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La trasformazione di società in trust - Reggio Emilia

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accoglimento parziale o <strong>di</strong> <strong>di</strong>niego (comunicati anche prima dei novanta giorni, nelle altre due<br />

ipotesi).<br />

Al contempo però il profilo funzionale dello strumento al vaglio si lascia apprezzare anche<br />

per <strong>di</strong>fferenza rispetto all'or<strong>di</strong>nario processo articolato <strong>in</strong> ambito contenzioso, <strong>in</strong> quanto - come<br />

recita il comma 7 del cit. art. 17-bis - "Il reclamo può contenere una motivata proposta <strong>di</strong><br />

me<strong>di</strong>azione, completa della rideterm<strong>in</strong>azione dell'ammontare della pretesa." e a sua volta<br />

analogamente l'Amm<strong>in</strong>istrazione f<strong>in</strong>anziaria, qualora non ritenga <strong>in</strong> tutto o <strong>in</strong> parte <strong>di</strong> accogliere il<br />

reclamo o la proposta <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione dell'istante, può formulare d'ufficio una propria proposta <strong>di</strong><br />

me<strong>di</strong>azione (ex comma 8) "avuto riguardo all'eventuale <strong>in</strong>certezza delle questioni controverse, al<br />

grado <strong>di</strong> sostenibilità della pretesa e al pr<strong>in</strong>cipio <strong>di</strong> economicità dell'azione amm<strong>in</strong>istrativa".<br />

In ogni caso appare chiaro che il ricorso a questo strumento deflativo - pur configurandosi<br />

come 'obbligatorio' qualora ricorrano le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> legge per l'ammissibilità dell'eventuale fase<br />

contenziosa successiva - non dovrebbe costituire - come rileva la stessa A.F. nella circolare n. 9/E<br />

del 2012 - "un più gravoso esercizio dell'azione <strong>in</strong> giu<strong>di</strong>zio per il contribuente", e ciò <strong>in</strong><br />

considerazione del fatto che:<br />

i) tale strumento è f<strong>in</strong>alizzato proprio ad evitare gli oneri e il rischio <strong>di</strong> un formale giu<strong>di</strong>zio;<br />

ii) la "chiamata <strong>in</strong> giu<strong>di</strong>zio" - qualora non abbia esito positivo <strong>in</strong> tutto o <strong>in</strong> parte la fase<br />

preprocessuale/amm<strong>in</strong>istrativa - è già <strong>in</strong>tegrata, come rilevato <strong>in</strong>nanzi, dalla mera proposizione<br />

dell'istanza <strong>di</strong> reclamo (ed eventuale proposta <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione) senza dover <strong>in</strong>oltrare il formale<br />

ricorso dell'or<strong>di</strong>nario processo tributario nelle forme canoniche. (ex artt. 20 e ss. del d.lgs. n.<br />

546/92).<br />

Sotto il profilo strettamente procedurale va rilevato che il reclamo (o istanza) va presentato<br />

alla Direzione prov<strong>in</strong>ciale o alla Direzione regionale che ha emanato l'atto (anche <strong>in</strong> conformità <strong>di</strong><br />

quanto <strong>di</strong>spone l'art. 10 del d.lgs. n. 546 circa la legittimazione ad agire della struttura "che ha<br />

emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto"), anche se poi alla trattazione del<br />

reclamo provvederanno 'apposite strutture' <strong>di</strong>verse ed autonome rispetto a quelle che hanno<br />

curato l'istruttoria dell'atto reclamabile.<br />

Alla presentazione del reclamo/istanza segue poi una fase amm<strong>in</strong>istrativa e pre-processuale<br />

<strong>di</strong> valutazione nel merito da parte dell'Amm<strong>in</strong>istrazione delle ragioni e dei motivi addotti dal<br />

contribuente a sostegno del reclamo (o della eventuale connessa proposta <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione): essa si<br />

può concludere con un accoglimento totale, parziale o con un <strong>di</strong>niego e, come si <strong>di</strong>ceva <strong>in</strong>nanzi,<br />

solo <strong>in</strong> caso <strong>di</strong> accoglimento parziale o <strong>di</strong> <strong>di</strong>niego ad essa segue quella strettamente contenziosa<br />

con la necessaria 'costituzione <strong>in</strong> giu<strong>di</strong>zio' del reclamante/proponente.<br />

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