Inventario - Carte da legare
Inventario - Carte da legare
Inventario - Carte da legare
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
anno gli alienati del rispettivo comparto. Saranno assistiti <strong>da</strong>ll’infermiere e <strong>da</strong>l custode<br />
di 1 classe, i quali prenderanno nota delle prescrizioni in apposito registro,<br />
che sarà tosto inviato al farmacista del Manicomio per la spedizione dei medicinali.<br />
Art. 10) Nel manicomio dimorerà sempre uno dei medici ordinari; il servizio di<br />
guardia sarà di ore 24, e sarà prestato per turno.<br />
Art. 11) Spetta al medico di guardia l’ispezione del servizio intero del Manicomio<br />
per quanto concerne la esecuzione dei provvedimenti <strong>da</strong>ti <strong>da</strong>l Comitato e <strong>da</strong>l Preposto.<br />
Appresterà l’opera sua per qualunque occorrenza, ispezionerà in cucina gli<br />
alimenti, per assicurare che ne sia buona la qualità e la cottura, giusto il peso. Il<br />
medico di guardia sarà pure incaricato della ricezione dei folli inviati nel giorno di<br />
suo turno. Dopo diligente visita dei novelli arrivati, egli registrerà in apposito libro<br />
lo stato fisico mentale degli individui al momento della ricezione. Ciascun medico<br />
di guardia, uscendo di turno, riferirà all’altro che lo surroga quanto è accaduto nel<br />
periodo della sua dimora nel Manicomio. Qualunque accidente o novità acca<strong>da</strong> nella<br />
Casa, dovrà essere prontamente denunciato in iscritto al Preposto di turno, indipendentemente<br />
<strong>da</strong>i provvedimenti richiesti <strong>da</strong>ll’urgenza dei casi.<br />
Art. 12) In ogni semestre i quattro medici ordinari dovranno <strong>da</strong>re un rendiconto statistico<br />
della rispettiva opera prestata, per trasmettersene copia alla Deputazione<br />
provinciale<br />
Sezione 2: Dei medici aggiunti<br />
Art. 13) Dei sei medici e chirurgi aggiunti, quattro saranno destinati a coadiuvare i<br />
quattro medici ordinari, giusta l’articolo 8; il quinto farà <strong>da</strong> Segretario del Comitato,<br />
giusta l’articolo 4, ed il sesto chirurgo coadiuverà il chirurgo ordinario.<br />
Art. 14) I medici aggiunti dipenderanno immediatamente <strong>da</strong>i medici ordinari, e nel<br />
caso soltanto di malattia o congedo temporaneo di questi ultimi, saranno obbligati<br />
di prestare provvisoriamente servizio ordinario. Spetta agli aggiunti medici di raccogliere<br />
la storia di ogni alienato nuovo che venisse ammesso, o riammesso al<br />
comparto assegnatogli; non esclusi quei folli che si ritireranno pei primi <strong>da</strong>l Manicomio<br />
di Aversa, e dovranno elaborare sotto la direzione dei medici ordinari il rendiconto<br />
statistico semestrale. Avranno inoltre facoltà di assistere alle conferenze<br />
periodiche del Comitato medico del Manicomio, nel quale avranno voto solamente<br />
consultivo.<br />
Art. 15) Il chirurgo ordinario, coadiuvato <strong>da</strong>ll’aggiunto chirurgo, è chiamato ad operare<br />
e medicare tutti gli alienati ed alienate del Manicomio. Perché non obbligato<br />
al turno mensile di direzione, né a quello della guardia, egli dovrà conferirsi al Manicomio<br />
in giorni alterni col suo aggiunto, e fare che la visita chirurgica giornaliera<br />
non manchi al manicomio.<br />
Art. 16) Abbenché il chirurgo ordinario non sia chiamato al turno di vigilanza, pure<br />
è obbligato d’intervenire alle riunioni in Comitato per <strong>da</strong>re il suo giudizio in ciò<br />
che egli professa.<br />
Art. 17) Il chirurgo aggiunto semestralmente ridigerà sotto norme che gli saranno<br />
indicate <strong>da</strong>l Chirurgo ordinario, il rendiconto semestrale, che sarà inviato alla Rappresentanza<br />
provinciale.<br />
Art. 18) La Deputazione si riserba di provvedere circa i mezzi di trasporto pei pro-<br />
177