85) Cass., 14.1.1993, n. 403, <strong>in</strong> Società, 1993, 484, con nota <strong>di</strong> Ambros<strong>in</strong>i; Trib. U<strong>di</strong>ne, 30.1.1962, <strong>in</strong> Dir. giur., 1963, 143; v. anche Trib. Milano, 27.1.1986, <strong>in</strong> Dir. fall., 1987, II, 623. Dopo la riforma: Trib. Milano, 30.3.2009, <strong>in</strong> Giur. It., 2009, 2719. 86) Cass., 14.1.1993, n. 403, cit. 87) LUONI, Nota a Trib. Milano, 30.3.2009, <strong>in</strong> Giur. It., 2009, 2719. 88) AMBROSINI, Ipotesi <strong>di</strong> <strong>in</strong>esistenza della delibera assembleare criteri <strong>di</strong> <strong>in</strong><strong>di</strong>viduazione, Società, 1993, 487. 89) Trib. Milano, 27.1.1986, <strong>in</strong> Società, 1986, 609. 90) Trib. Bologna, 2.6.1992, <strong>in</strong> Foro it., rep. Società, n. 491. 91) Trib. Catania, 10.1.2002, <strong>in</strong> Società, 2002, 879. 92) BIANCHI, Assemblee or<strong>di</strong>narie e straor<strong>di</strong>narie, Padova, 1999, 182. 93) Trib. Tor<strong>in</strong>o, decr., 5.2.1977, <strong>in</strong> Giur. comm., 1977; II, 715. 94) Trib. <strong>La</strong>nciano, 25.11.1985, <strong>in</strong> Foro it., 1986, I, 1062. 95) Trib. Napoli, ord., 25.5.2004, <strong>in</strong> Riv. <strong>di</strong>r. comm., 2005, II, 325. 96) LENER, Sub art. 2379, <strong>in</strong> Società <strong>di</strong> capitali, a cura <strong>di</strong> Niccol<strong>in</strong>i e Stagno d’Alcontres, Napoli, 2004, 569. 97) TERRUSI, Sub art. 2379, <strong>in</strong> Commentario al co<strong>di</strong>ce civile, a cura <strong>di</strong> Cendon, Milano, 2010, 429. 98) Muscolo, Il nuovo regime dei vizi delle deliberazioni assembleari nella S.p.A., <strong>in</strong> Società, 2003, 542; Montagnani, op. cit., 445. Secondo ROVERI e FACCHIN, Sub art. 2379-ter, <strong>in</strong> Commentario delle società, a cura <strong>di</strong> Grippo, Milano, 2009, tomo primo, 465, “la norma non risolve espressamente il dubbio <strong>in</strong> or<strong>di</strong>ne all’omissione del luogo <strong>di</strong> convocazione dell’assemblea, <strong>in</strong> passato ritenuta dalla giurisprudenza causa <strong>di</strong> <strong>in</strong>esistenza della deliberazione, sebbene la ratio della norma sembri condurre ad <strong>in</strong><strong>di</strong>viduare nella mancata <strong>in</strong><strong>di</strong>cazione del luogo un’ulteriore possibile ipotesi <strong>di</strong> nullità”. Secondo CHIAPPETTA, Sub artt- 2379-2379ter, <strong>in</strong> Assemblea a cura <strong>di</strong> Picciau, <strong>in</strong> Commentario alla riforma delle società, <strong>di</strong>retto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2008, 309, “potrebbe al riguardo sostenersi che alla mancata <strong>in</strong><strong>di</strong>cazione del luogo <strong>di</strong> convocazione dell’assemblea si possa supplire con l’applicazione dell’art. 2363, comma 1, presumendosi che l’assemblea si svolga nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non <strong>di</strong>spone <strong>di</strong>versamente. In contrario, è stato evidenziato che la necessità <strong>di</strong> un’<strong>in</strong>formazione tempestiva sul luogo della convocazione, per l’effettiva idoneità dell’avviso a permettere la partecipazione all’assemblea, fa ritenere che nel caso <strong>di</strong> avviso che non <strong>in</strong>forma del luogo della riunione sussistono le stesse ragioni che hanno sp<strong>in</strong>to il legislatore a comm<strong>in</strong>are la nullità per mancata <strong>in</strong>formazione