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La trasformazione di società in trust - Reggio Emilia

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amm<strong>in</strong>istratori prudenzialmente dovranno dare notizia sia delle mo<strong>di</strong>fiche <strong>in</strong>tervenute rispetto al<br />

bilancio approvato prima della redazione del progetto/deposito/pubblicazione sia, ad avviso <strong>di</strong> chi<br />

scrive, dar conto del fatto che, dopo la redazione del progetto/deposito/pubblicazione, è<br />

<strong>in</strong>tervenuta l’approvazione <strong>di</strong> un nuovo bilancio (più recente) notiziando soci della società ed<br />

amm<strong>in</strong>istratori delle altre società partecipanti circa gli eventuali scostamenti rilevanti riferibili a<br />

tale ultimo bilancio.<br />

4. Le semplificazioni per le società quotate<br />

Con la mo<strong>di</strong>fica del comma 2 dell’art. 2501-quater, c.c., si riconosce per le società quotate la<br />

possibilità <strong>di</strong> sostituire la situazione patrimoniale, oltre che con il bilancio relativo all'esercizio<br />

chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito o della pubblicazione del progetto <strong>di</strong><br />

fusione (come per qualunque società), anche con la relazione f<strong>in</strong>anziaria semestrale prevista<br />

dall'art. 154-ter, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, purché non riferita ad una data<br />

antecedente sei mesi dal giorno <strong>di</strong> deposito o pubblicazione del progetto <strong>di</strong> fusione.<br />

A norma del richiamato art. 154-ter entro sessanta giorni dalla chiusura del primo semestre<br />

dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'orig<strong>in</strong>e pubblicano una<br />

relazione f<strong>in</strong>anziaria semestrale comprendente il bilancio semestrale abbreviato, la relazione<br />

<strong>in</strong>terme<strong>di</strong>a sulla gestione e l'attestazione prevista dall'articolo 154-bis, comma 5. <strong>La</strong> relazione sul<br />

bilancio semestrale abbreviato del revisore legale o della società <strong>di</strong> revisione legale, ove redatta, è<br />

pubblicata <strong>in</strong>tegralmente entro il medesimo term<strong>in</strong>e.<br />

<strong>La</strong> pubblicazione <strong>di</strong> tali documenti è effettuata per legge dalle società quotate presso la sede<br />

sociale, sul sito Internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob (art. 154-ter,<br />

d.lgs. 58/1998)<br />

5. R<strong>in</strong>uncia alla documentazione <strong>di</strong> fusione e fusione con <strong>in</strong>debitamento<br />

<strong>La</strong> generale r<strong>in</strong>unciabilità ai documenti <strong>di</strong> fusione con il consenso unanime dei soci e dei<br />

possessori <strong>di</strong> altri strumenti f<strong>in</strong>anziari che attribuiscono il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto <strong>di</strong> ciascuna delle società<br />

partecipanti alla fusione, ora co<strong>di</strong>ficata agli artt. 2501-quater, comma 3, 2501-qu<strong>in</strong>ques, comma 4,<br />

e 2501-sexies comma 8, c.c., non opera, tuttavia, pienamente per le ipotesi <strong>di</strong> fusione a seguito <strong>di</strong><br />

acquisizione con <strong>in</strong>debitamento, essendo <strong>in</strong> tal caso la r<strong>in</strong>unciabilità riferibile alla sola situazione<br />

patrimoniale.<br />

E ciò non solo, o non soltanto, per la circostanza che a tale fusione non si applicano le<br />

semplificazioni previste dagli artt. 2505 e 2505-bis c.c., ma soprattutto perché <strong>in</strong> tale sede le<br />

relazioni dell’organo amm<strong>in</strong>istrativo e degli esperti si connotano per una funzione ulteriore.<br />

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