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tesi Albano.pdf - Università degli Studi del Molise

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Se nella prospettiva accolta dalle Sezioni unite la prima possibilità,<br />

come già osservato, è radicalmente esclusa, nella giurisprudenza successiva<br />

non sono mancate pronunce diametralmente opposte.<br />

Si è, infatti, evidenziato come in sede di riesame o di appello il<br />

giudice dovrebbe tener conto <strong>del</strong>l’annullamento <strong>del</strong> provvedimento<br />

impugnato disposto all’esito di diverso procedimento incidentale<br />

riguardante altri coindagati, e fondato su motivi non esclusivamente<br />

personali 178 .<br />

In questo caso, secondo il crinale interpretativo seguito dalla Corte,<br />

gli effetti favorevoli <strong>del</strong>la decisione cautelare possono e devono essere<br />

es<strong>tesi</strong> anche al coindagato che non l’aveva sollecitata.<br />

Occorre evidenziare che nella sentenza riportata non viene fatta<br />

espressa menzione <strong>del</strong>la presenza di un «vizio radicale» <strong>del</strong>l’ordinanza<br />

impugnata, ma assume rilievo la sola comunanza dei motivi fondanti<br />

l’annullamento.<br />

La variante esegetica in esame, seppure espressione di una<br />

giurisprudenza minoritaria 179 , merita accoglimento ove si consideri che<br />

permette una effettiva parità di trattamento tra soggetti versanti nella<br />

medesima situazione cautelare: a fronte di un titolo restrittivo invalido per<br />

profili comuni a più imputati, la circostanza di una pluralità di mezzi di<br />

impugnazione proposti non può essere validamente considerata come<br />

condizione ostativa all’estensione in utilibus.<br />

Ragionare diversamente implicherebbe l’interposizione di<br />

ingiustificati ostacoli formali all’attuazione <strong>del</strong>la ratio sottesa all’art. 587<br />

c.p.p., giungendo, sul piano pratico, a conclusioni inaccettabili.<br />

178 In questo senso, Sez, I, 15 gennaio 2008, n. 12697 e Sez. V, 4 luglio 2007, n. 34455.<br />

179 Giurisprudenza prevalente ritiene, infatti, che nel caso in cui siano introdotti<br />

autonomamente più procedimenti incidentali, la frammentazione e la loro autonomia permettono,<br />

per il margine di discrezionalità <strong>del</strong> giudice nella valutazione <strong>del</strong>le singole posizioni, una diversità<br />

di valutazioni e decisioni che, avendo natura provvisoria e strumentale, impedisce l'applicabilità<br />

<strong>del</strong>l'art. 587 c.p.p.; così, Sez. II, 23 aprile 2007 Gala, cit., che richiama, in senso conforme, Sez.<br />

VI, 15 aprile 2003, Neculai, cit.<br />

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