11.06.2013 Views

Inventario - Carte da legare

Inventario - Carte da legare

Inventario - Carte da legare

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ero alcun esito legislativo, segno evidente di una non matura e non ancora definita<br />

coscienza politica del problema.<br />

In assenza di una normazione organica del settore, dunque, prima del 1904 le<br />

uniche leggi afferenti alla materia erano quelle di pubblica sicurezza 6 , la legge comunale<br />

e provinciale 7 , per quel che concerneva la spesa di mantenimento dei folli<br />

poveri e, infine, la legge sulle Opere Pie del 17 lug. 1890, n. 6972, per quel che riguar<strong>da</strong>va<br />

il mantenimento di folli non pericolosi a sé ed agli altri. I criteri <strong>da</strong> esse<br />

sancite, tuttavia, se avevano carattere direttivo su alcuni aspetti, erano indefiniti su<br />

non secon<strong>da</strong>rie questioni giuridico-amministrative. Di conseguenza, gli aspetti non<br />

regolati con norme certe non ebbero uniforme applicazione sul territorio nazionale.<br />

Le mo<strong>da</strong>lità di ammissione in manicomio, ad esempio, costituenti un aspetto non<br />

irrilevante delle questioni connesse con la difesa dei diritti individuali, non essendo<br />

fissate <strong>da</strong> atti normativi primari o secon<strong>da</strong>ri, erano risolte con soluzioni differenziate<br />

<strong>da</strong> città a città. A Genova e ad Aversa, era sufficiente l’autorizzazione del prefetto,<br />

dietro presentazione del certificato medico, a Novara, Bergamo e Pavia bastava<br />

quella del presidente della Deputazione provinciale, ad Ancona, Imola e Reggio<br />

Emilia quella del sin<strong>da</strong>co, a Perugia quella del presidente della Congregazione di<br />

Carità 8 . Non mancavano esempi di ammissioni sulla base di un semplice certificato<br />

medico o direttamente su richiesta dei familiari. Un problema estremamente delicato,<br />

direttamente attinente alla sfera della difesa dei diritti individuali, era lasciato in<br />

una situazione di pericolosa e differenziata discrezionalità. Pericolosa, peraltro,<br />

perché in non poche città, mancando qualsiasi forma di comunicazione preventiva<br />

e/o successiva all’autorità giudiziaria circa l’internamento dei folli nelle strutture<br />

manicomiali, potevano verificarsi abusi a <strong>da</strong>nno dei singoli cittadini, configurandosi<br />

in tal caso la fattispecie del sequestro personale. Altrettanto differenziata era la<br />

gestione delle singole istituzioni manicomiali, con determinazioni diverse circa le<br />

attribuzioni dei direttori e l’organizzazione dei servizi interni, normalmente fissate<br />

in statuti e regolamenti emanati <strong>da</strong>ll’autorità amministrativa al cui carico era il manicomio.<br />

La progressiva acquisizione di consapevolezza dei rischi connessi alla disciplina<br />

delle ammissioni diede luogo ad alcuni, circoscritti, tentativi di ricondurla a<br />

principi di maggiore e più stretta legalità, in attesa di un indirizzo normativo chiaro<br />

e definito. Napoli, ad esempio, cercò di disciplinare al meglio questo aspetto, grazie<br />

all’iniziativa sollecitata proprio delle autorità di pubblica sicurezza. La documentazione<br />

archivistica, fortunatamente, ci permette di ricostruire motivazioni e<br />

governo di Rudinì, <strong>da</strong> Depretis nel 1881e nel 1884, <strong>da</strong>l di Rudinì durante il suo terzo governo nel<br />

1897.<br />

6<br />

Legge 20 marzo 1865 n. 2248, Allegato B, successivamente modificata con legge 21 dicembre<br />

1890 n. 7321.<br />

7<br />

Legge 20 marzo 1865, Allegato A. La disposizione venne confermata anche nella successiva<br />

legge di modifica del 10 febbraio 1889 n. 5921, art. 203 n. 10.<br />

8<br />

C. LOMBROSO - A. TAMBURINI, Relazione a Sua Eccellenza il Ministro dell’Interno sulla ispezione<br />

dei manicomi del Regno, in «Archivio di Psichiatria, Scienze Penali ed Antropologia Criminale»,<br />

1892, vol. 13, p. 55.<br />

10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!