Inventario - Carte da legare
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circostanze, la via del conflitto con altri enti proprio in merito alla propria competenza<br />
di spesa per il mantenimento dei folli. Il punto controverso, infatti, era se essa<br />
doveva occuparsi di tutti i folli poveri o soltanto di quelli dichiarati «furiosi» e<br />
quindi «pericoli per sé e per gli altri». Naturalmente, la tesi perseguita e sostenuta<br />
<strong>da</strong>ll’amministrazione provinciale era la secon<strong>da</strong>, <strong>da</strong>to che questa delimitazione avrebbe<br />
comportato un maggiore risparmio economico. Non solo, ma ancor prima<br />
dell’istituzione del manicomio provinciale, il municipio di Napoli fu costretto ad<br />
impugnare la delibera emanata <strong>da</strong>lla Deputazione provinciale il 4 dicembre 1866,<br />
nella quale si riteneva che i folli originariamente pericolosi e successivamente migliorati,<br />
mantenuti nello stabilimento di Aversa, non dovessero essere più a suo carico<br />
bensì del Comune, trattandosi di individui il cui peso doveva essere a carico<br />
della beneficenza pubblica 14 . Sulla questione intervenne il Consiglio di Stato con<br />
avviso favorevole ai ricorrenti, nella considerazione che l’onere economico doveva<br />
essere valutato <strong>da</strong>l momento del ricovero effettivo nel manicomio «non potendosi<br />
sovvertire la competenza passiva della spesa ad ogni cambiare di fase della malattia»<br />
15 . Quindi, con regio decreto, venne annullata la deliberazione provinciale oggetto<br />
di controversia. La questione, tuttavia, rimase aperta se ancora nel 1890, nella<br />
relazione del consigliere di Prefettura Castrucci, si affermava che era stato<br />
necessario richiamare l’attenzione della Deputazione provinciale sul dovere, che incombe<br />
alla Provincia di sopportare le spese di ricovero per tutti i mentecatti, a norma del n°<br />
10 dell’art. 203 della l. 10 febbraio 1889 n. 5921, (…) senza fare tra i furiosi ed i non furiosi<br />
una distinzione non fatta <strong>da</strong>lla legge e dichiarata insussistente ed illegale <strong>da</strong>lla costante<br />
giurisprudenza amministrativa 16 .<br />
In assenza di una legislazione organica, che regolasse in modo uniforme il trattamento<br />
dei folli, il richiamo alla giurisprudenza non era casuale. Ad essa, infatti,<br />
toccò, lentamente ma progressivamente, circoscrivere i margini di incertezza circa<br />
gli obblighi della Provincia al mantenimento dei folli poveri. In linea di massima il<br />
criterio adottato fu quello di respingere qualsiasi lettura semanticamente restrittiva<br />
del termine «mentecatti» usato <strong>da</strong>lla legge. Di conseguenza, dimostrato lo stato di<br />
infermità mentale dell’individuo, era fatto obbligo alla competente amministrazione<br />
provinciale di provvederne al ricovero ed al mantenimento. Cadeva, secondo<br />
questa linea interpretativa, anche la distinzione tra mentecatti «inoffensivi» e tra<br />
mentecatti pericolosi «per sé o per gli altri». Era naturalmente ovvio che nei singoli<br />
casi, accertati <strong>da</strong>lle autorità mediche, di manifesta offensività o possibilità di scan<strong>da</strong>lo,<br />
si dovesse provvedere al ricovero a carico della Provincia. Ciò non escludeva<br />
che quest’ultima dovesse provvedere anche in tutti quegli altri casi nei quali fosse<br />
stata acclarata la necessità di ricovero nel manicomio provinciale o in altre istituzioni<br />
di assistenza per folli indigenti e non pericolosi.<br />
14<br />
ASNa, Prefettura, I versamento, fs. 1245, fasc. 2.<br />
15<br />
Ibidem.<br />
16<br />
ASNa, Prefettura, I versamento, fs. 4306, fasc. 9.<br />
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