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Inventario - Carte da legare

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circostanze, la via del conflitto con altri enti proprio in merito alla propria competenza<br />

di spesa per il mantenimento dei folli. Il punto controverso, infatti, era se essa<br />

doveva occuparsi di tutti i folli poveri o soltanto di quelli dichiarati «furiosi» e<br />

quindi «pericoli per sé e per gli altri». Naturalmente, la tesi perseguita e sostenuta<br />

<strong>da</strong>ll’amministrazione provinciale era la secon<strong>da</strong>, <strong>da</strong>to che questa delimitazione avrebbe<br />

comportato un maggiore risparmio economico. Non solo, ma ancor prima<br />

dell’istituzione del manicomio provinciale, il municipio di Napoli fu costretto ad<br />

impugnare la delibera emanata <strong>da</strong>lla Deputazione provinciale il 4 dicembre 1866,<br />

nella quale si riteneva che i folli originariamente pericolosi e successivamente migliorati,<br />

mantenuti nello stabilimento di Aversa, non dovessero essere più a suo carico<br />

bensì del Comune, trattandosi di individui il cui peso doveva essere a carico<br />

della beneficenza pubblica 14 . Sulla questione intervenne il Consiglio di Stato con<br />

avviso favorevole ai ricorrenti, nella considerazione che l’onere economico doveva<br />

essere valutato <strong>da</strong>l momento del ricovero effettivo nel manicomio «non potendosi<br />

sovvertire la competenza passiva della spesa ad ogni cambiare di fase della malattia»<br />

15 . Quindi, con regio decreto, venne annullata la deliberazione provinciale oggetto<br />

di controversia. La questione, tuttavia, rimase aperta se ancora nel 1890, nella<br />

relazione del consigliere di Prefettura Castrucci, si affermava che era stato<br />

necessario richiamare l’attenzione della Deputazione provinciale sul dovere, che incombe<br />

alla Provincia di sopportare le spese di ricovero per tutti i mentecatti, a norma del n°<br />

10 dell’art. 203 della l. 10 febbraio 1889 n. 5921, (…) senza fare tra i furiosi ed i non furiosi<br />

una distinzione non fatta <strong>da</strong>lla legge e dichiarata insussistente ed illegale <strong>da</strong>lla costante<br />

giurisprudenza amministrativa 16 .<br />

In assenza di una legislazione organica, che regolasse in modo uniforme il trattamento<br />

dei folli, il richiamo alla giurisprudenza non era casuale. Ad essa, infatti,<br />

toccò, lentamente ma progressivamente, circoscrivere i margini di incertezza circa<br />

gli obblighi della Provincia al mantenimento dei folli poveri. In linea di massima il<br />

criterio adottato fu quello di respingere qualsiasi lettura semanticamente restrittiva<br />

del termine «mentecatti» usato <strong>da</strong>lla legge. Di conseguenza, dimostrato lo stato di<br />

infermità mentale dell’individuo, era fatto obbligo alla competente amministrazione<br />

provinciale di provvederne al ricovero ed al mantenimento. Cadeva, secondo<br />

questa linea interpretativa, anche la distinzione tra mentecatti «inoffensivi» e tra<br />

mentecatti pericolosi «per sé o per gli altri». Era naturalmente ovvio che nei singoli<br />

casi, accertati <strong>da</strong>lle autorità mediche, di manifesta offensività o possibilità di scan<strong>da</strong>lo,<br />

si dovesse provvedere al ricovero a carico della Provincia. Ciò non escludeva<br />

che quest’ultima dovesse provvedere anche in tutti quegli altri casi nei quali fosse<br />

stata acclarata la necessità di ricovero nel manicomio provinciale o in altre istituzioni<br />

di assistenza per folli indigenti e non pericolosi.<br />

14<br />

ASNa, Prefettura, I versamento, fs. 1245, fasc. 2.<br />

15<br />

Ibidem.<br />

16<br />

ASNa, Prefettura, I versamento, fs. 4306, fasc. 9.<br />

13

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