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Inventario - Carte da legare

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delle norme di dettaglio. Il regolamento governativo venne promulgato con r.d. del<br />

5 marzo 1905 n. 158. Nella sostanza, sia la legge sia il regolamento, oltre ad innovazioni<br />

di indubbia rilevanza, recepivano, affinavano ed integravano disposizioni<br />

invalse nella prassi della politica sanitaria attinente al trattamento dei folli, quali, ad<br />

esempio, la competenza delle spese di mantenimento a carico delle province, le<br />

spese di vitto e trasporto dei folli in manicomio a carico dei comuni, la vigilanza<br />

affi<strong>da</strong>ta al Ministero degli interni ed ai prefetti, le molteplici competenze del direttore,<br />

la disciplina delle ammissioni, ecc., che ora acquisivano validità generale.<br />

Particolare importanza assume pertanto l’esame del regolamento, poiché trattandosi<br />

di una normativa d’attuazione, constava di regole dettagliate e prescrittive<br />

che, tuttavia, dovevano essere integrate <strong>da</strong>i regolamenti speciali dei singoli istituti<br />

di cura. Esso, per grandi linee, era articolato nel modo seguente: il capo I, artt. 1-<br />

16, fissava l’inquadramento e l’organizzazione delle strutture manicomiali sia pubbliche<br />

sia private; le regole generali concernenti il personale erano trattate nel capo<br />

II, artt. 17-35, tra le quali particolare attenzione era dedicata alle competenze del<br />

direttore, che assumeva competenze miste, sia amministrative che medicosanitarie.<br />

Il capo III, artt. 36-57, invece, era dedicato alla disciplina delle ammissioni,<br />

che, come precedentemente detto, perfezionava e sistematizzava organicamente<br />

le disposizioni già in vigore in alcune realtà del paese, estendendo su tutto il<br />

territorio nazionale la procedura guarentigiata, subordinata alla presentazione di<br />

opportuna documentazione medica e all’autorizzazione giudiziaria; il capo IV, artt.<br />

58-63, disciplinava l’assistenza, la cura e trasferimento degli alienati. Significativa<br />

la disposizione prescritta all’art. 59 co. 1°, secondo la quale dovevano «essere aboliti<br />

o ridotti ai casi assolutamente eccezionali i mezzi di coercizione degli infermi»,<br />

previa autorizzazione del dirigente medico. Ai fini sanzionatori (co. 3°) era prevista<br />

un’ammen<strong>da</strong> pecuniaria «<strong>da</strong> lire 300 a lire 1000, senza pregiudizio delle maggiori<br />

pene comminate <strong>da</strong>l codice penale». I mezzi di coercizione, infine, erano assolutamente<br />

vietati nelle case di cura private (co. 4°). Il capo V, artt. 64-70, era dedicato<br />

alle dimissioni dei malati - previo decreto del presidente del tribunale territorialmente<br />

competente - <strong>da</strong>i manicomi pubblici e privati; il capo VI, artt. 71-77, alla<br />

competenza delle spese, che recepivano i contenuti legislativi, amministrativi e giurisprudenziali<br />

invalsi precedentemente al 1905. Il capo VII, artt. 78-89, in attuazione<br />

dell’art. 8 della legge del 1904, disciplinava tutti gli aspetti della vigilanza sui<br />

manicomi, affi<strong>da</strong>ta alla competenza gerarchica del Ministero dell’interno ed esercitata,<br />

a livello provinciale, attraverso una commissione composta <strong>da</strong>l prefetto, <strong>da</strong>l<br />

medico provinciale e <strong>da</strong> un medico alienista. Ai sensi dell’art. 82 del Regolamento,<br />

era espressamente vietato che il medico alienista fosse il proprietario, il direttore o<br />

il medico di una struttura manicomiale esistente sul territorio della Provincia. Tale<br />

previsione, evidentemente, era tesa ad evitare che potessero essere coperti abusi o<br />

illegalità commesse negli istituti di cura. Infine, il capo VIII, artt. 90-93, conteneva<br />

le disposizioni transitorie, tra le quali va ricor<strong>da</strong>to l’art. 90, che equiparava le cliniche<br />

psichiatriche ai manicomi, in tutti quei casi in cui esse funzionassero <strong>da</strong> reparti<br />

di osservazione, assoggettandole al regime della vigilanza, indicata negli articoli 8<br />

e 11. Il Regolamento, tuttavia, sebbene immediatamente esecutivo, venne, qualche<br />

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