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tesi Albano.pdf - Università degli Studi del Molise

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Il giudice <strong>del</strong>l’esecuzione viene in rilievo anche sotto un altro<br />

aspetto: qualora il giudice <strong>del</strong> gravame, pur sussistendone i presupposti,<br />

non abbia citato i coimputati non impugnanti e non abbia estensivamente<br />

applicato gli effetti favorevoli, è consentito il ricorso al giudice<br />

<strong>del</strong>l’esecuzione, che, ovviando all’omissione ed alla parziale invalidità <strong>del</strong>la<br />

sentenza, intervenendo sul titolo esecutivo, può rivedere la condanna,<br />

eliminandola o ridimensionandola in base alla più favorevole decisione<br />

emessa 165 .<br />

Viene, pertanto, riconosciuta all’imputato non appellante che ritenga<br />

di avere diritto all’estensione <strong>degli</strong> effetti <strong>del</strong>l’appello proposto da altri, la<br />

facoltà di farli valere in sede esecutiva e non in sede di legittimità, nella<br />

quale è preclusa una valutazione sul carattere personale o meno dei<br />

motivi 166 .<br />

Giudice <strong>del</strong>l'esecuzione competente resta, fino al passaggio in giudicato<br />

<strong>del</strong>la sentenza d’appello, quello che ha emesso la sentenza di condanna, a cui,<br />

pertanto, potrà rivolgersi il coimputato per far valere l’aggiornamento <strong>del</strong>la<br />

propria posizione esecutiva 167 .<br />

165<br />

Sez. III, 19 aprile 2001, Laratta, cit. Tale impostazione, orami consolidata, è stata<br />

ibadita di recente: Sez. II, 14 luglio2009, n. 30913, inedita.<br />

166<br />

Il giudice <strong>del</strong>l’esecuzione, infatti, non può limitarsi ad operare, ai fini<br />

<strong>del</strong>l’applicazione <strong>degli</strong> effetti favorevoli di una successiva sentenza pronunciata nei confronti di<br />

un coimputato, ad una valutazione sull’astratta compatibilità <strong>del</strong>la condanna che riguarda l’uno<br />

con l’assoluzione nei confronti <strong>del</strong>l’altro, ma deve valutare se l’impugnazione proposta dal<br />

coimputato che ha sortito effetti favorevoli sia fondata su motivi non esclusivamente personali,<br />

esprimendo, cioè, un giudizio di merito. Così, Sez. IV. 23 gennaio 1998, n. 285.<br />

167<br />

Secondo la dottrina che avversa la <strong>tesi</strong> sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità, in<br />

sede esecutiva potrà farsi valere l’inesistenza <strong>del</strong> titolo esecutivo, posto che, in virtù <strong>del</strong> fenomeno<br />

estensivo, inteso come conseguenza ordinaria <strong>del</strong>l’impugnazione di sentenze plurime,<br />

l’impugnazione produrrebbe i medesimi effetti oggettivi per l’impugnante e per il non impugnante,<br />

primo fra tutti quello di impedire il giudicato per la mancanza <strong>del</strong>la condizione fondamentale<br />

prescritta dall'art. 648 c. p. p. per la sua formazione. In argomento, si rinvia a PILIERI, Natura ed<br />

implicazioni in executivis <strong>del</strong>l’effetto estensivo <strong>del</strong>le impugnazioni, in Giur. it., 1995, p. 607.<br />

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