tesi Albano.pdf - Università degli Studi del Molise
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vigenza <strong>del</strong> codice <strong>del</strong> 1930, in cui furono proposte varie ricostruzioni<br />
sistematiche 4 .<br />
L’estensione <strong>del</strong>l’impugnazione venne, in questo modo, ricondotta<br />
allo schema <strong>del</strong>l’intervento adesivo 5 , <strong>del</strong>l’utile gestione processuale 6 , o fu<br />
intesa come rimedio preventivo alla contraddittorietà dei giudicati 7 , volto ad<br />
impedire trattamenti diversi per soggetti che versassero in identica<br />
posizione sostanziale e processuale, o processuale soltanto 8 .<br />
D’altra parte, fu anche evidenziato come tecnicamente non<br />
rappresentasse un effetto <strong>del</strong>l’impugnazione, essendo un quid estraneo alla<br />
4 Secondo l’art. 230 c.p.p. abr. «nel caso di concorso di più persone nello stesso reato, la<br />
dichiarazione d’impugnazione proposta da una di esse e i motivi da questa addotti, purché non<br />
siano esclusivamente personali, giovano anche alle altre. Nel caso di riunione di procedimenti per<br />
reati diversi, l’impugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto se i<br />
motivi riguardano violazioni <strong>del</strong>la legge processuale e non sono esclusivamente personali. La<br />
dichiarazione fatta e i motivi addotti dal responsabile civile o dalla persona civilmente obbligata<br />
per l’ammenda giovano anche all’imputato quando con tale dichiarazione o con tali motivi si<br />
impugna che il fatto sussista o che l’imputato l’abbia commesso o che il fatto costituisca reato o si<br />
sostiene che il reato è estinto o che l’azione non poteva essere iniziata o proseguita».<br />
5 In questo senso, SABATINI, Principi di diritto processuale penale, Città di Castello,<br />
1931, p. 299, che osservava come «è consentito l’intervento adesivo <strong>del</strong>l’imputato che non abbia<br />
proposta l’impugnazione a quella proposta da altri imputati in tutti i casi in cui l’impugnazione è<br />
ammessa e quindi anche se abbia prodotto gravame l’imputato assolto per insufficienza di prove».<br />
L’Autore evidenziava, inoltre come «l’imputato interventore, soggetto <strong>del</strong> rapporto processuale,<br />
ma non titolare <strong>del</strong>l’interesse dedotto, ha la semplice legittimazione processuale».<br />
6 Secondo CARNELUTTI, Lezioni sul processo penale, Roma, 1948, vol. IV, p. 76, «si ha<br />
un auctoritas rei iudicatae secundum eventun litis, operante in utilibus e non in damnosis, la cui<br />
ratio richiama manifestamente il principio <strong>del</strong>l’utile gestione». La giurisprudenza di legittimità non<br />
ha mai mostrato adesione a tale inquadramento sistematico: si veda, ad esempio, Sez. II, 17<br />
gennaio 1979, pesci, in C.E.D. Cass., n. 141789, che sottolineava come «il fondamento<br />
<strong>del</strong>l’istituto <strong>del</strong>l’estensione <strong>degli</strong> effetti favorevoli <strong>del</strong>l’impugnazione al non impugnante non<br />
risiede nell’utile gestione processuale, o in altre ragioni soggettivistiche, poiché l’effetto estensivo<br />
si verifica anche senza o contro la volontà <strong>del</strong> ricorrente, ma nella necessità di assicurare, per<br />
quanto possibile, la par condicio <strong>degli</strong> imputati che si trovino in situazioni sostanziali o processuali<br />
identiche o interdipendenti».<br />
7 Così, FALCHI, L’appello nel processo penale italiano, 1940, p. 242; ALOISI, Manuale<br />
pratico di procedura penale, vol. III, Milano, 1952, p. 124, che evidenziava come l’effetto<br />
estensivo obbedisse a fini pubblici e trascendesse la volontà e gli interessi <strong>del</strong>le parti, essendo<br />
volto ad evitare decisioni contraddittorie per lo stesso fatto: L’Autore metteva in luce, inoltre,<br />
l’affinità tra questo fenomeno e la revisione, indicando come fondamentale differenza il carattere<br />
preventivo <strong>del</strong> primo ed «eliminativo» e rescindente <strong>del</strong>la seconda. In senso analogo DE LUCA, I<br />
limiti soggettivi <strong>del</strong>la cosa giudicata penale, Milano, 1963, p. 87, che ne sottolineava la funzione<br />
di prevenire l’inconciliabilità logica <strong>del</strong> decisum.<br />
8 In questo senso si esprime MASSA, L’effetto estensivo, cit., p. 85<br />
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