tesi Albano.pdf - Università degli Studi del Molise
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In conclusione, solo in presenza di un motivo comune l’effetto<br />
estensivo si propaga dall’impugnante agli altri imputati ed infine alle parti<br />
accessorie a costoro relative.<br />
4. L’impugnazione <strong>del</strong>le parti eventuali.<br />
Simmetricamente al comma 3, il comma 4 <strong>del</strong>l’art. 587 c.p.p.<br />
stabilisce che l’impugnazione <strong>del</strong> responsabile civile e <strong>del</strong> civilmente<br />
obbligato per la pena pecuniaria giova all’imputato, anche agli effetti<br />
penali.<br />
In questo caso, però, la disposizione pone espressamente come<br />
condicio sine qua non <strong>del</strong>’effetto estensivo l’esistenza di motivi non<br />
esclusivamente personali alla base <strong>del</strong> gravame.<br />
La norma appare <strong>del</strong> tutto coerente – rappresentandone quasi un<br />
corollario – con il riconoscimento a tali parti accessorie <strong>del</strong> potere di<br />
impugnare i capi penali <strong>del</strong>la sentenza, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 575 c.p.p. 71<br />
Invero, già sotto la vigenza <strong>del</strong> codice abrogato (che contemplava la<br />
stessa ipo<strong>tesi</strong> nell’ultimo capoverso <strong>del</strong>l’art. 203) si riteneva che, in base<br />
alla stretta dipendenza tra la responsabilità <strong>del</strong>l’imputato e quella <strong>del</strong>le parti<br />
de quibus, tutte le volte in cui le stesse impugnassero la sentenza per un<br />
motivo volto ad eliminare il presupposto <strong>del</strong>la condanna, tale impugnazione<br />
avrebbe dovuto necessariamente estendersi all’imputato 72 .<br />
Tali conclusioni sono tuttora valide.<br />
In questo modo, il fenomeno espansivo si verifica quando, ad<br />
esempio, l’impugnante sostenga che il fatto non costituisce reato o il<br />
civilmente obbligato cerchi di ottenere con il proprio gravame una<br />
riduzione <strong>del</strong>la pena pecuniaria.<br />
71 Sul punto, TRANCHINA, voce Impugnazione , cit. p. 737.<br />
72 Si veda MASSA, L’effetto estensivo, cit. p. 154.<br />
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