tesi Albano.pdf - Università degli Studi del Molise
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Il giudice <strong>del</strong>l’esecuzione viene in rilievo anche sotto un altro<br />
aspetto: qualora il giudice <strong>del</strong> gravame, pur sussistendone i presupposti,<br />
non abbia citato i coimputati non impugnanti e non abbia estensivamente<br />
applicato gli effetti favorevoli, è consentito il ricorso al giudice<br />
<strong>del</strong>l’esecuzione, che, ovviando all’omissione ed alla parziale invalidità <strong>del</strong>la<br />
sentenza, intervenendo sul titolo esecutivo, può rivedere la condanna,<br />
eliminandola o ridimensionandola in base alla più favorevole decisione<br />
emessa 165 .<br />
Viene, pertanto, riconosciuta all’imputato non appellante che ritenga<br />
di avere diritto all’estensione <strong>degli</strong> effetti <strong>del</strong>l’appello proposto da altri, la<br />
facoltà di farli valere in sede esecutiva e non in sede di legittimità, nella<br />
quale è preclusa una valutazione sul carattere personale o meno dei<br />
motivi 166 .<br />
Giudice <strong>del</strong>l'esecuzione competente resta, fino al passaggio in giudicato<br />
<strong>del</strong>la sentenza d’appello, quello che ha emesso la sentenza di condanna, a cui,<br />
pertanto, potrà rivolgersi il coimputato per far valere l’aggiornamento <strong>del</strong>la<br />
propria posizione esecutiva 167 .<br />
165<br />
Sez. III, 19 aprile 2001, Laratta, cit. Tale impostazione, orami consolidata, è stata<br />
ibadita di recente: Sez. II, 14 luglio2009, n. 30913, inedita.<br />
166<br />
Il giudice <strong>del</strong>l’esecuzione, infatti, non può limitarsi ad operare, ai fini<br />
<strong>del</strong>l’applicazione <strong>degli</strong> effetti favorevoli di una successiva sentenza pronunciata nei confronti di<br />
un coimputato, ad una valutazione sull’astratta compatibilità <strong>del</strong>la condanna che riguarda l’uno<br />
con l’assoluzione nei confronti <strong>del</strong>l’altro, ma deve valutare se l’impugnazione proposta dal<br />
coimputato che ha sortito effetti favorevoli sia fondata su motivi non esclusivamente personali,<br />
esprimendo, cioè, un giudizio di merito. Così, Sez. IV. 23 gennaio 1998, n. 285.<br />
167<br />
Secondo la dottrina che avversa la <strong>tesi</strong> sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità, in<br />
sede esecutiva potrà farsi valere l’inesistenza <strong>del</strong> titolo esecutivo, posto che, in virtù <strong>del</strong> fenomeno<br />
estensivo, inteso come conseguenza ordinaria <strong>del</strong>l’impugnazione di sentenze plurime,<br />
l’impugnazione produrrebbe i medesimi effetti oggettivi per l’impugnante e per il non impugnante,<br />
primo fra tutti quello di impedire il giudicato per la mancanza <strong>del</strong>la condizione fondamentale<br />
prescritta dall'art. 648 c. p. p. per la sua formazione. In argomento, si rinvia a PILIERI, Natura ed<br />
implicazioni in executivis <strong>del</strong>l’effetto estensivo <strong>del</strong>le impugnazioni, in Giur. it., 1995, p. 607.<br />
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