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tesi Albano.pdf - Università degli Studi del Molise

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1.2. (Segue): L’estensione <strong>del</strong>la decisione d’appello. Le sentenze di<br />

nullità.<br />

Occorre, a questo punto, esaminare come, in concreto, la pronuncia<br />

emessa a seguito <strong>del</strong> giudizio di secondo grado esplichi i propri effetti a<br />

favore <strong>del</strong> non impugnante.<br />

Al fine di sgombrare il campo da possibili equivoci, è opportuno,<br />

innanzitutto, evidenziare come l’estensione in utilibus si produca solo nei<br />

confronti dei coimputati non impugnanti o la cui impugnazione sia stata<br />

dichiarata inammissibile e non nei confronti di coloro per i quali, attraverso<br />

i vari gradi di giudizio, si sia pervenuti ad una decisione difforme, ma<br />

passata in giudicato 125 .<br />

In quest’ultimo caso, infatti, opera il principio di inviolabilità <strong>del</strong><br />

giudicato, superabile solo, ove ne ricorrano i presupposti, mediante la<br />

revisione <strong>del</strong> processo.<br />

D’altra parte, l’estensione si produce sia nel caso di inammissibilità<br />

originaria <strong>del</strong> gravame 126 , sia nell’ipo<strong>tesi</strong> di rinuncia all’impugnazione <strong>del</strong><br />

coimputato che l’abbia ritualmente proposta 127<br />

Concentrando ora l’attenzione sulle sentenze che contengono una<br />

riforma in melius <strong>del</strong>la decisione appellata, si può operare una distinzione<br />

tra le pronunce rese ai sensi <strong>del</strong>l’art. 604 c.p.p., che dichiarano una nullità e<br />

quelle di merito.<br />

Con riferimento alle prime, è utile focalizzare l’attenzione sulle<br />

singole ipo<strong>tesi</strong> contemplate dal predetto articolo.<br />

125 Sez. I, 4 marzo 2004, Platania, in C.E.D. Cass., n. 228052 e in precedenza Sez. un. 24<br />

marzo 1995, Cacciapuoti, in Cass. pen., 1995, p. 2497 ss.<br />

126 Così, Sez. II, 22 febbraio 2007, n. 8424, che chiarisce come la dichiarazione di<br />

inammissibilità non precluda l’applicazione <strong>degli</strong> eventuali effetti favorevoli ai sensi <strong>del</strong>l'art. 587<br />

c.p.p., ma tale norma non possa valere a rimettere in termine colui che abbia proposto<br />

impugnazione tardiva.<br />

127 In questo senso, con riferimento alla rinuncia al ricorso per cassazione, Sez. VI, 24<br />

maggio 2001, n. 24084.<br />

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