La trasformazione di società in trust - Reggio Emilia
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itenzione pur a fronte <strong>di</strong> una cassa <strong>in</strong>capiente, probabilmente travalicando i conf<strong>in</strong>i della<br />
semplice accettazione <strong>di</strong> un rischio per così <strong>di</strong>re fisiologico.<br />
Il nostro ragionamento apparirà ancor più conv<strong>in</strong>cente laddove si consideri che l’omessa<br />
certificazione non risulta, essa sola 10 , penalmente sanzionata 11 : l’impren<strong>di</strong>tore varca dunque<br />
il limite della mera accettazione del rischio attraverso una condotta che è frutto <strong>di</strong> una libera<br />
scelta, ben potendo egli agire <strong>di</strong>versamente senza commettere alcun reato 12 .<br />
impossibilità <strong>di</strong> versare quelle ritenute che avrebbe già dovuto operare, accertando il <strong>di</strong>fetto della necessaria<br />
provvista: se, ciò nonostante, egli attesterà, <strong>in</strong> sede <strong>di</strong> C.U.D., <strong>di</strong> avere operato le predette ritenute, poi certo non<br />
potrà <strong>in</strong>vocare la mancanza <strong>di</strong> dolo quando, allo scadere del term<strong>in</strong>e, si troverà nell’impossibilità <strong>di</strong> adempiere. A<br />
ben vedere il datore <strong>di</strong> lavoro / sostituto aveva la possibilità <strong>di</strong> evitare la commissione del reato semplicemente<br />
omettendo <strong>di</strong> certificare delle ritenute, essendo ben consapevole <strong>di</strong> non <strong>di</strong>sporre ab orig<strong>in</strong>e della corrispondente<br />
provvista. Sembra <strong>di</strong>fficilmente contestabile che la condotta più corretta per il sostituto <strong>di</strong> imposta, consapevole<br />
<strong>di</strong> mancare della provvista necessaria al pagamento delle ritenute, sia quella <strong>di</strong> astenersi dal certificare <strong>di</strong> averle<br />
compiute: <strong>in</strong> tal caso egli <strong>in</strong>correrà <strong>in</strong> illeciti amm<strong>in</strong>istrativi e <strong>in</strong> conseguenze <strong>di</strong> carattere tributario ma,<br />
quantomeno, eviterà <strong>di</strong> <strong>in</strong>correre nella responsabilità penale <strong>di</strong> cui all’art. 10-bis <strong>in</strong> parola.<br />
10 Come precisato dalla C.M. n. 23/E/1999, l’omesso o tar<strong>di</strong>vo rilascio della certificazione da parte del sostituto <strong>di</strong><br />
imposta è punito con sanzione amm<strong>in</strong>istrativa ai sensi dell’art. 11, c. 1, lett. a), D.L.vo 471/1997. <strong>La</strong> mancata<br />
consegna del modello C.U.D. da parte del datore <strong>di</strong> lavoro al <strong>di</strong>pendente è punita con sanzione amm<strong>in</strong>istrativa ai<br />
sensi dell’art. 11 D.L.vo 471/97. D’altro canto segnaliamo che, con un adeguato supporto probatorio, il sostituito<br />
potrà comunque recuperare a cre<strong>di</strong>to le ritenute subite pur <strong>in</strong> mancanza della certificazione. Su tale aspetto si<br />
veda la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 19 marzo 2009, n. 68/E, e, per un <strong>in</strong>quadramento generale della<br />
fattispecie, la Circolare n. 6 della scrivente Fondazione. Segnaliamo <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e, per completezza, che il delitto <strong>di</strong> cui<br />
all’art. 2 D.L. 463/1983 (convertito <strong>in</strong> L. 638/1983) comm<strong>in</strong>a la sanzione penale per l’omesso versamento <strong>di</strong><br />
ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore <strong>di</strong> lavoro sulla retribuzione dei <strong>di</strong>pendenti a presc<strong>in</strong>dere<br />
