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Inventario - Carte da legare

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mente osservate. L’art. 14 del Regolamento anagrafico vigente approvato con R. D.<br />

2 dicembre 1929 n° 2132 stabilisce che "gli individui ospitati a tempo indeterminato<br />

in Istituti e stabilimenti di qualsiasi natura fanno parte della popolazione stabile<br />

del Comune dove si trova l’Istituto e lo Stabilimento e sono inscritti nominativamente<br />

nel foglio di famiglia corrispondente agli Stabilimenti suddetti.<br />

Poiché la dizione "ospitati a tempo indeterminato" ha sollevato valutazioni<br />

spesso difformi e sempre arbitrarie, è opportuno tener presente che la durata indeterminata<br />

del ricovero va intesa in relazione alla cronicità del male <strong>da</strong> cui sono affetti<br />

i ricoverati suddetti. Al caso specifico i ricoverati in Istituti psichiatrici e ospe<strong>da</strong>li<br />

manicomiali e Manicomi, si dovranno considerare, e quindi aventi stabile dimora<br />

nel Comune in cui l’Istituto che li accoglie ha sede, quei malati per i quali sia<br />

stato commesso <strong>da</strong>i RR. Tribunali il "Decreto di ricovero definitivo".<br />

Poiché tal decreto è emesso in seguito a richiesta della Direzione degli Istituti<br />

psichiatrici dopo un periodo di osservazione degli ammalati, ad esso è attribuito un<br />

valore decisivo per la determinazione della natura abituale del ricovero e quindi<br />

della dimora dei ricoverati nel Comune dove ha sede l’Istituto che li accoglie. Le<br />

eventuali molteplici dimissioni e recidive del ricovero di un malato devono considerarsi<br />

irrilevanti. I ricoverati in detti Istituti a seguito della emissione del "Decreto<br />

di ricovero definitivo" debbono mantenere l’iscrizione anagrafica nel Comune sede<br />

del Manicomio o Istituto psichiatrico, fino a quando non venga emanato il decreto<br />

di licenziamento definitivo <strong>da</strong>l Manicomio per guarigione.<br />

Resta così esclusa ogni diversa valutazione del detto "decreto di ricovero definitivo".<br />

Una tale disciplina della posizione anagrafica dei ricoverati si impone per le<br />

molteplici esigenze della vita e degli interessi privati dei ricoverati stessi e, inoltre,<br />

per la regolare tenuta dei Registri di popolazione di tutti i Comuni interessati.<br />

Le ragioni affettive-sentimentali delle famiglie, che taluni Comuni hanno voluto<br />

mettere fra le difficoltà che si sarebbero opposte alla assegnazione di detti ammalati<br />

ad un residenza diversa <strong>da</strong> quella dei loro famigliari sono superate <strong>da</strong>lla necessità<br />

di evitare un contrasto tra uno stato di fatto (dimora abituale, a tempo indeterminato<br />

dei ricoverati negli Istituti di cura) e la regolare tenuta dell’anagrafe (non iscrizione<br />

di individui residenti nel Comune. Poiché il rispetto delle norme sopra esposte<br />

è essenziale, come si è detto in principio, anche particolarmente per la esecuzione<br />

scrupolosa dell’attuale censimento generale della popolazione; per il quale si<br />

è stabilito che debbono essere considerati con dimora abituale nel Comune i ricoverati<br />

negli Istituti di cura che si trovano nel Comune stesso, il cui ricovero ha carattere<br />

definitivo (Istruzioni per gli Ufficiali di censimento, punto 12 paragrafo L.) è<br />

indispensabile ed urgente che le LL. EE. provve<strong>da</strong>no a comunicare ai Comuni dipendenti<br />

le norme suddette affinché non si incorra in errore.<br />

Documento n. 5 AOLB, <strong>Carte</strong>ggio Capodichino, b. 2024, fasc. 662<br />

Lettera del direttore Michele Sciuti a chi???, 28 novembre 1936<br />

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