tesi Albano.pdf - Università degli Studi del Molise
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In mancanza di un intervento legislativo in tal senso, appare,<br />
pertanto, condivisibile l’escamotage ideato dalla Corte.<br />
4. L’opposizione al decreto penale di condanna.<br />
Particolare rilievo assume la specifica disciplina dettata dal codice<br />
per l’opposizione al decreto penale di condanna, sia per ciò che riguarda i<br />
presupposti, sia per i profili esecutivi in pendenza <strong>del</strong>la decisione.<br />
Con una previsione radicalmente innovativa rispetto all’art. 508<br />
c.p.p. <strong>del</strong> 1930, l’art. 463 c.p.p. stabilisce che l’esecuzione <strong>del</strong> decreto<br />
penale di condanna pronunciato a carico di più imputati <strong>del</strong>lo stesso reato,<br />
rimane sospesa nei confronti dei coimputati non opponenti, fino a quando il<br />
giudizio di opposizione non sia definito con pronuncia irrevocabile.<br />
Tale indicazione legislativa viene considerata, da parte <strong>del</strong>la dottrina,<br />
un fondamentale argomento a sostegno <strong>del</strong>la <strong>tesi</strong> secondo cui<br />
l’impugnazione <strong>del</strong>l’imputato, ove astrattamente suscettibile di produrre<br />
effetti favorevoli per i non impugnanti, sospenda l’esecutività dei capi di<br />
sentenza relativi a costoro 161 .<br />
Difatti, si ritiene irragionevole che al coimputato non opponente, pur<br />
condannato ad una sanzione soltanto pecuniaria, sia concessa la<br />
sospensione <strong>del</strong>l’esecuzione sino all’esito <strong>del</strong> giudizio, mentre il correo<br />
condannato ad una pena detentiva non possa giovarsi di un simile beneficio.<br />
D’altro canto, il riferimento all’art. 463 c.p.p. è stato utilizzato anche<br />
dalle Sezioni unite ma in una prospettiva diametralmente opposta,<br />
ovverosia a sostegno <strong>del</strong>la <strong>tesi</strong> per cui l’art. 587 c.p.p. non impedirebbe il<br />
passaggio in giudicato <strong>del</strong>la sentenza nei confronti <strong>del</strong> non impugnante.<br />
161 LAVARINI, L’esecutività, cit., p. 46.<br />
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