alla avvenuta certificazione delle stesse.<br />
11 Segnaliamo, per completezza, che l’art. 2 D.L. 463/1983 (D.L. convertito <strong>in</strong> legge dalla L. 638/1983) comm<strong>in</strong>a la<br />
sanzione penale per l’omesso versamento <strong>di</strong> ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore <strong>di</strong> lavoro<br />
sulla retribuzione dei <strong>di</strong>pendenti a presc<strong>in</strong>dere dalla avvenuta certificazione delle stesse. Il tenore letterale della<br />
<strong>di</strong>sposizione non lascia spazio ad altre <strong>in</strong>terpretazioni. Del resto, come chiarito da Cass. Pen., Sez. Unite, 28<br />
maggio 2003, n. 27641, Silvestri, <strong>in</strong> Riv. Trim. Dir. Pen. Economia, 2003, 924, il presupposto del reato è l’effettivo<br />
esborso delle retribuzioni <strong>in</strong> favore dei lavoratori, anche “<strong>in</strong> nero” (vd. Cass. pen., Sez. III, 28 settembre 2005, n.<br />
38938, Zarrillo, <strong>in</strong> CED Cassazione, 2007 e Cass. pen., Sez. III, 09 settembre 2004, n. 38634, Tumiatti, <strong>in</strong> Riv. Pen.,<br />
2006, 2, 202), a presc<strong>in</strong>dere da qualsivoglia “certificazione” delle ritenute o del loro ammontare. Recente<br />
giurisprudenza ha chiarito <strong>in</strong> proposito che i moduli “DM 10” trasmessi all’I.N.P.S. rappresentano una semplice<br />
prova documentale, <strong>di</strong>mostrativa dell’avvenuto esborso della retribuzione ai lavoratori e come tale rilevano; così<br />
Cass. pen., Sez. III, 13 ottobre 2011, n. 4938, <strong>in</strong> Foro It., 2012, 4, 2, p. 205 e Cass. pen., Sez. III, 04 marzo 2010, n.<br />
14839 (rv. 246966), <strong>in</strong> CED Cassazione, 2010: “L'effettiva corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori <strong>di</strong>pendenti, a<br />
fronte <strong>di</strong> un'imputazione <strong>di</strong> omesso versamento delle relative ritenute previdenziali ed assistenziali, può essere provata sia<br />
me<strong>di</strong>ante il ricorso a prove documentali (nella specie, i cosiddetti modelli DM/10 trasmessi dal datore <strong>di</strong> lavoro all'INPS) e<br />
testimoniali, sia me<strong>di</strong>ante il ricorso alla prova <strong>in</strong><strong>di</strong>ziaria”. Il reato <strong>di</strong> cui all’art. 2 D.L. 464/1983 potrà perciò sussistere<br />
anche senza compilazione e trasmissione, da parte del datore <strong>di</strong> lavoro, dei modelli “DM 10” all’I.N.P.S. e senza<br />
qualsivoglia altra loro “attestazione”.<br />
12 In questo senso, A. Mart<strong>in</strong>i, Reati <strong>in</strong> materia <strong>di</strong> f<strong>in</strong>anze e tributi, <strong>in</strong> Trattato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto penale, <strong>di</strong>retto da C.F. Grosso -<br />
T. Padovani - A. Pagliaro, Parte speciale, Vol. XVII, Giuffrè, Milano, 2010, p. 598. Afferma l’Autore: “Fermo<br />
restando che il contribuente avrebbe dovuto procedere a priori commisurando i compensi <strong>in</strong> modo da contemperare l’esigenza<br />
<strong>di</strong> garantire la ritenuta alla fonte, il rime<strong>di</strong>o a <strong>di</strong>sposizione del sostituto per evitare gli strali della norma è molto semplice:<br />
non pre<strong>di</strong>sporre e consegnare la doverosa certificazione cui la norma opera un puntuale riferimento. Ove <strong>in</strong>fatti le ritenute<br />
non siano risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, l’art. 10-bis non potrebbe trovare applicazione”. Va peraltro<br />
sottol<strong>in</strong>eato che l’eventuale rilascio della certificazione avvenuto dopo la scadenza del term<strong>in</strong>e <strong>in</strong><strong>di</strong>cato dall’art.<br />
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