Inventario - Carte da legare
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preoccupazioni sorte in proposito.<br />
La questione venne affrontata <strong>da</strong>l questore Giovanni Alfazio nel 1889. Questi<br />
lamentò al prefetto Giovanni Codronchi che per consuetudine i folli erano inviati<br />
nei luoghi di cura sulla base di un semplice certificato medico, rilasciato <strong>da</strong> uno dei<br />
due sanitari in servizio presso la Questura.<br />
Questa pratica - scriveva - è del tutto difforme <strong>da</strong> quella che si segue (…) in altre città,<br />
dove l’ammissione nei manicomi ne’ casi ordinarii si decreta <strong>da</strong>lla Prefettura, a cui le famiglie<br />
dei dementi sono tenute di presentare il certificato del medico curante, giudiziariamente<br />
confermato e l’attestazione giurata di quattro testimonii. Alla Questura non rimane che di<br />
provvedere a’ pazzi abbandonati e girovaghi, per cui si può richiedere la pronta chiusura,<br />
salvo a regolarizzare subito la pratica 9 .<br />
La richiesta di una procedura guarentigiata rispetto a quella precedentemente<br />
invalsa a Napoli, era necessaria poiché quel sistema accollava «alla Questura la più<br />
grave responsabilità sulla semplice attestazione de’ suoi medici i quali in una visita<br />
il più delle volte affrettata e di pura forma non possono certamente rendersi esatto<br />
conto della natura e gravità di una malattia» 10 .<br />
Condividendo tali preoccupazioni, il prefetto, il 15 ottobre 1889, diramava una<br />
circolare, in cui era specificamente prevista la speciale autorizzazione prefettizia<br />
per l’invio dei folli al manicomio provinciale. Limitatamente ai soli «individui girovaghi<br />
od abbandonati riconosciuti furiosi a seguito di visita medica» 11 , potevano<br />
provvedere in via d’urgenza il questore del 1° circon<strong>da</strong>rio di Napoli ed i sottoprefetti<br />
per gli altri circon<strong>da</strong>ri, informandone la Prefettura. L’autorizzazione prefettizia,<br />
inoltre, era subordinata alla presentazione dei seguenti documenti giustificativi:<br />
1) certificato medico giurato <strong>da</strong>vanti al pretore di man<strong>da</strong>mento, attestante la diagnosi<br />
della malattia, corre<strong>da</strong>to <strong>da</strong> una dichiarazione di responsabilità del medico<br />
richiedente il ricovero, nonché <strong>da</strong> altri <strong>da</strong>ti nosologici relativi alla storia sanitaria<br />
pregressa dell’ammalato, «necessari ai medici del manicomio nello stabilire la cura<br />
dello infermo»; 2) atto notorio di quattro testimoni, anch’esso sottoposto al retore<br />
di man<strong>da</strong>mento, i quali dovevano dichiarare<br />
di conoscere il ricoverando e di essere informati degli atti di pazzia <strong>da</strong> esso commessi.<br />
Quando però si voglia promuovere il ricovero del folle nel manicomio provinciale si deve<br />
aggiungere ai precedenti documenti questi altri, necessarii a stabilire se incomba alla Provincia<br />
il pagamento delle relative spese di cura e mantenimento. Atto di nascita del folle;<br />
certificato di domicilio legale del folle stesso nella provincia di Napoli, stato di famiglia del<br />
mentecatto con certificato della Giunta municipale attestante se lo stesso abbia o no parenti<br />
obbligati per legge a mantenerlo e loro condizione economica; certificato dell’agente delle<br />
tasse comprovante che né il mentecatto, né i parenti di lui obbligati a mantenerlo, se ve ne<br />
9 ASNa, Prefettura, I versamento, fs. 4306, fasc. 9.<br />
10 Ibidem.<br />
11 Ibidem.<br />
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