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Sardegna Economica, N. 1/2011 - Università degli studi di Cagliari.

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l’assegnazione delle partecipazioni deve nel<br />

progetto essere prevista secondo un criterio<br />

nominativo (con conseguente applicabilità <strong>di</strong><br />

questa modalità <strong>di</strong> scissione unicamente nella<br />

società con una compagine sociale ristretta), il<br />

° comma dell’art. 2506 bis <strong>di</strong>spone che “dal<br />

progetto <strong>di</strong> scissione devono risultare i criteri<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione delle azioni o quote delle società<br />

beneficiarie. Qualora il progetto preveda<br />

una attribuzione delle partecipazioni ai soci<br />

non proporzionale alla loro quota <strong>di</strong> partecipazione<br />

originaria, il progetto medesimo deve<br />

prevedere il <strong>di</strong>ritto dei soci che non approvino<br />

la scissione <strong>di</strong> far acquistare le proprie partecipazioni<br />

per un corrispettivo determinato alla<br />

stregua dei criteri previsti per il recesso, in<strong>di</strong>cando<br />

coloro a cui carico è posto l’obbligo <strong>di</strong><br />

acquisto”: quin<strong>di</strong> con un <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> exit per il<br />

socio <strong>di</strong>ssenziente, che riceve in denaro il valore<br />

attuale della sua partecipazione.<br />

La non proporzionalità rileva così sulla misura<br />

della <strong>di</strong>stribuzione delle partecipazioni (sia<br />

nella scissa che nella beneficiaria), ma non può<br />

incidere sul valore economico delle attribuzioni,<br />

considerato che carattere fondamentale<br />

della <strong>di</strong>sciplina della scissione è la neutralità<br />

(Picone), e quin<strong>di</strong> l’equivalenza <strong>di</strong> attribuzioni,<br />

sotto il profilo economico, non potendo<br />

sussistere squilibri circa l’attribuzione della<br />

ricchezza, <strong>di</strong> guisa che il riequilibrio ben potrà<br />

avvenire anche operando nella ri<strong>di</strong>stribuzione<br />

delle partecipazioni all’interno della società<br />

scissa.<br />

Ai criteri previsti dal legislatore (proporzionale<br />

e non proporzionale) potrebbe aggiungersi<br />

l’ammissibilità <strong>di</strong> un criterio misto, vale a <strong>di</strong>re<br />

una assegnazione delle partecipazioni nella<br />

beneficiaria proporzionale per alcuni soci, ed<br />

una non proporzionale per altri.<br />

Ammettendosi la possibilità <strong>di</strong> una scissione<br />

parzialmente non proporzionale, deve riconoscersi<br />

la tutela ex ° comma art. 2506 bis<br />

(<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> exit) a quei soci, e soltanto a que-<br />

Dialoghi & Confronti<br />

sti, destinatari <strong>di</strong> partecipazioni in misura non<br />

proporzionale.<br />

Infine. Con l’evidente finalità <strong>di</strong> evitare annacquamenti<br />

del capitale sociale trova collocazione<br />

il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> assegnazione <strong>di</strong> azioni proprie<br />

nell’ambito <strong>di</strong> un’operazione <strong>di</strong> scissione.<br />

L’art. 250 ter, dettato in sede <strong>di</strong> fusione, e richiamato<br />

dall’art. 2506 ter, ult. comma, rubricato<br />

Divieto <strong>di</strong> assegnazione <strong>di</strong> azioni o quote,<br />

secondo la lettura suggerita dal Principio<br />

Contabile OIC (Parte II, § 3.2), <strong>di</strong>spone:<br />

- “le società beneficiarie <strong>di</strong> nuova costituzione<br />

non possono assegnare azioni o quote ai soci<br />

della società scissa in sostituzione delle azioni<br />

proprie <strong>di</strong> quest’ultima ed anche se possedute<br />

attraverso società fiduciarie o persone interposte,<br />

né in sostituzione delle azioni o quote<br />

della scissa possedute da altre beneficiarie già<br />

esistenti, o <strong>di</strong> azioni proprie <strong>di</strong> queste ultime.<br />

Pertanto, anche nella scissione le azioni<br />

proprie possedute dalla società scissa devono<br />

essere annullate, con l’annullamento della<br />

corrispondente ‘riserva per azioni proprie in<br />

portafoglio’ e non rilevano ai fini della determinazione<br />

del rapporto <strong>di</strong> cambio e della valutazione<br />

del patrimonio delle società interessate”;<br />

- “le società beneficiarie già costituite non<br />

possono assegnare azioni o quote ai soci della<br />

scissa in sostituzione delle azioni <strong>di</strong> quest’ultima<br />

possedute ed anche tramite società fiduciarie<br />

o persone interposte dalle stesse società<br />

beneficiarie o dalla medesima società scissa.<br />

Ciò significa che le partecipazioni della società<br />

scissa possedute dalle società beneficiarie devono<br />

essere annullate, anche se totalitarie, a<br />

fronte della corrispondente quota <strong>di</strong> patrimonio<br />

ricevuta dalla scissa”.<br />

9. La situazione patrimoniale e<br />

la relazione illustrativa<br />

Il progetto <strong>di</strong> scissione è accompagnata dalla<br />

situazione patrimoniale delle società par-<br />

<strong>Sardegna</strong> <strong>Economica</strong> 1/<strong>2011</strong><br />

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