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tesi Albano.pdf - Università degli Studi del Molise

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Già sotto la vigenza <strong>del</strong> codice di rito abrogato, autorevole dottrina 117<br />

evidenziava come tale qualifica dovesse essere riconosciuta ad ogni<br />

coimputato a seguito <strong>del</strong>la citazione per il giudizio di appello, a prescindere<br />

dall’effettiva o attiva partecipazione a tale fase.<br />

Siffatta opinione appare tuttora condivisibile, ove si consideri che<br />

tecnicamente parte è colui che è chiamato a partecipare al processo a tutela<br />

di un proprio diritto, quando sussiste una situazione processuale che ne<br />

autorizzi l’intervento.<br />

Sulla base di una simile premessa, si può asserire che con la<br />

proposizione <strong>del</strong>l’impugnazione per motivi non esclusivamente personali<br />

sorgono in capo al coimputato – oltre a quello di giovarsi di una decisione<br />

favorevole –, una serie di diritti da esercitare nel giudizio di gravame, al<br />

fine di ottenere una pronuncia migliorativa, sicché deve escludersi che la<br />

sua partecipazione si risolva in un mero intervento adesivo dipendente,<br />

limitato ad un’attività argomentativa di supporto alle <strong>tesi</strong> sostenute<br />

dall’impugnante principale.<br />

Diversamente opinando, verrebbe ad essere svilita la stessa natura di<br />

parte <strong>del</strong> non impugnante.<br />

Né potrebbe validamente ammettersi che il coimputato sia in questo<br />

caso parte con poteri «deboli», data l’assenza di qualsiasi indicazione<br />

normativa atta a differenziarne le facoltà o i diritti.<br />

Volendo ora enucleare il contenuto di questi ultimi, occorre subito<br />

premettere come la giurisprudenza di legittimità sia assolutamente concorde<br />

nell’escludere che l’effetto estensivo determini una riammissione nei<br />

termini prescritti per impugnare 118 , sicché all’imputato che non attivi il<br />

117 Così, MASSA, L’effetto estensivo, cit., p. 57 ss.<br />

118 Così, Sez. V, 19 ottobre 2000, Mattioli, C.E.D. Cass., n. 218068, secondo la quale<br />

l’effetto estensivo <strong>del</strong>l'impugnazione tende semplicemente ad assicurare la par condicio <strong>degli</strong><br />

imputati che si trovino in situazioni identiche, ma non determina una riammissione nei termini<br />

prescritti per l'impugnazione; in senso conforme: Sez. V, 12 luglio 1997, Galluccio, in C.E.D.<br />

Cass., n. 208373; Sez. VI, 19 dicembre 1994, Di Tuccio, in C.E.D. Cass., n 200679; Sez. VI, 2<br />

maggio1994, Vastola, in C.E.D. Cass., n 199515; Sez. VI, 17 maggio1993, Khalifi, in C.E.D.<br />

Cass., n. 194962; Sez. V, 25 luglio 1992, Mazza, in C.E.D. Cass., 191188.<br />

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