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tesi Albano.pdf - Università degli Studi del Molise

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La nullità totale o parziale <strong>del</strong>la sentenza appellata, dichiarata dal<br />

giudice a seguito di condanna in primo grado per un fatto diverso 128 , andrà<br />

a vantaggio anche <strong>del</strong> coimputato, che beneficerà <strong>del</strong>la trasmissione al<br />

pubblico ministero e, quindi, <strong>del</strong>la possibilità di un nuovo giudizio 129 .<br />

In questo caso occorre, però, precisare che l’effetto estensivo si<br />

produrrà solo se il fatto diverso per cui il coimputato non impugnante è<br />

stato già condannato sia più grave di quello ritenuto dal giudice d’appello;<br />

in caso contrario – si pensi ad un difetto di contestazione in virtù <strong>del</strong> quale<br />

sia intervenuta una condanna per appropriazione indebita, anziché per<br />

peculato – l’estensione sarà inibita, in quanto produrrebbe un<br />

peggioramento <strong>del</strong>la situazione processuale <strong>del</strong> non impugnante 130 .<br />

Allo stesso modo, il non appellante beneficerà <strong>del</strong>l’annullamento<br />

<strong>del</strong>la sentenza e trasmissione <strong>degli</strong> atti al pubblico ministero, ove il giudice<br />

di gravame ravvisi un difetto di contestazione di una circostanza<br />

aggravante a effetto speciale (ex art. 63 comma 3 c.p.), o per la quale è<br />

stabilita una pena di specie diversa da quella ordinaria per il reato, purché<br />

128 Posto che il « fatto » di cui agli artt. 521 e 522 c.p.p. è da intendersi come l’elemento<br />

materiale <strong>del</strong> reato nelle sue componenti essenziali, in particolare come l’accadimento di ordine<br />

naturale dalle cui connotazioni e circostanze soggettive ed oggettive, geografiche e temporali,<br />

poste in relazione fra loro, sono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica (in<br />

questi termini: Sez. II, 22 settembre 1992, Joker, in Riv.pen., 1993, p. 971; Sez. III, 2 giugno 1994,<br />

Rispoli, in C.E.D. Cass., n. 199505; Sez. VI, 4 novembre 1993, Bollettino, in Riv. pen., 1994, p.<br />

1148) è indubbio che l’obbligo di trasmissione, ex art. 521 comma 2 c.p.p., si materializzi ogni<br />

qual volta il fatto sia, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità ovvero di<br />

incompatibilità, ossia allorquando si realizzi una vera e propria trasformazione, sostituzione o<br />

variazione dei contenuti essenziali <strong>del</strong>l’addebito, in relazione al quale l’imputato non ha avuto<br />

alcuna effettiva possibilità di difesa (così, Sez. I, 26 gennaio 1995, Di Raimondo, in C.E.D. Cass.,<br />

n. 200474; Sez. VI, 21 settembre 1994, Peri, ivi, n. 200282; Sez. IV, 24 maggio 1994, Tomasich,<br />

ivi, n. 199689; Sez. II, 11 aprile 1994, De Vecchi, ivi, n. 197831; Sez. I, 27 febbraio 1993, Salvo,<br />

ivi, n. 194208).<br />

129 Tale pronuncia non è ricorribile per cassazione dall’imputato per mancanza di<br />

interesse, in quanto l’unica conseguenza che produce è l’avvio di un nuovo accertamento, che non<br />

crea alcuna situazione di pregiudizio: Sez., 14 aprile 2003, Bucci, in C.E.D. Cass., 226648.<br />

130 Sulla rilevabilità ex officio <strong>del</strong>la nullità <strong>del</strong>la sentenza di primo grado per mancanza di<br />

correlazione con il fatto contestato: Sez. V, 17 maggio 1996, Falcone, in Cass. pen., 2000, p. 1289,<br />

secondo cui il giudice d’appello può pronunziare l’annullamento <strong>del</strong>la sentenza senza violare né il<br />

principio devolutivo né il divieto di reformatio in peius, in quanto il prevedimento ha carattere<br />

processuale e non decide nel merito. Infatti, la predetta sentenza non viola il divieto di reformatio<br />

in peius, poiché il giudice si limita a rilevare che la regiudicanda è diversa da quella dedotta in<br />

accusa ed esula, quindi, dai suoi poteri di cognizione.<br />

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