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Sardegna Economica, N. 1/2011 - Università degli studi di Cagliari.

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Fisco & Tasse<br />

unificato con F2 , possano essere pagate e<br />

compensate le somme iscritte a ruolo per imposte<br />

erariali. Si chiarisce che rientrano nella<br />

previsione anche le somme dovute a titolo<br />

<strong>di</strong> ad<strong>di</strong>zionali alle imposte <strong>di</strong>rette e all’IRAP,<br />

nonché gli oneri accessori e gli aggi che spettano<br />

all’agente della riscossione.<br />

In coerenza con le novità sull’attribuzione <strong>di</strong><br />

efficacia esecutiva agli avvisi <strong>di</strong> accertamento<br />

emessi a partire dal 1 luglio, dovrebbero<br />

rientrare nella possibilità <strong>di</strong> compensazione le<br />

somme relative ad imposte<br />

erariali che saranno dovute<br />

in base a tali atti impositivi.<br />

La compensazione può interessare<br />

anche solo una<br />

parte del debito: in tali<br />

casi il contribuente dovrà<br />

segnalare a quali posizioni debitorie vuole che<br />

sia imputato il pagamento; in mancanza <strong>di</strong> in<strong>di</strong>cazioni<br />

tale imputazione sarà operata <strong>di</strong>rettamente<br />

dall’agente della riscossione.<br />

L’efficacia della nuova misura è subor<strong>di</strong>nata,<br />

oltre che alla pubblicazione del decreto stesso<br />

sulla Gazzetta Ufficiale, anche all’istituzione,<br />

da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei co<strong>di</strong>ci<br />

tributo che dovranno essere utilizzati per effettuare<br />

i pagamenti tramite il modello F2 .<br />

Compensazione <strong>di</strong> debiti iscritti a ruolo con<br />

cre<strong>di</strong>ti vantati nei confronti delle pubbliche<br />

amministrazioni<br />

Di particolare interesse il <strong>di</strong>sposto <strong>di</strong> cui al<br />

comma 1 bis dell’articolo 31, relativo alla possibilità<br />

<strong>di</strong> estinguere debiti iscritti a ruolo con<br />

cre<strong>di</strong>ti non prescritti, liqui<strong>di</strong>, certi ed esigibili,<br />

maturati nei confronti <strong>di</strong> regioni, enti locali<br />

ed enti del Servizio sanitario nazionale, riferiti<br />

a somministrazioni, forniture e appalti. Tale<br />

norma dovrebbe operare a far data dal 1 gen-<br />

88<br />

<strong>Sardegna</strong> <strong>Economica</strong> 1/<strong>2011</strong><br />

naio <strong>2011</strong>, ma è subor<strong>di</strong>nata all’emanazione<br />

<strong>di</strong> un decreto del Ministero delle finanze, per<br />

il quale non è previsto un termine ultimo.<br />

A livello pratico, il contribuente dovrà richiedere<br />

all’amministrazione debitrice un certificato<br />

attestante l’esistenza del cre<strong>di</strong>to come<br />

certo, liquido ed esigibile, nonché il termine<br />

entro il quale è previsto il pagamento dello<br />

stesso. Alla luce del riferimento operato dalla<br />

norma all’articolo 9, comma 3 bis, del decreto<br />

legge 185/2008 2 , sembra che anche in<br />

questo caso la suddetta<br />

certificazione debba es-<br />

È ora possibile estinguere sere rilasciata entro venti<br />

debiti iscritti a ruolo con cre<strong>di</strong>ti<br />

giorni dalla richiesta: ci<br />

non prescritti maturati nei confronti<br />

si interroga a tal riguardo<br />

della pubblica amministrazione<br />

sugli effetti <strong>di</strong> una mancata<br />

risposta nei termini<br />

da parte dell’amministrazione interessata.<br />

Ottenuta la certificazione, il contribuente può<br />

presentarla all’agente della riscossione per<br />

pagare in tutto o in parte gli importi iscritti a<br />

ruolo: la mancata specificazione in legge della<br />

tipologia <strong>di</strong> ruoli interessati sembra implicare<br />

che la <strong>di</strong>sposizione sia applicabile a qualunque<br />

tipologia <strong>di</strong> ruolo e non solo a quelli relativi a<br />

imposte erariali, come previsto per le <strong>di</strong>sposizioni<br />

<strong>di</strong> cui al comma precedente. Qualora,<br />

decorsi sessanta giorni dal termine in<strong>di</strong>cato<br />

per il pagamento, l’amministrazione non<br />

abbia ottemperato, l’agente della riscossione<br />

procede alla riscossione coattiva nei confronti<br />

della stessa: il debitore originario si intende<br />

pertanto liberato dal ruolo fino a concorrenza<br />

dell’importo compensato.<br />

Si tratta <strong>di</strong> un meccanismo semplice, che se<br />

utilizzato nei mo<strong>di</strong> opportuni, potrebbe alleviare<br />

la situazione delle aziende che attendono<br />

spesso molto tempo prima <strong>di</strong> ottenere quanto<br />

dovuto per i beni o i servizi forniti alla pub-<br />

2 La norma richiamata prevede la possibilità <strong>di</strong> cedere pro soluto ad istituti finanziari i cre<strong>di</strong>ti vantati nei confronti <strong>di</strong> regioni, enti locali ed enti<br />

del Servizio sanitario nazionale, riferiti a somministrazioni, forniture e appalti, una volta ottenuta la certificazione <strong>degli</strong> stessi dall’amministrazione<br />

debitrice. Tale possibilità, originariamente prevista solo per il 2009 e per il 2010 è stata stabilizzata dal comma 1 ter dell’articolo 31 del<br />

decreto legge n. 78/10.

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