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La trasformazione di società in trust - Reggio Emilia

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In particolare, nella S.r.l., venuta meno la funzione legittimante dell’iscrizione nel libro soci, il<br />

trasferimento delle partecipazioni ha effetto <strong>di</strong> fronte alla società dal momento del deposito del<br />

relativo atto presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede<br />

sociale.<br />

Ne deriva, qu<strong>in</strong><strong>di</strong>, riguardo a quest’ultima, che, fermo restando che la cessione <strong>di</strong> azienda<br />

comprende il trasferimento delle quote <strong>di</strong> S.r.l. consortile nei rapporti tra cedente e cessionario, il<br />

relativo sub<strong>in</strong>gresso necessita, per <strong>di</strong>venire rilevante nei confronti della società, <strong>di</strong> essere iscritto<br />

nel registro delle imprese.<br />

A tal unico f<strong>in</strong>e, appare necessario allora, che il trasferimento, che pure si verifica ex lege, o<br />

venga nell’atto <strong>di</strong> cessione d’azienda espressamente menzionato o che <strong>in</strong> quest’ultimo vi venga<br />

almeno <strong>in</strong><strong>di</strong>cata, come facente parte del compen<strong>di</strong>o aziendale, la quota <strong>di</strong> partecipazione <strong>in</strong><br />

questione.<br />

Quanto, <strong>in</strong>vece, alle cooperative, il sub<strong>in</strong>gresso è subor<strong>di</strong>nato alla verifica, da parte<br />

dell’organo amm<strong>in</strong>istrativo, della sussistenza dei requisiti d’ammissione <strong>in</strong> capo all’acquirente.<br />

Diverse sono, <strong>in</strong>vece, le conclusioni per le società consortili il cui statuto contenga una<br />

clausola <strong>di</strong> <strong>in</strong>trasferibilità della partecipazione.<br />

Tenendo presente che l’art. 2610 c.c. prevede il sub<strong>in</strong>gresso dell’acquirente dell’azienda<br />

“salvo patto contrario”, si deve valutare se l’<strong>in</strong>trasferibilità delle partecipazioni, espressamente<br />

prevista nell’atto costitutivo, possa tradursi, <strong>in</strong> tal caso, <strong>in</strong> una fattispecie <strong>di</strong> “patto contrario”<br />

all’automatico trasferimento della partecipazione <strong>in</strong> capo all’acquirente.<br />

Effettivamente, tale previsione vale ad escludere che la compag<strong>in</strong>e sociale possa essere<br />

alterata nella sua composizione sia <strong>di</strong>rettamente – attraverso un trasferimento <strong>di</strong>retto della<br />

partecipazione – sia <strong>in</strong><strong>di</strong>rettamente, laddove cioè la sostituzione nella titolarità della quota sia<br />

concepita quale effetto della cessione dell’azienda.<br />

Nelle ipotesi <strong>in</strong> cui il subentro automatico sia escluso, come <strong>in</strong> caso <strong>di</strong> clausole <strong>di</strong><br />

<strong>in</strong>trasferibilità della partecipazione, v’è da chiedersi, ancora, quali siano le conseguenze del<br />

trasferimento dell’azienda <strong>in</strong> capo al cedente che abbia perso la qualifica <strong>di</strong> impren<strong>di</strong>tore.<br />

È opportuno ricordare brevemente la <strong>di</strong>versità della <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>a dell’<strong>in</strong>trasferibilità tra S.p.A. e<br />

S.r.l.<br />

Per le S.p.A., <strong>in</strong>fatti, lo statuto può vietare il trasferimento delle azioni per un periodo non<br />

superiore a c<strong>in</strong>que anni dalla costituzione della società o dal momento <strong>in</strong> cui il <strong>di</strong>vieto viene<br />

<strong>in</strong>trodotto (art. 2355-bis c.c., limite qu<strong>in</strong>quennale la cui violazione implica, per la dottr<strong>in</strong>a o la<br />

nullità della clausola ovvero la sostituzione automatica con il term<strong>in</strong>e <strong>di</strong> c<strong>in</strong>que anni).<br />

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