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Walter Tomasi<br />
fino allora stabiliti, ma a loro arbitrio fissavano il valore delle merci e dei prodotti,<br />
impoverendo sia la popolazione di Oristano, città che era stata «per lo<br />
passat la més abundant, fèrtill y barato que fos en les demés ciutats y llochs del<br />
present Reñye», sia gli abitanti di tutti i territori dei tre Campidani.<br />
Con tali tariffari, quindi, gli amministratori cittadini che li compilavano intendevano,<br />
prima di tutto, elencare e descrivere puntigliosamente le peculiari<br />
caratteristiche dei beni e dei servizi offerti da maestri e salariati, precisandone i<br />
prezzi per mantenerli stabili, e poi contribuire alla conservazione di una situazione<br />
d’equilibrio tra le richieste dei consumatori e le esigenze dei produttori,<br />
garantendo la sicurezza economica – e quindi la tutela dell’equilibrio sociale –<br />
dell’intera comunità amministrata. Erano, infatti, compiti fondamentali delle<br />
istituzioni pubbliche – attuati, talvolta, in collaborazione con autorevoli rappresentanti<br />
delle varie categorie artigiane – il controllo permanente delle attività<br />
dei diversi settori economici, la verifica della qualità dei manufatti immessi sul<br />
mercato e l’accertamento della stabilità dei prezzi dei prodotti e delle<br />
corresponsioni salariali, e ancora la vigilanza sulle competenze professionali<br />
dei lavoratori, la tutela delle norme concernenti la distribuzione e l’uso delle<br />
materie prime, l’esame di pesi e misure e l’imposizione di onerose multe a tutti<br />
i contravventori.<br />
Proprio attraverso i tariffari, dunque, i funzionari fissavano regole di carattere<br />
commerciale e produttivo e stabilivano le misure ritenute necessarie per lo<br />
sviluppo e la salvaguardia delle attività locali, provvedendo, poi, periodicamente,<br />
al riesame e all’aggiornamento dei contenuti delle ordinanze in vigore,<br />
con la volontà di sostenere, da una parte, le necessità mutabili della clientela e,<br />
dall’altra, le aspettative economiche e professionali dei lavoratori.<br />
Subito dopo l’infervorata premessa iniziale, nel testo è riportato l’obbligo<br />
categorico, imposto ai mercanti e ai commercianti, di vendere ai calzolai la<br />
quinta parte dei cuoi bovini e delle pelli di vitello, di montone, ecc., in loro<br />
possesso, allo stesso prezzo pagato all’atto dell’acquisto, con la minaccia di<br />
sequestro del quinto delle merci e una multa di venticinque lire in caso di<br />
inosservanza. Obblighi simili sono imposti anche ai balestrieri, ai cacciatori e<br />
a tutte quelle categorie di persone legate all’approvvigionamento e al commercio<br />
delle pelli.<br />
Anche l’importazione e la vendita del ferro sono espressamente<br />
regolamentate, con la specifica prescrizione per mercanti e commercianti di<br />
vendere un quinto della merce ai fabbri locali, allo stesso prezzo dell’acquisto e<br />
con la minaccia di sanzioni, identiche a quelle su accennate per i cuoi e le pelli,<br />
qualora fossero riscontrate situazioni d’inadempienza.