Inventario - Carte da legare
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A tal fine l’autore della memoria proponeva di introdurre nel Regolamento<br />
l’obbligo per il presidente del Tribunale di pronunciarsi non oltre due giorni <strong>da</strong>lla<br />
richiesta di licenziamento del folle, oltre ad un’ammen<strong>da</strong> pecuniaria qualora la comunicazione<br />
adesiva fosse stata comunicata dopo 24 ore. Neppure nel caso in cui<br />
fossero stati ordinati nuovi mezzi istruttori, vi era ragione di indugi. Sulla base di<br />
tali considerazioni, egli introduceva osservazioni di non poca importanza relativamente<br />
alla posizione del manicomio rispetto ai folli criminali, «i quali - sottolineava<br />
– sottoposti ad osservazione e riconosciuti non folli o guariti, si lasciano tuttavia<br />
rimanere nel manicomio, in attesa di lunghi procedimenti presso le varie autorità<br />
inquirenti o giudicanti sedenti nell’ordine giudiziario» 31 . Una delle ragioni dei ritardi<br />
era <strong>da</strong> riscontrarsi nel fatto che qualsiasi collegamento tra il manicomio e<br />
l’autorità giudiziaria avvenisse sempre attraverso l’intermediazione della Procura.<br />
Ma quest’ultima era soltanto una constatazione, non osando egli addurre una formale<br />
proposta di deroga alle norme dell’ordinamento, sulla cui base al pubblico<br />
ministero era affi<strong>da</strong>ta la tutela delle persone giuridicamente incapaci 32 . L’impegno<br />
propositivo del segretario del manicomio non ebbe molta fortuna 33 .<br />
Di un certo rilievo è la modificazione normativa prescritta <strong>da</strong>l decreto luogotenenziale<br />
del 25 maggio 1916 n. 704, che aumentava a tre mesi il periodo di osservazione<br />
dei militari prima del definitivo internamento in manicomio. L’eccezione<br />
al testo dell’art. 49 del Regolamento del 1909, che stabiliva in generale un periodo<br />
di osservazione non eccedente i quindici giorni, trova evidentemente fon<strong>da</strong>mento<br />
nel contesto bellico in cui il paese era impegnato quando venne emanata la normativa,<br />
con lo scopo evidente di evitare che percentuali elevate di sol<strong>da</strong>ti si sottraessero<br />
all’obbligo di difendere la patria attraverso l’espediente della finzione della follia.<br />
2. La storia dell’istituzione<br />
2.1 «Ricordo come la Provincia chiamata per legge al mantenimento dei mentecatti<br />
poveri, li tenesse prima in Aversa; come, richiestosi aumento di vitto, se ne<br />
fosse la Provincia tenuta offesa, e che perciò pensasse allogarli alla Madonna<br />
dell’Arco» 34 .<br />
Queste parole del consigliere provinciale Gallotti ci <strong>da</strong>nno la misura e<br />
31 Ibidem.<br />
32 Le proposte contenute nella relazione affrontavano altri aspetti rilevanti, che sebbene non trattati<br />
in questa sede, possono essere utili per lo studio della disciplina delle ammissioni e dimissioni manicomiali.<br />
33 Non è stato possibile appurare come la relazione venne valutata <strong>da</strong>ll’amministrazione provinciale<br />
e neppure se essa venne sottoposta all’attenzione della Commissione di studio preposta alla riforma<br />
del Regolamento. E’ un fatto che l’articolato del testo governativo emanato nel 1909 non contenga<br />
alcuna delle proposte illustrate.<br />
34 ASNa, Prefettura, I versamento, fs. 1830.<br />
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