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tesi Albano.pdf - Università degli Studi del Molise

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impugnante di integrare con motivi personali la tempestiva dichiarazione<br />

<strong>del</strong> ricorrente 12 .<br />

Altro elemento necessario per tracciare un itinerario argomentativo<br />

completo, è rappresentato dagli sviluppi giurisprudenziali nella materia de<br />

qua.<br />

Invero, nonostante la vastità <strong>del</strong> panorama di pronunce – in cui non<br />

sono mancate numerose contraddizioni – è possibile individuare alcune<br />

linee di tendenza costantemente ribadite dalla Corte di legittimità.<br />

È ormai dato acquisito, ad esempio, che per quanto la ratio<br />

<strong>del</strong>l’istituto sia prevenire il conflitto tra decisioni irrevocabili 13 , assicurando<br />

la par condicio tra gli imputati che si trovino in situazioni identiche, lo<br />

stesso non comporti una riammissione nei termini prescritti per<br />

l’impugnazione 14 ; analogamente è pacifico che l’effetto estensivo<br />

<strong>del</strong>l’impugnazione opera a favore <strong>degli</strong> altri imputati soltanto se questi non<br />

abbiano proposto impugnazione o se quella proposta sia stata dichiarata<br />

inammissibile, non quando essa sia stata esaminata nel merito, con<br />

decisione divenuta irrevocabile, poiché in tal caso opera il principio di<br />

inviolabilità <strong>del</strong> giudicato 15 .<br />

Ulteriore aspetto su cui la giurisprudenza si mostra ferma è la natura<br />

di atipico rimedio straordinario e risolutivo <strong>del</strong> giudicato riconosciuta<br />

12<br />

Sul punto, si veda SPANGHER, voce Impugnazioni penali, in Dig. pen, VI, Torino 1992,<br />

p. 229.<br />

13<br />

Con riferimento al codice precedente, Sez. I, 4 maggio 1979, Puja, in C.E.D. Cass., n.<br />

144949, secondo cui «il predetto effetto è stato voluto dal legislatore per evitare che possano<br />

coesistere decisioni contraddittorie in ordine ad identiche situazioni giuridiche e che nell’ipo<strong>tesi</strong><br />

<strong>del</strong> rigetto <strong>del</strong>’appello non sussite più il pericolo <strong>del</strong>la contraddittorietà dei giudicati», in senso<br />

analogo, Sez. I, 3 ottobre 1977, Provenza in Riv. pen., 1978, p. 383.<br />

14<br />

In tal senso, ex plurimis, sez V, 19 ottobre 2000, Mattioli, in C.E.D. Cass., n. 218068,<br />

che ha chiarito come «tale effetto tende ad assicurare soltanto la “par condicio” <strong>degli</strong> imputati che<br />

si trovino in situazioni identiche, ma non opera nel senso dì una riammissione nei termini prescritti<br />

per l’impugnazione: in altri termini il coimputato non appellante, o non appellante, come nel caso<br />

concreto, su un punto specifico, assume nel giudizio di gravame una posizione che non a caso in<br />

dottrina e in giurisprudenza si è ritenuto di assimilare a quella <strong>del</strong>l'interventore adesivo nel<br />

processo civile, senza che perciò ne consegua la attribuzione di un autonomo diritto di<br />

accertamento <strong>del</strong>la fondatezza <strong>del</strong>la impugnazione che lo abiliti in caso di sua reiezione, al ricorso<br />

per cassazione.»<br />

15<br />

In questi termini, Sez. I, 4 marzo 2004, Platania, in C.E.D. Cass., n. 228052, nonchè di<br />

recente, Sez. V, 6 febbraio 2008, n. 27701.<br />

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