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Sardegna Economica, N. 1/2011 - Università degli studi di Cagliari.

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cosiddetto “regionale improprio”, quale l’IRAP,<br />

che è istituito con legge statale, e viene versato<br />

nelle casse erariali prima <strong>di</strong> essere trasferito alle<br />

Regioni <strong>di</strong> competenza. Tuttavia questo dubbio<br />

sembrerebbe superato alla luce del decreto ministeriale<br />

“compensa ruoli” che, come vedremo<br />

nel paragrafo successivo, chiarisce che il concetto<br />

<strong>di</strong> imposte erariali utilizzato ai fini della<br />

compensazione dei ruoli con i cre<strong>di</strong>ti in F2 ,<br />

ricomprende anche l’IRAP e le ad<strong>di</strong>zionali alle<br />

imposte sui red<strong>di</strong>ti. Vista la stretta connessione<br />

tra le due <strong>di</strong>sposizioni, evidenziata anche dal<br />

fatto che le stesse sono entrambe introdotte dal<br />

1 comma dell’articolo 31, sembra improbabile<br />

dover applicare un concetto <strong>di</strong> imposte erariali<br />

<strong>di</strong>fferente nei due casi.<br />

Ci si chiede inoltre quali siano i cre<strong>di</strong>ti nei confronti<br />

dei quali opera il limite alla compensazione:<br />

in particolare va valutato se tra gli stessi<br />

vadano ricomprese anche agevolazioni fiscali<br />

concesse nella forma <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to d’imposta. A<br />

tal riguardo va ricordato che questo strumento<br />

agevolativo consiste in una sorta <strong>di</strong> bonus<br />

fiscale, utilizzabile tramite compensazione in<br />

F2 per pagare qualunque versamento tributario<br />

o contributivo effettuabile tramite tale<br />

modello. Di conseguenza il cre<strong>di</strong>to d’imposta<br />

è <strong>di</strong>fficilmente definibile come cre<strong>di</strong>to specificatamente<br />

relativo a imposte erariali, a meno<br />

che tale collegamento non venga esplicitato<br />

nella legge che lo istituisce. In attesa <strong>di</strong> un<br />

chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate,<br />

questa valutazione andrà pertanto fatta<br />

<strong>di</strong> volta in volta.<br />

Infine, appurato che il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> compensazione<br />

opera solo se i debiti per imposte<br />

erariali sono iscritti in ruoli per i quali è decorso<br />

il termine <strong>di</strong> pagamento, la dottrina si<br />

interroga se la data alla quale valutare l’avvenuta<br />

scadenza del termine debba essere<br />

in<strong>di</strong>viduata nel giorno in cui il debitore effettua<br />

il versamento tramite F2 o nel giorno<br />

in<strong>di</strong>viduato dalle norme come data ul-<br />

Fisco & Tasse<br />

tima per il pagamento. A titolo <strong>di</strong> esempio:<br />

la cartella ricevuta dal contribuente (contenente<br />

debiti relativi ad imposte erariali per importi<br />

superiori a 1.500 euro) ha come scadenza per<br />

il pagamento il 15 giugno. Il debitore effettua<br />

in data 1 giugno (quin<strong>di</strong> antecedentemente<br />

al termine ultimo per il pagamento del ruolo)<br />

il versamento tramite compensazione <strong>di</strong> un<br />

acconto IRPEF per il quale la scadenza è 16<br />

giugno (successiva alla scadenza del ruolo). In<br />

questo caso il debitore è sanzionabile? In caso<br />

contrario sarebbe possibile aggirare il <strong>di</strong>vieto<br />

imposto dalla norma anticipando la data <strong>di</strong><br />

pagamento rispetto alla scadenza.<br />

Alla luce delle numerose <strong>di</strong>fficoltà interpretative,<br />

alcune delle quali sono state esposte anche<br />

nel corso <strong>di</strong> Telefisco <strong>2011</strong>, si attendono<br />

con urgenza da parte dell’amministrazione finanziaria<br />

chiarimenti ulteriori rispetto a quelli<br />

forniti con la circolare /E del 15 febbraio.<br />

Nuove possibilità per il pagamento<br />

<strong>di</strong> somme iscritte a ruolo<br />

Accanto alle limitazioni alla compensazione<br />

<strong>di</strong> cui al paragrafo precedente, lo stesso articolo<br />

31 introduce nuovi orizzonti per il pagamento<br />

delle somme iscritte a ruolo. Di seguito<br />

una breve illustrazione delle novità.<br />

Compensazione <strong>di</strong> debiti iscritti a ruolo per<br />

imposte erariali e cre<strong>di</strong>ti della stessa natura<br />

Come sopra accennato, è stata introdotta dal<br />

legislatore la possibilità <strong>di</strong> compensare i ruoli<br />

relativi a imposte erariali con cre<strong>di</strong>ti della<br />

stessa natura (comma 1 dell’articolo 31).<br />

Questa previsione, complementare a quella<br />

descritta nel precedente paragrafo, <strong>di</strong>venta effettivamente<br />

applicabile dall’entrata in vigore<br />

del decreto ministeriale attuativo, che secondo<br />

quando chiarito in un comunicato stampa<br />

del Dipartimento delle Finanze, è stato firmato<br />

il 10 febbraio. Il decreto prevede la possibilità<br />

che, tramite il sistema del versamento<br />

<strong>Sardegna</strong> <strong>Economica</strong> 1/<strong>2011</strong><br />

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