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Revista Insula núm 1. Juny 2007

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Walter Tomasi<br />

fino allora stabiliti, ma a loro arbitrio fissavano il valore delle merci e dei prodotti,<br />

impoverendo sia la popolazione di Oristano, città che era stata «per lo<br />

passat la més abundant, fèrtill y barato que fos en les demés ciutats y llochs del<br />

present Reñye», sia gli abitanti di tutti i territori dei tre Campidani.<br />

Con tali tariffari, quindi, gli amministratori cittadini che li compilavano intendevano,<br />

prima di tutto, elencare e descrivere puntigliosamente le peculiari<br />

caratteristiche dei beni e dei servizi offerti da maestri e salariati, precisandone i<br />

prezzi per mantenerli stabili, e poi contribuire alla conservazione di una situazione<br />

d’equilibrio tra le richieste dei consumatori e le esigenze dei produttori,<br />

garantendo la sicurezza economica – e quindi la tutela dell’equilibrio sociale –<br />

dell’intera comunità amministrata. Erano, infatti, compiti fondamentali delle<br />

istituzioni pubbliche – attuati, talvolta, in collaborazione con autorevoli rappresentanti<br />

delle varie categorie artigiane – il controllo permanente delle attività<br />

dei diversi settori economici, la verifica della qualità dei manufatti immessi sul<br />

mercato e l’accertamento della stabilità dei prezzi dei prodotti e delle<br />

corresponsioni salariali, e ancora la vigilanza sulle competenze professionali<br />

dei lavoratori, la tutela delle norme concernenti la distribuzione e l’uso delle<br />

materie prime, l’esame di pesi e misure e l’imposizione di onerose multe a tutti<br />

i contravventori.<br />

Proprio attraverso i tariffari, dunque, i funzionari fissavano regole di carattere<br />

commerciale e produttivo e stabilivano le misure ritenute necessarie per lo<br />

sviluppo e la salvaguardia delle attività locali, provvedendo, poi, periodicamente,<br />

al riesame e all’aggiornamento dei contenuti delle ordinanze in vigore,<br />

con la volontà di sostenere, da una parte, le necessità mutabili della clientela e,<br />

dall’altra, le aspettative economiche e professionali dei lavoratori.<br />

Subito dopo l’infervorata premessa iniziale, nel testo è riportato l’obbligo<br />

categorico, imposto ai mercanti e ai commercianti, di vendere ai calzolai la<br />

quinta parte dei cuoi bovini e delle pelli di vitello, di montone, ecc., in loro<br />

possesso, allo stesso prezzo pagato all’atto dell’acquisto, con la minaccia di<br />

sequestro del quinto delle merci e una multa di venticinque lire in caso di<br />

inosservanza. Obblighi simili sono imposti anche ai balestrieri, ai cacciatori e<br />

a tutte quelle categorie di persone legate all’approvvigionamento e al commercio<br />

delle pelli.<br />

Anche l’importazione e la vendita del ferro sono espressamente<br />

regolamentate, con la specifica prescrizione per mercanti e commercianti di<br />

vendere un quinto della merce ai fabbri locali, allo stesso prezzo dell’acquisto e<br />

con la minaccia di sanzioni, identiche a quelle su accennate per i cuoi e le pelli,<br />

qualora fossero riscontrate situazioni d’inadempienza.

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