03 comunic / libere /1 - Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed ...
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COMUNICAZIONI - TEMI LIBERI G Ital M<strong>ed</strong> Lav Erg 20<strong>03</strong>; 25:3 Suppl<br />
126 www.gimle.fsm.it<br />
• ha <strong>di</strong>ritto ad una formazione specifica (in base all’art. 19, lett. G) <strong>ed</strong><br />
all’art. 22.4) conseguita attraverso un programma base <strong>di</strong> 32 ore comprendente<br />
(come da dm 16/1/97, G.U. 3/2/97, n. 27): 1) conoscenze<br />
generali sugli obblighi e <strong>di</strong>ritti previsti dalla normativa in materia <strong>di</strong><br />
igiene e sicurezza <strong>del</strong> lavoro; 2) conoscenze generali sui rischi <strong>del</strong>l’attività<br />
e sulle relative misure <strong>di</strong> prevenzione e protezione; 3) metodologie<br />
sulla valutazione <strong>del</strong> rischio; 4) metodologie minime <strong>di</strong> <strong>comunic</strong>azione.<br />
• Nell’assegnare il lavoro al Rls va rispettato il tempo riconosciutogli<br />
necessario a svolgere l’incarico, affinché non si determini una per<strong>di</strong>ta<br />
<strong>di</strong> retribuzione (art. 19.2).<br />
Negli anni successivi all’entrata in vigore <strong>del</strong> D. Lgs. 626/94, l’attuazione<br />
<strong>di</strong> tale normativa ha incontrato non poche <strong>di</strong>fficoltà, legate in<br />
parte alla marcata innovazione <strong>del</strong>la stessa, in parte alle oggettive <strong>di</strong>fficoltà<br />
(talvolta non sempre giustificate) attuative all’interno <strong>del</strong>le aziende,<br />
vuoi per i costi economici, vuoi per i problemi organizzativi.<br />
A questo stato <strong>di</strong> cose non è sfuggita neanche la figura <strong>del</strong> rappresentante<br />
dei lavoratori. Tanto che ancora a metà <strong>del</strong>l’anno 2000 i rappresentanti<br />
dei lavoratori per la sicurezza erano presenti solo in una parte<br />
<strong>del</strong>le realtà lavorative <strong>del</strong> nostro paese. In effetti erano presenti soprattutto<br />
nelle aziende <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a e grande <strong>di</strong>mensione, in casi rari in quelle piccole;<br />
tenendo in debito conto che in Italia il 95% <strong>del</strong>le aziende non impiega<br />
più <strong>di</strong> 9 addetti, comunque pari ad oltre il 40% <strong>di</strong> tutta la forza lavoro,<br />
ciò esprimeva in modo chiaro la situazione generale. Il Rls territoriale<br />
veniva raramente attuato; anche la <strong>di</strong>stribuzione geografica metteva<br />
in evidenza una maggiore carenza spostando la rilevazione dal nord al<br />
sud <strong>del</strong> paese.<br />
Il più <strong>del</strong>le volte il coinvolgimento <strong>del</strong> rappresentante per la sicurezza<br />
nella valutazione dei rischi e nell’in<strong>di</strong>viduazione e programmazione<br />
<strong>del</strong>le misure <strong>di</strong> prevenzione avveniva in modo solo formale, talora apertamente<br />
ostacolato (in<strong>di</strong>sponibilità a fornire il documento <strong>di</strong> valutazione<br />
dei rischi) e la stessa formazione <strong>del</strong> Rls per lo più consisteva nell’utilizzare<br />
il minimo <strong>del</strong> tempo stabilito (32 ore) “una tantum”.<br />
Tali situazioni facevano sì che pervenissero numerose segnalazioni<br />
da parte dei rappresentanti dei lavoratori al Ministero <strong>del</strong> <strong>Lavoro</strong> e <strong>del</strong>la<br />
Previdenza Sociale circa le <strong>di</strong>fficoltà e gli ostacoli frapposti dai datori <strong>di</strong><br />
lavoro in relazione alla possibilità <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre <strong>del</strong> documento <strong>di</strong> valutazione<br />
