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Inventario - Carte da legare

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l’intenzione del legislatore, non richiede altro tranne che si tratti di carità <strong>da</strong> esso imposta<br />

per <strong>da</strong>r luogo all’applicabilità delle norme all’uopo stabilite, ed egualmente imperative per<br />

le province e per i comuni 20 .<br />

Ne deduceva quindi, che a meno di sostenere che le disposizioni dell’art. 75<br />

non costituissero «spese di soccorso, di assistenza e di spe<strong>da</strong>lità quelle occorrenti<br />

per ricoverare un mentecatto, è giocoforza conchiudere che le norme di legge pel<br />

domicilio di soccorso sono intieramente applicabili alle province» 21 . Questo indirizzo<br />

venne successivamente anche confermato, in sede di giurisdizione ordinaria,<br />

<strong>da</strong>lla Corte di Cassazione di Roma con sentenza del 14 marzo 1903 22 . La normativa<br />

concernente la competenza passiva delle spese a carico della Provincia venne poi<br />

modificata con d.l. 2 dic. 1915, n. 1847 e, infine, <strong>da</strong>ll’art. 6 del T.U. sulla finanza<br />

locale del 14 set. 1931, n. 1175, che ridusse a tre anni il domicilio di soccorso.<br />

Altra questione dibattuta, con applicazioni diverse in ambito giurisprudenziale,<br />

fu la possibilità di desumere <strong>da</strong>lle norme vigenti in materia in via interpretativa il<br />

domicilio di soccorso provinciale, ossia il cumulo dei periodi di tempo trascorsi in<br />

vari comuni di una stessa provincia e non più solo nell’ultimo comune di residenza.<br />

Ragioni a sostegno di questa interpretazione furono alla base di sentenze del Consiglio<br />

di Stato del 1911 e del 1913. Successivamente prevalse il ritorno al testo letterale<br />

della legge in ossequio ad un principio di maggiore e più rigorosa legalità 23 .<br />

La legge comunale e provinciale, infine, non specificava attraverso quali strumenti<br />

gli enti provinciali dovessero provvedere al mantenimento dei folli. Pertanto,<br />

era nelle loro facoltà stipulare accordi con istituzioni di assistenza e beneficenza,<br />

ovvero creare istituzioni ad hoc <strong>da</strong> essi direttamente gestite. Fu quest’ultima la<br />

stra<strong>da</strong> perseguita <strong>da</strong> numerose province, in considerazione dei presunti risparmi<br />

che ne sarebbero potuti derivare. Gli aspetti organizzativi delle strutture ospe<strong>da</strong>liere<br />

vennero determinati attraverso Statuti e regolamenti attuativi predisposti <strong>da</strong>gli<br />

enti autarchici.<br />

1.3 La legge sui manicomi del 14 febbraio 1904 n. 36 venne approvata <strong>da</strong>l<br />

Parlamento con estremo ritardo rispetto all’urgenza che presentavano le problematiche<br />

complesse legate alla follia. Quando vide la luce, la legge assunse una caratteristica<br />

formale diversa <strong>da</strong>lle proposte di legge precedentemente presentate alle Camere,<br />

consistente nella singolare brevità del testo - 11 articoli - teso più che altro<br />

20 Ibidem.<br />

21 Ibidem.<br />

22 L. ANFOSSO, La legislazione italiana sui manicomi e sugli alienati. Commento alla legge 14<br />

febbraio 1904, n. 36 ed al Regolamento approvato con R. Decreto 5 marzo 1905, n. 158, Torino,<br />

U.T.E.T., 1907, p. 259.<br />

23 E. MALINVERNO, Provincia, in Nuovo Digesto Italiano, Torino, U.T.E.T., 1932, p. 876.<br />

L’autore, peraltro, informa «che le controversie relative alle spese per alienati spettano alla competenza<br />

esclusiva delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, giusta l’art. 29 n. 7 del relativo<br />

T.U. del 1924; le quali sezioni giudicano, dopo la riforma del 1923, solo della legittimità (mentre<br />

prima giudicavano anche del merito) e discutono e decidono in camera di consiglio sulle memorie<br />

delle parti (art. 41)».<br />

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