tesi Albano.pdf - Università degli Studi del Molise
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Già sotto la vigenza <strong>del</strong> codice di rito abrogato, autorevole dottrina 117<br />
evidenziava come tale qualifica dovesse essere riconosciuta ad ogni<br />
coimputato a seguito <strong>del</strong>la citazione per il giudizio di appello, a prescindere<br />
dall’effettiva o attiva partecipazione a tale fase.<br />
Siffatta opinione appare tuttora condivisibile, ove si consideri che<br />
tecnicamente parte è colui che è chiamato a partecipare al processo a tutela<br />
di un proprio diritto, quando sussiste una situazione processuale che ne<br />
autorizzi l’intervento.<br />
Sulla base di una simile premessa, si può asserire che con la<br />
proposizione <strong>del</strong>l’impugnazione per motivi non esclusivamente personali<br />
sorgono in capo al coimputato – oltre a quello di giovarsi di una decisione<br />
favorevole –, una serie di diritti da esercitare nel giudizio di gravame, al<br />
fine di ottenere una pronuncia migliorativa, sicché deve escludersi che la<br />
sua partecipazione si risolva in un mero intervento adesivo dipendente,<br />
limitato ad un’attività argomentativa di supporto alle <strong>tesi</strong> sostenute<br />
dall’impugnante principale.<br />
Diversamente opinando, verrebbe ad essere svilita la stessa natura di<br />
parte <strong>del</strong> non impugnante.<br />
Né potrebbe validamente ammettersi che il coimputato sia in questo<br />
caso parte con poteri «deboli», data l’assenza di qualsiasi indicazione<br />
normativa atta a differenziarne le facoltà o i diritti.<br />
Volendo ora enucleare il contenuto di questi ultimi, occorre subito<br />
premettere come la giurisprudenza di legittimità sia assolutamente concorde<br />
nell’escludere che l’effetto estensivo determini una riammissione nei<br />
termini prescritti per impugnare 118 , sicché all’imputato che non attivi il<br />
117 Così, MASSA, L’effetto estensivo, cit., p. 57 ss.<br />
118 Così, Sez. V, 19 ottobre 2000, Mattioli, C.E.D. Cass., n. 218068, secondo la quale<br />
l’effetto estensivo <strong>del</strong>l'impugnazione tende semplicemente ad assicurare la par condicio <strong>degli</strong><br />
imputati che si trovino in situazioni identiche, ma non determina una riammissione nei termini<br />
prescritti per l'impugnazione; in senso conforme: Sez. V, 12 luglio 1997, Galluccio, in C.E.D.<br />
Cass., n. 208373; Sez. VI, 19 dicembre 1994, Di Tuccio, in C.E.D. Cass., n 200679; Sez. VI, 2<br />
maggio1994, Vastola, in C.E.D. Cass., n 199515; Sez. VI, 17 maggio1993, Khalifi, in C.E.D.<br />
Cass., n. 194962; Sez. V, 25 luglio 1992, Mazza, in C.E.D. Cass., 191188.<br />
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