Sardegna Economica, N. 1/2011 - Università degli studi di Cagliari.
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ta da un’ulteriore intimazione ad adempiere<br />
entro 5 giorni.<br />
È interessante evidenziare che l’esecutività <strong>degli</strong><br />
avvisi <strong>di</strong> accertamento non ha valenza imme<strong>di</strong>ata,<br />
come previsto dal decreto legge nella<br />
sua versione originaria: la legge <strong>di</strong> conversione<br />
ha stabilito che gli atti impositivi <strong>di</strong>ventano<br />
esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica. Tale<br />
previsione garantisce ai contribuenti l’intervallo<br />
temporale necessario per verificare la<br />
correttezza della pretesa tributaria e valutare<br />
l’ipotesi del ricorso.<br />
Una particolare situazione <strong>di</strong>sciplinata dal<br />
legislatore è quella in cui si accerti il fondato<br />
pericolo per il positivo esito della riscossione.<br />
Questa eventualità si realizza quando l’Agenzia<br />
delle Entrate <strong>di</strong>mostri il rischio <strong>di</strong> insolvenza,<br />
derivante dall’evidente sproporzione tra l’ammontare<br />
<strong>di</strong> quanto richiesto e il patrimonio<br />
residuo del debitore. In questo caso la norma<br />
prevede la possibilità <strong>di</strong> iscrizione a ruolo dell’intero<br />
ammontare dovuto, decorsi 60 giorni<br />
dalla notifica dell’avviso <strong>di</strong> accertamento.<br />
Le novità descritte hanno certamente lo scopo<br />
<strong>di</strong> favorire l’attività <strong>di</strong> riscossione, semplificando<br />
e abbreviando la relativa procedura.<br />
La riduzione dei tempi, da un certo punto <strong>di</strong><br />
vista, va a svantaggio del debitore che non ha<br />
più la possibilità <strong>di</strong> scegliere se pagare entro<br />
il termine previsto dall’avviso <strong>di</strong> accertamento<br />
o se attendere la notifica della cartella e <strong>di</strong><br />
conseguenza rinviare l’adempimento, accollandosi<br />
il maggiore onere derivante dagli interessi<br />
maturati e dalla quota a suo carico dell’aggio<br />
spettante all’agente della riscossione.<br />
Da un altro punto <strong>di</strong> vista tuttavia, la semplificazione<br />
dell’iter <strong>di</strong> riscossione ha dei risvolti<br />
favorevoli anche al contribuente. Per chiarire<br />
questo aspetto, è utile ricordare che allo stato<br />
attuale (e fino al 30 giugno <strong>2011</strong>) l’avviso <strong>di</strong><br />
accertamento può essere impugnato, ma non<br />
può essere oggetto <strong>di</strong> sospensione cautelare,<br />
in quanto non contiene alcuna intimazione<br />
Fisco & Tasse<br />
ad adempiere. Pertanto il contribuente che<br />
voglia far valere in giu<strong>di</strong>zio le proprie ragioni<br />
dovrà in un primo momento impugnare l’avviso<br />
<strong>di</strong> accertamento per contestare la pretesa<br />
e successivamente impugnare la cartella <strong>di</strong><br />
pagamento per chiedere la sospensione cautelare<br />
della riscossione. Dal 1 luglio l’avviso<br />
<strong>di</strong> accertamento, accorpando anche gli effetti<br />
della cartella <strong>di</strong> pagamento, potrà essere oggetto<br />
<strong>di</strong> impugnazione sia nel merito che per<br />
la richiesta <strong>di</strong> misure cautelari. Queste ultime,<br />
oltre che in sede giuris<strong>di</strong>zionale, potranno essere<br />
richieste anche tramite istanza all’ufficio<br />
amministrativo competente.<br />
È indubbio che il venir meno dell’onere a carico<br />
del contribuente <strong>di</strong> effettuare due ricorsi<br />
e la conseguente riduzione dei tempi necessari<br />
per ottenere il giu<strong>di</strong>cato è coerente con una<br />
maggiore tutela <strong>degli</strong> interessi del singolo. In<br />
questo senso le previsioni normative descritte<br />
possono essere considerate un passo avanti<br />
nel percorso <strong>di</strong> tutela della parte (amministrazione<br />
o contribuente) che risulterà vincente in<br />
caso <strong>di</strong> impugnazione dell’atto impositivo.<br />
Limiti alla compensazione orizzontale<br />
in presenza <strong>di</strong> iscrizioni a ruolo<br />
Come noto, una storica semplificazione <strong>degli</strong><br />
adempimenti dei contribuenti è stata introdotta<br />
nel nostro sistema tributario con l’articolo<br />
17 del decreto legislativo 2 1/97, che<br />
<strong>di</strong>spone il versamento unitario <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenti<br />
tipologie <strong>di</strong> debiti e la conseguente possibilità<br />
<strong>di</strong> compensare situazioni debitorie e cre<strong>di</strong>torie<br />
nei confronti dei <strong>di</strong>versi enti destinatari<br />
<strong>di</strong> pagamenti effettuati tramite F2 (la cosiddetta<br />
compensazione orizzontale). Il decreto<br />
legge n.78/2010, <strong>di</strong>spone al comma 1 dell’articolo<br />
31 un importante limite a tale possibilità,<br />
in quanto sancisce, a decorrere dal 01 gennaio<br />
<strong>2011</strong>, il <strong>di</strong>vieto all’effettuazione della compensazione<br />
da parte dei contribuenti che hanno<br />
debiti iscritti a ruolo <strong>di</strong> ammontare superiore<br />
<strong>Sardegna</strong> <strong>Economica</strong> 1/<strong>2011</strong><br />
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