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Inventario - Carte da legare

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ammalati secondo la previsione della l. 18 mar. 1968, n. 431, il cui l'art. 4 recita:<br />

“L’ammissione in ospe<strong>da</strong>le psichiatrico può avvenire volontariamente, su richiesta<br />

del malato, per accertamento diagnostico e cura, su autorizzazione del medico di<br />

guardia. In tali casi non si applicano le norme vigenti per le ammissioni, la degenza<br />

e le dimissioni dei ricoverati di autorità. La dimissione di persone affette <strong>da</strong> disturbi<br />

psichici ricoverate di autorità, ai sensi delle vigenti disposizioni, negli ospe<strong>da</strong>li<br />

psichiatrici è comunicata all’autorità di pubblica sicurezza, ad eccezione dei casi<br />

nei quali il ricovero di autorità sia stato trasformato in volontario. Tale comunicazione<br />

ha carattere assolutamente riservato e non può formare oggetto di notizia,<br />

salva la facoltà di <strong>da</strong>rne informazioni, in via egualmente riservata, ad altre autorità<br />

dello Stato, che ne facciano richiesta esclusivamente ai fini di istituto”. Dal punto<br />

di vista della nuova prassi procedurale, possono essere di estremo interesse le raccoman<strong>da</strong>zioni<br />

del Medico provinciale, diramate con circolare del 17 giugno 1968,<br />

ai direttori degli istituti psichiatrici presenti sul territorio della provincia di Napoli.<br />

Egli, difatti, afferma:<br />

“Perché si configuri tale ammissione volontaria, è necessario che l’infermo si<br />

presenti spontaneamente, solo o accompagnato <strong>da</strong> familiari, al medico di guardia,<br />

per essere volontariamente ricoverato. Per la richiesta del ricovero volontario la<br />

legge non prescrive la forma scritta, e pertanto la volontarietà può essere desunta<br />

<strong>da</strong> dichiarazione orale dell’infermo o <strong>da</strong> altri elementi che saranno opportunamente<br />

<strong>da</strong>l medico di guardia. Il medico di guardia, che deve autorizzare l’ammissione volontaria,<br />

deve così avere acquisito il convincimento, convali<strong>da</strong>to, ove occorra <strong>da</strong><br />

tutti gli accertamenti ed elementi sommariamente raccolti, che il paziente per la cura<br />

dei propri disturbi mentali accetti il ricovero. Il ricovero volontario dovrà risultare<br />

così attestazione del medico di guardia. Se trattasi di minori, per l’ammissione<br />

volontaria si rende necessaria la presentazione del genitore che esercita la patria<br />

potestà o del tutore, oppure in caso di urgenza il ricovero potrà ugualmente avvenire,<br />

ma solo di esso dovrà essere <strong>da</strong>ta immediata comunicazione, e comunque non<br />

oltre le 24 ore, <strong>da</strong> detta ammissione, alla persona sopracitata. Per quanto attiene alla<br />

trasformazione dei ricoveri di autorità in ricoveri volontari, si configurano due<br />

ipotesi: 1) ricovero già effettuato d’autorità, ai sensi delle vigenti disposizioni di<br />

legge, in base al decreto del presidente del Tribunale; 2) ricovero di autorità in corso.<br />

Nella prima ipotesi, ove si debba trasformare il ricovero <strong>da</strong> obbligatorio in volontario,<br />

in base ad un documentato giudizio tecnico-sanitario, le SS. LL. su proposta<br />

del primario, richiederanno al presidente del Tribunale la revoca del decreto di<br />

ammissione definitiva. Ovviamente l’ulteriore permanenza in ospe<strong>da</strong>le in regime<br />

volontario, dovrà essere subordinata alla volontà dell’infermo. Nella secon<strong>da</strong> ipotesi,<br />

del ricovero di autorità in corso, cioè delle ammissioni provvisorie previste<br />

<strong>da</strong>ll’art. 2 della l. 14 feb. 1904, n. 36, al fine di consentire quanto più è possibile<br />

l’ammissione volontaria, si raccoman<strong>da</strong> le SS. LL. di voler provvedere a trasmettere<br />

al presidente del Tribunale la relazione di cui al citato articolo 2, possibilmente<br />

alla scadenza del mese concesso <strong>da</strong>lla legge, in modo che ove si configurassero i<br />

presupposti voluti <strong>da</strong>lla nuova legge n. 431 del 18 mar. 1968, per l’ammissione volontaria,<br />

l’ammissione provvisoria di autorità possa venire trasformata in ammis-<br />

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