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La trasformazione di società in trust - Reggio Emilia

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11, ed <strong>in</strong>trodotta dal d.l. 83/2012, è molto più semplificata: questa avrà a corredo solo i bilanci degli<br />

ultimi tre esercizi, riservandosi l’impren<strong>di</strong>tore <strong>di</strong> presentare la proposta, il piano e la<br />

documentazione per il concordato preventivo liquidatorio entro un term<strong>in</strong>e fissato dal giu<strong>di</strong>ce,<br />

compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, <strong>in</strong> presenza <strong>di</strong> giustificati motivi, <strong>di</strong> non<br />

oltre sessanta giorni.<br />

Quando tuttavia pende il proce<strong>di</strong>mento per la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento il term<strong>in</strong>e è <strong>di</strong><br />

sessanta giorni, prorogabili, <strong>in</strong> presenza <strong>di</strong> giustificati motivi, <strong>di</strong> non oltre sessanta giorni, salvo<br />

restando, comunque, il <strong>di</strong>sposto del comma 1 dell’art. 22 l. fall., per cui il tribunale anche <strong>in</strong><br />

pendenza della domanda <strong>di</strong> concordato <strong>in</strong> bianco è libero <strong>di</strong> provvedere sull’istanza <strong>di</strong> fallimento<br />

quando ritenga <strong>di</strong> resp<strong>in</strong>gerla.<br />

In ogni caso, Trib. Modena del 28 novembre 2012 (7) , ha confermato la necessità<br />

dell’<strong>in</strong>tervento notarile per la verbalizzazione della decisione/deliberazione <strong>di</strong> sottoscrivere e<br />

depositare la domanda <strong>di</strong> concordato con riserva.<br />

In particolare si afferma la necessità del deposito del verbale redatto da notaio attestante<br />

l'avvenuta deliberazione della domanda <strong>di</strong> concordato (art. 152, c. 3, I. fall.) anche per la<br />

presentazione della domanda <strong>di</strong> concordato con riserva, <strong>in</strong> quanto il quarto comma dell'art. 161<br />

I.fall. prevede la necessità dell'approvazione e della sottoscrizione a norma dell'art. 152 della<br />

domanda presentata dalle società e non rileva che tale ultima <strong>di</strong>sposizione contempli l'approvazione<br />

"della proposta, e delle con<strong>di</strong>zioni del concordato” e non della domanda.<br />

Infatti, la term<strong>in</strong>ologia adottata dall'art., 152 non può tenere conto della precisazione<br />

<strong>in</strong>trodotta dal d.l. n. 83/2012 che ha portato chiarezza <strong>in</strong> proposito def<strong>in</strong>endo più correttamente<br />

domanda l'istanza, rivolta al tribunale tramite il ricorso <strong>di</strong> ammissione e omologazione del<br />

concordato, proposta le modalità quantitative, qualitative e temporali <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfacimento dei<br />

cre<strong>di</strong>tori e piano l'<strong>in</strong>sieme delle attività attraverso le quali il debitore si propone <strong>di</strong> ottenere il<br />

verificarsi delle con<strong>di</strong>zioni per l'adempimento della proposta.<br />

L'art. 152, per contro, qualifica ancora <strong>in</strong><strong>di</strong>fferentemente come proposta sia l'atto da<br />

sottoscriversi da parte del legale rappresentante e qu<strong>in</strong><strong>di</strong> il ricorso contenente domanda, proposta e<br />

piano (comma primo) sia la decisione da prendersi da parte dell'organo deliberativo circa l'accesso<br />

alla procedura concorsuale, qualificato come domanda, e il contenuto della proposta da rivolgersi ai<br />

cre<strong>di</strong>tori, qualificato come con<strong>di</strong>zioni (secondo comma); oltre a ciò, se comunque si tiene conto della<br />

ratio della <strong>di</strong>sposizione, che è quella <strong>di</strong> garantire che un passo importante quale è quello dell'accesso<br />

al concordato debba essere oggetto <strong>di</strong> una specifica deliberazione quasi a rimarcarne l'eccezionale<br />

rilievo per le conseguenze che può avere, non vi è ragione per escludere dal perimetro<br />

dell'obbligatorietà del rispetto del citato art. 152 la domanda <strong>di</strong> concordato con riserva la cui<br />

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