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La trasformazione di società in trust - Reggio Emilia

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contestare i tributi dovuti al Comune <strong>in</strong> esito all’attribuzione della ren<strong>di</strong>ta presunta <strong>in</strong> tal modo<br />

effettuata.<br />

5. Ricorso alla me<strong>di</strong>azione tributaria <strong>in</strong> tema <strong>di</strong> imposta pr<strong>in</strong>cipale ‘postuma’<br />

A questo punto pare opportuno verificare se la procedura <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione, illustrata nei<br />

paragrafi che precedono, possa trovare esplicazione anche con riferimento all’avviso <strong>di</strong><br />

liquidazione della maggiore imposta (rispetto a quella autoliquidata dal notaio e poi controllata<br />

dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate con le forme <strong>di</strong> cui agli artt. 3-bis e 3-ter del d.lgs. 463/97 (12) ),<br />

laddove, come previsto dall’art. 42 del TUR approvato con D.P.R. n. 131/86, sia necessario<br />

provvedere a ‘correggere errori od omissioni’ <strong>in</strong> cui il notaio sia <strong>in</strong>corso nel proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong><br />

autoliquidazione. Non è nemmeno <strong>in</strong>opportuno peraltro fare memoria del fatto che il medesimo<br />

art. 42 qualifica suddetta imposta, <strong>in</strong>tegrativa <strong>di</strong> quella autoliquidata, come ‘pr<strong>in</strong>cipale’, anche se,<br />

<strong>in</strong> considerazione del tempo <strong>in</strong> cui essa viene richiesta dall’Ufficio e per <strong>di</strong>st<strong>in</strong>guerla da quella<br />

autoliquidata dal notaio, è <strong>in</strong> uso la sua aggettivazione con l’espressione ‘postuma’.<br />

Ebbene, nessun elemento ostativo pare <strong>in</strong>terporsi all’applicazione della procedura <strong>di</strong> cui<br />

all’art. 17-bis del d.lgs. n. 546/92 anche a questa fase della vicenda impositiva, avendo ben chiaro<br />

che unico soggetto legittimato a proporre reclamo o istanza <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione (<strong>in</strong> riferimento alla<br />

particolare fase temporale corrente tra la notifica dell’avviso <strong>di</strong> liquidazione della maggiore<br />

imposta pr<strong>in</strong>cipale richiesta e la scadenza dei qu<strong>in</strong><strong>di</strong>ci giorni successivi entro i quali dovrebbe<br />

avvenire il relativo pagamento - eventualmente con l’assistenza <strong>di</strong> un <strong>di</strong>fensore abilitato laddove la<br />

soglia <strong>di</strong> valore della ‘lite’ sia pari o superiore a quella <strong>in</strong><strong>di</strong>cata nel comma 5 dell’art. 12 d.lgs. n.<br />

546/92 <strong>di</strong> cui <strong>in</strong>nanzi si è detto sotto il § 3) può essere <strong>in</strong>tuitivamente solo il notaio e non le parti<br />

dell’atto, <strong>in</strong> quanto solo il notaio che ha <strong>in</strong>oltrato il modello unico ed autoliquidato l’imposta<br />

pr<strong>in</strong>cipale è dest<strong>in</strong>atario dell’atto reclamabile con la procedura <strong>in</strong> oggetto.<br />

Sul punto appare però decisivo rilevare che l’affermazione riportata nella citata circolare n.<br />

9/E del 19 marzo 2012 (per la quale “la me<strong>di</strong>azione perfezionata con uno o più obbligati est<strong>in</strong>gue<br />

l’obbligazione tributaria per tutti gli altri”, e cioè per quegli stessi “coobbligati che abbiano o<br />

potrebbero presentare l’istanza”) va opportunamente <strong>in</strong>terpretata con riferimento alla peculiarità<br />

della fattispecie <strong>in</strong> oggetto, nel senso - come già rilevato <strong>in</strong> altra sede (13) – che essa non può<br />

ritenersi applicabile laddove (come accade nell’ambito della procedura <strong>di</strong> registrazione dell’atto<br />

con modalità telematiche da parte del notaio) la richiesta <strong>di</strong> pagamento dell’imposta pr<strong>in</strong>cipale<br />

‘postuma’ non venga (come <strong>in</strong> effetti non viene) notificata anche alle parti dell’atto, che peraltro<br />

sono i soggetti coobbligati <strong>in</strong> via ‘pr<strong>in</strong>cipale’. Questi non possono ragionevolmente ritenersi<br />

‘v<strong>in</strong>colati’ agli effetti (anche est<strong>in</strong>tivi) della procedura <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione coltivata dal notaio (che, è<br />

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