Sardegna Economica, N. 1/2011 - Università degli studi di Cagliari.
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Fisco & Tasse<br />
unificato con F2 , possano essere pagate e<br />
compensate le somme iscritte a ruolo per imposte<br />
erariali. Si chiarisce che rientrano nella<br />
previsione anche le somme dovute a titolo<br />
<strong>di</strong> ad<strong>di</strong>zionali alle imposte <strong>di</strong>rette e all’IRAP,<br />
nonché gli oneri accessori e gli aggi che spettano<br />
all’agente della riscossione.<br />
In coerenza con le novità sull’attribuzione <strong>di</strong><br />
efficacia esecutiva agli avvisi <strong>di</strong> accertamento<br />
emessi a partire dal 1 luglio, dovrebbero<br />
rientrare nella possibilità <strong>di</strong> compensazione le<br />
somme relative ad imposte<br />
erariali che saranno dovute<br />
in base a tali atti impositivi.<br />
La compensazione può interessare<br />
anche solo una<br />
parte del debito: in tali<br />
casi il contribuente dovrà<br />
segnalare a quali posizioni debitorie vuole che<br />
sia imputato il pagamento; in mancanza <strong>di</strong> in<strong>di</strong>cazioni<br />
tale imputazione sarà operata <strong>di</strong>rettamente<br />
dall’agente della riscossione.<br />
L’efficacia della nuova misura è subor<strong>di</strong>nata,<br />
oltre che alla pubblicazione del decreto stesso<br />
sulla Gazzetta Ufficiale, anche all’istituzione,<br />
da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei co<strong>di</strong>ci<br />
tributo che dovranno essere utilizzati per effettuare<br />
i pagamenti tramite il modello F2 .<br />
Compensazione <strong>di</strong> debiti iscritti a ruolo con<br />
cre<strong>di</strong>ti vantati nei confronti delle pubbliche<br />
amministrazioni<br />
Di particolare interesse il <strong>di</strong>sposto <strong>di</strong> cui al<br />
comma 1 bis dell’articolo 31, relativo alla possibilità<br />
<strong>di</strong> estinguere debiti iscritti a ruolo con<br />
cre<strong>di</strong>ti non prescritti, liqui<strong>di</strong>, certi ed esigibili,<br />
maturati nei confronti <strong>di</strong> regioni, enti locali<br />
ed enti del Servizio sanitario nazionale, riferiti<br />
a somministrazioni, forniture e appalti. Tale<br />
norma dovrebbe operare a far data dal 1 gen-<br />
88<br />
<strong>Sardegna</strong> <strong>Economica</strong> 1/<strong>2011</strong><br />
naio <strong>2011</strong>, ma è subor<strong>di</strong>nata all’emanazione<br />
<strong>di</strong> un decreto del Ministero delle finanze, per<br />
il quale non è previsto un termine ultimo.<br />
A livello pratico, il contribuente dovrà richiedere<br />
all’amministrazione debitrice un certificato<br />
attestante l’esistenza del cre<strong>di</strong>to come<br />
certo, liquido ed esigibile, nonché il termine<br />
entro il quale è previsto il pagamento dello<br />
stesso. Alla luce del riferimento operato dalla<br />
norma all’articolo 9, comma 3 bis, del decreto<br />
legge 185/2008 2 , sembra che anche in<br />
questo caso la suddetta<br />
certificazione debba es-<br />
È ora possibile estinguere sere rilasciata entro venti<br />
debiti iscritti a ruolo con cre<strong>di</strong>ti<br />
giorni dalla richiesta: ci<br />
non prescritti maturati nei confronti<br />
si interroga a tal riguardo<br />
della pubblica amministrazione<br />
sugli effetti <strong>di</strong> una mancata<br />
risposta nei termini<br />
da parte dell’amministrazione interessata.<br />
Ottenuta la certificazione, il contribuente può<br />
presentarla all’agente della riscossione per<br />
pagare in tutto o in parte gli importi iscritti a<br />
ruolo: la mancata specificazione in legge della<br />
tipologia <strong>di</strong> ruoli interessati sembra implicare<br />
che la <strong>di</strong>sposizione sia applicabile a qualunque<br />
tipologia <strong>di</strong> ruolo e non solo a quelli relativi a<br />
imposte erariali, come previsto per le <strong>di</strong>sposizioni<br />
<strong>di</strong> cui al comma precedente. Qualora,<br />
decorsi sessanta giorni dal termine in<strong>di</strong>cato<br />
per il pagamento, l’amministrazione non<br />
abbia ottemperato, l’agente della riscossione<br />
procede alla riscossione coattiva nei confronti<br />
della stessa: il debitore originario si intende<br />
pertanto liberato dal ruolo fino a concorrenza<br />
dell’importo compensato.<br />
Si tratta <strong>di</strong> un meccanismo semplice, che se<br />
utilizzato nei mo<strong>di</strong> opportuni, potrebbe alleviare<br />
la situazione delle aziende che attendono<br />
spesso molto tempo prima <strong>di</strong> ottenere quanto<br />
dovuto per i beni o i servizi forniti alla pub-<br />
2 La norma richiamata prevede la possibilità <strong>di</strong> cedere pro soluto ad istituti finanziari i cre<strong>di</strong>ti vantati nei confronti <strong>di</strong> regioni, enti locali ed enti<br />
del Servizio sanitario nazionale, riferiti a somministrazioni, forniture e appalti, una volta ottenuta la certificazione <strong>degli</strong> stessi dall’amministrazione<br />
debitrice. Tale possibilità, originariamente prevista solo per il 2009 e per il 2010 è stata stabilizzata dal comma 1 ter dell’articolo 31 del<br />
decreto legge n. 78/10.