tesi Albano.pdf - Università degli Studi del Molise
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2.2. (Segue):Sulla possibilità <strong>del</strong> ricorso per cassazione <strong>del</strong> non<br />
impugnante.<br />
Un ulteriore aspetto merita una breve analisi: la proponibilità <strong>del</strong><br />
ricorso per cassazione da parte <strong>del</strong> coimputato non appellante.<br />
Mentre sotto la vigenza <strong>del</strong> codice precedente e di quello <strong>del</strong> 1913 si<br />
registrava una marcata oscillazione giurisprudenziale tra decisioni<br />
favorevoli al riconoscimento di tale facoltà e pronunce di segno opposto –<br />
cui era correlato un ampio dibattito dottrinale 149 –, attualmente è<br />
consolidato l’orientamento contrario all’ammissibilità <strong>del</strong> ricorso.<br />
Si ritiene, infatti, che l’art. 587 c.p.p. non attribuisca al coimputato<br />
inerte un autonomo diritto a proporre ricorso per cassazione, nell’ipo<strong>tesi</strong> di<br />
mancato accoglimento dei motivi presentati dall’imputato ritualmente<br />
appellante, essendo l’effetto estensivo finalizzato soltanto ad assicurare la<br />
par condicio <strong>degli</strong> imputati che versino in situazioni identiche, e non ad una<br />
riammissione nei termini prescritti per l’impugnazione 150 .<br />
A ben riflettere, però, una distinzione appare necessaria.<br />
Il ragionamento <strong>del</strong>la Corte risulta valido solo per l’ipo<strong>tesi</strong> <strong>del</strong> non<br />
appellante che non abbia partecipato al giudizio di secondo grado; a diverse<br />
conclusioni deve, nondimeno, giungersi qualora il coimputato abbia<br />
partecipato al giudizio d’appello 151 .<br />
In questo caso, infatti, considerando che lo stesso acquisisce lo status<br />
di parte, per quanto già detto 152 , devono essergli riconosciuti tutti i diritti e<br />
facoltà afferenti a quel particolare rapporto processuale, tra cui, appunto, il<br />
149 Si vedano le riflessioni di MASSA, L’effetto estensivo, cit., p. 223.<br />
150 Così, Sez. II, 10 gennaio 2006, n. 2349, e, in senso conforme: Sez. V, 19 ottobre 2000,<br />
Mattioli, cit.; Sez. V, 14 maggio 1997, Galluccio, ivi, 1998, p. 1690; Sez. VI, 19 dicembre 1994,<br />
Di Tuccio, ivi, 1996, p. 584; Sez. VI, 2 maggio 1994, Vastola, in C.E.D. Cass., n. 199515.<br />
151 Secondo Sez. VI, 17 maggio 1993, Khalifi, cit., la preclusione vale anche per il non<br />
impugnante che abbia partecipato al giudizio di appello. In questo senso si sono espresse le<br />
Sezioni unite, Cacciapuoti cit., che richiama ed esplicita il contenuto <strong>del</strong>la sentenza da ultimo<br />
citata.<br />
152 Vedi, supra, § 1.1.<br />
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