

in presenza <strong>di</strong> iscrizioni a ruolo<br />

Come noto, una storica semplificazione <strong>degli</strong><br />

adempimenti dei contribuenti è stata introdotta<br />

nel nostro sistema tributario con l’articolo<br />

17 del decreto legislativo 2 1/97, che<br />

<strong>di</strong>spone il versamento unitario <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenti<br />

tipologie <strong>di</strong> debiti e la conseguente possibilità<br />

<strong>di</strong> compensare situazioni debitorie e cre<strong>di</strong>torie<br />

nei confronti dei <strong>di</strong>versi enti destinatari<br />

<strong>di</strong> pagamenti effettuati tramite F2 (la cosiddetta<br />

compensazione orizzontale). Il decreto<br />

legge n.78/2010, <strong>di</strong>spone al comma 1 dell’articolo<br />

31 un importante limite a tale possibilità,<br />

in quanto sancisce, a decorrere dal 01 gennaio<br />

<strong>2011</strong>, il <strong>di</strong>vieto all’effettuazione della compensazione<br />

da parte dei contribuenti che hanno<br />

debiti iscritti a ruolo <strong>di</strong> ammontare superiore<br />

<strong>Sardegna</strong> <strong>Economica</strong> 1/<strong>2011</strong><br />

85

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!