<strong>del</strong> rischio, sulla base <strong>di</strong> interpretazioni <strong>di</strong>scor<strong>di</strong> <strong>del</strong> dettato <strong>del</strong>l’art.<br />
19 comma 5 <strong>del</strong> 626/94, tanto che lo stesso Ministero <strong>del</strong> <strong>Lavoro</strong> re<strong>di</strong>geva<br />
una circolare (n. 40/2000), avente per oggetto: Partecipazione <strong>del</strong> rappresentante<br />
dei lavoratori per la sicurezza alla gestione <strong>del</strong>la sicurezza.<br />
Art. 19 <strong>del</strong> d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive mo<strong>di</strong>fiche <strong>ed</strong> integrazioni.<br />
In tale circolare sono state riaffermate tutte le attribuzioni specifiche<br />
<strong>del</strong> rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, come normato dal pr<strong>ed</strong>etto<br />
art. 19; partendo già dalla Direttiva Cee 391/89, dove agli artt. 1 e<br />
11 viene fatto riferimento alla partecipazione attiva dei lavoratori, attraverso<br />
i loro rappresentanti. Infatti è stato riba<strong>di</strong>to il <strong>di</strong>ritto <strong>del</strong> Rls a:<br />
• Consultazione preventiva <strong>di</strong> verifica<br />
• Accesso ai luoghi <strong>di</strong> lavoro<br />
• Informazione e documentazione aziendale inerente la valutazione rischi<br />
• Partecipazione alla riunione perio<strong>di</strong>ca<br />
• Esaminare il documento valutazione rischi<br />
Nella parte finale <strong>del</strong>la stessa circolare sono state trattate le modalità<br />
<strong>del</strong>l’esame <strong>del</strong> documento valutazione rischi, confermando come il legislatore<br />
abbia demandato alla volontà <strong>del</strong>le parti l’in<strong>di</strong>viduazione <strong>del</strong>le<br />
modalità per l’esercizio <strong>del</strong>le funzioni elencate al comma 1 <strong>del</strong>l’art. 19 e<br />
d’altra parte al comma 5 ha <strong>di</strong>sciplinato <strong>di</strong>rettamente, senza operare rinvii<br />
alla contrattazione collettiva, la fruizione dl documento <strong>di</strong> valutazione<br />
dei rischi, stabilendo per il Rls il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accesso senza subor<strong>di</strong>narlo<br />
all’intervento <strong>del</strong>la contrattazione collettiva. Non è stata esclusa la possibilità<br />
<strong>di</strong> una regolamentazione contrattuale <strong>del</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accesso, che ne<br />
definisca in modo più puntuale le modalità anche in relazione alla specificità<br />
dei singoli settori. Si ritiene quin<strong>di</strong> che la consegna <strong>del</strong> documento<br />
costituisca la migliore espressione <strong>del</strong> principio <strong>di</strong> collaborazione fra le<br />
parti, base <strong>del</strong> nuovo sistema <strong>di</strong> gestione <strong>del</strong>la sicurezza sul lavoro.<br />
La figura <strong>del</strong> rappresentante dei lavoratori assume oggi un significato<br />
<strong>ed</strong> un ruolo <strong>di</strong> fondamentale importanza in un sistema autoregolante<br />
nella sicurezza sul lavoro, dove è giusto che egli debba assumersi le responsabilità<br />
anche in tale campo, <strong>di</strong>venendo una figura <strong>di</strong> riferimento per<br />
tutti i lavoratori, <strong>di</strong>venendo altresì un soggetto centrale nell’interscambio<br />
<strong>di</strong> notizie e proposte (in tema <strong>di</strong> sicurezza) tra datore <strong>di</strong> lavoro e lavoratori<br />
<strong>ed</strong> apportando anche il suo contributo, ove richiesto, in quelle altre<br />
parti <strong>del</strong> sistema, concernenti i rapporti tra datore <strong>di</strong> lavoro e me<strong>di</strong>co<br />
competente e tra datore <strong>di</strong> lavoro e servizio prevenzione e protezione.