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Inventario - Carte da legare

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alla enunciazione dei principi generali dell’intervento statale in materia. Questo aspetto<br />

venne anche diffusamente dibattuto in Parlamento in sede di approvazione.<br />

Il senatore Carlo Municchi, ad esempio, ebbe ad eccepire sulla costituzionalità della<br />

legge che, constando di un articolato ben povero, delegava ad un successivo regolamento<br />

d’attuazione la definizione puntuale dei criteri direttivi sulla materia.<br />

Ciò comportava l’esercizio di un potere delegato molto ampio <strong>da</strong> parte<br />

dell’esecutivo sottratto al controllo parlamentare, che avrebbe potuto offrire il destro<br />

alla possibilità di dispotismo legale 24 . Inoltre, il varo di un tale testo sembrava<br />

voler indirettamente significare che i precedenti disegni di legge e le relative discussioni<br />

parlamentari di merito fossero state incardinate su «di una quantità di disposizioni<br />

che potevano riservarsi tutte al regolamento» 25 . Oltre al merito della materia<br />

costituzionale, la critica del Municchi si appuntava anche su un comportamento<br />

irriguardoso del governo, quasi che il Parlamento in precedenza fosse stato inutilmente<br />

impegnato su argomenti che potevano essere oggetto di materia delegata.<br />

Non mancarono interventi in cui vennero sollevate ulteriori considerazioni critiche<br />

concernenti aspetti di carattere finanziario e giuridico, ma prevalse la forte volontà<br />

del governo di licenziare il provvedimento. Giolitti, <strong>da</strong> parte sua, nel discorso pronunciato<br />

alla Camera il 10 febbraio 1904, non mancò di osservare che era poco dignitoso<br />

che <strong>da</strong> ventisette anni un problema, che tocca la libertà individuale in modo così essenziale,<br />

non trovi modo di essere risoluto. Poiché con questo disegno di legge non si compromette<br />

alcuna grave questione, ma si provvede a’ casi di assoluta urgenza. (…) Per cambiare<br />

solo qualche parola, che non toccherebbe nulla alla sostanza, sarebbe errore gravissimo<br />

compromettere la risoluzione di un così importante problema 26 .<br />

Il deputato Leonardo Bianchi, in qualità di relatore della legge, ebbe a sottolineare<br />

che attraverso di essa si mirava<br />

a tutelare la libertà individuale e i beni dei folli, e a restringere l’invio nei manicomi di<br />

quelle persone alienate le quali non possono essere altrimenti custodite e curate (…) I manicomi<br />

sono come carri della Croce Rossa che raccolgono i feriti sui campi di battaglia. Ma<br />

non basta raccoglierli, occorre la legge che regoli materia così delicata che risguar<strong>da</strong> questa<br />

grande opera civile che sono i manicomi 27 .<br />

Probabilmente, fu proprio la necessità di evitare un tentativo di affossamento o<br />

ulteriori ritardi, dovuti alla dilatazione dei tempi che avrebbe comportato la discussione<br />

di emen<strong>da</strong>menti ad un ordinario disegno di legge articolato e complesso, che<br />

indusse il governo Giolitti ad optare e ad insistere per l’approvazione di un articolato<br />

breve ed a rinviare ad un successivo regolamento d’attuazione per la specifica<br />

16<br />

24 L. ANFOSSO, La legislazione italiana sui manicomi... cit., pp. 43-45.<br />

25 Ibid., p. 44.<br />

26 Ibid., pp. 48 sgg.<br />

27 Ibid., p. 49.

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