sulla data”- 99) FIORIO, op. cit., 466. Per LENER, Sub art. 2379, <strong>in</strong> Società <strong>di</strong> capitali. Commentario a cura <strong>di</strong> Niccol<strong>in</strong>i e Stagno d’Alcontres, Napoli, 2004, Vol. I, 569, “non dovrebbe <strong>di</strong>rsi necessario l’or<strong>di</strong>ne del giorno, la cui mancanza può rilevare solo come possibile causa <strong>di</strong> annullabilità, né ad attenersi alla formulazione letterale della norma, l’<strong>in</strong><strong>di</strong>cazione del luogo della riunione, giacchè il legislatore parla espressamente, e soltanto, <strong>di</strong> data. Vi è però chi fa notare che una convocazione senza <strong>in</strong><strong>di</strong>cazione del luogo non è una convocazione e proposto <strong>di</strong> estendere anche all’omissione del luogo la sanzione <strong>di</strong> nullità. Non ritengo però che una simile soluzione sia con<strong>di</strong>visibile <strong>in</strong> un regime che fa della tassatività delle nullità il perno della <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>a”. In tal senso si esprime anche Marziale, Sub artt. 2379-2379-ter, <strong>in</strong> Commentario Romano al nuovo <strong>di</strong>ritto delle società, Padova, <strong>di</strong>retto da d’Alessandro, Padova, 2011, 884, secondo cui “la norma non fa cenno alla mancata <strong>in</strong><strong>di</strong>cazione, nell’avviso <strong>di</strong> convocazione, del luogo <strong>di</strong> riunione dell’assemblea. Tale omissione darebbe luogo, secondo alcuni, ad un’ulteriore ipotesi <strong>di</strong> nullità della delibera, poiché renderebbe la convocazione del tutto <strong>in</strong>idonea a conseguire lo scopo che le è assegnato dalla legge; si è però obbiettato che questa soluzione non sarebbe compatibile con la nuova <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>a della riforma, caratterizzata dal pr<strong>in</strong>cipio <strong>di</strong> tassatività delle nullità e che, pertanto, la delibera dovrebbe essere ritenuta, nell’ipotesi considerata, solo annullabile”. Secondo SANZO, Sub artt. 2379-2379 bis, <strong>in</strong> Il nuovo <strong>di</strong>ritto societario, <strong>di</strong>retto da Cott<strong>in</strong>o, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, Bologna, 2004, Vol. I, 654, “certamente, per il futuro, potrebbe ritenersi non nullo un avviso munito dei requisiti m<strong>in</strong>imi, nel quale però non sia specificato che l’adunanza si terrà presso la sede della società (il luogo della convocazione non essendo contemplato dalla norma tra i requisiti prescritti a pena <strong>di</strong> nullità):” Per Guerrieri, Sub art. 2379-2379-ter, <strong>in</strong> Il nuovo <strong>di</strong>ritto delle società, a cura <strong>di</strong> Maffei Alberti, Padova, 2005, Vol. I, 596, nota 51, “deve escludersi, <strong>in</strong>vece, che costituisca causa <strong>di</strong> nullità della delibera anche la mancata <strong>in</strong><strong>di</strong>cazione, nell’avviso <strong>di</strong> convocazione, del luogo dell’assemblea”. 100) LUGATO, <strong>La</strong> caccia agli errori da parte dei soci <strong>di</strong>ssenzienti, <strong>in</strong> Società, 1982, 772. 101) Trib. Roma, 23.11.1981, n. 10739, <strong>in</strong>e<strong>di</strong>ta. (Riproduzione riservata) 23
CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO Stu<strong>di</strong>o n. 99-2013/I <strong>La</strong> composizione delle crisi da sovra<strong>in</strong>debitamento alla luce delle più recenti novità normative Approvato dalla Commissione Stu<strong>di</strong> d’Impresa il 19 febbraio 2013 Sommario: 1. Forme <strong>di</strong> composizione delle crisi da sovra<strong>in</strong>debitamento - 2. Il sovra<strong>in</strong>debitamento - 3. I presupposti per l’accesso alle procedure <strong>di</strong> composizione della crisi - 4. L’accordo del debitore; 4.1 Contenuto; 4.2 Proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> omologazione e adempimenti pubblicitari - 5. Il piano del consumatore – 6. Gli effetti della proposta <strong>di</strong> accordo del debitore o <strong>di</strong> piano del consumatore sulla sua capacità negoziale - 7. Gli effetti dell’omologazione dell’accordo del debitore e del piano del consumatore - 8. L’esecuzione dell’accordo o del piano - 9. Impugnazione e risoluzione dell’accordo - 10. <strong>La</strong> liquidazione dei beni; 10.1 Analogie con il fallimento; 10.2 Presupposti per il ricorso alla liquidazione del patrimonio; 10.3 Il patrimonio da liquidare; 10.4 <strong>La</strong> conversione <strong>in</strong> liquidazione; 10.5 L’aperura della liquidazione: pubblicità ed effetti; 10.6 Gli effetti del proce<strong>di</strong>mento sul patrimonio del debitore; 10.7 Esecuzione della liquidazione; 10.8 Esdebitazione - 11. Gli organismi <strong>di</strong> composizione della crisi; 11.1 I requisiti soggettivi; 11.2 I professionisti <strong>in</strong>vestiti della composizione della crisi; 11.3 Le funzioni. *** 1. Forme <strong>di</strong> composizione delle crisi da sovra<strong>in</strong>debitamento <strong>La</strong> composizione delle crisi da sovra<strong>in</strong>debitamento è una procedura concorsuale avente lo scopo <strong>di</strong> “porre rime<strong>di</strong>o” alle situazioni <strong>di</strong> sovra<strong>in</strong>debitamento non soggette, né assoggettabili, alle altre procedure concorsuali. Tale procedura ha carattere “volontario”, <strong>in</strong> quanto prende l’avvio da un’apposita istanza del debitore che si trovi nell’impossibilità <strong>di</strong> adempiere alle proprie obbligazioni e che <strong>in</strong>tenda porvi rime<strong>di</strong>o approfittando dei vantaggi derivanti dal fatto che il proce<strong>di</strong>mento abbia natura concorsuale. Il ricorso a tale proce<strong>di</strong>mento impe<strong>di</strong>sce, <strong>in</strong>fatti, ai cre<strong>di</strong>tori <strong>di</strong> esperire azioni cautelari o esecutive <strong>in</strong><strong>di</strong>viduali e sospende, altresì, il corso degli <strong>in</strong>teressi convenzionali o legali. E’ prevista, <strong>in</strong>oltre, la possibilità per il debitore <strong>di</strong> un pagamento parziale dei propri cre<strong>di</strong>tori e, qualora ricorrano determ<strong>in</strong>ati requisiti, <strong>di</strong> ricorrere all’istituto dell’esdebitazione, che lo libera dai cre<strong>di</strong>ti non sod<strong>di</strong>sfatti <strong>in</strong> sede concorsuale. Sono previste tre forme <strong>di</strong> composizione della crisi: l’accordo del debitore, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio. L’accordo del debitore ha per oggetto la ristrutturazione dei debiti e la sod<strong>di</strong>sfazione dei cre<strong>di</strong>ti sulla base <strong>di</strong> un piano che deve essere approvato dai cre<strong>di</strong>tori. Il piano del consumatore prevede, analogamente all’accordo del debitore, la ristrutturazione dei debiti e la sod<strong>di</strong>sfazione dei cre<strong>di</strong>ti, ma è riservato al debitore persona fisica che abbia assunto 1
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