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La trasformazione di società in trust - Reggio Emilia

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Sulla base <strong>di</strong> questo presupposto, la Suprema Corte (nel vigore dell’abrogata Legge<br />

516/1982) aveva più volte affermato un importante – e, a nostro avviso, assolutamente<br />

con<strong>di</strong>visibile – pr<strong>in</strong>cipio: nel momento <strong>in</strong> cui è chiamato ad eseguire dei pagamenti,<br />

l’impren<strong>di</strong>tore deve agire <strong>in</strong> modo tale da potere successivamente adempiere ai propri<br />

obblighi tributari, obblighi che sorgono <strong>in</strong> quello stesso istante, pur dovendo essere<br />

adempiuti <strong>in</strong> un momento successivo 5 .<br />

L’impren<strong>di</strong>tore – avevano a suo tempo rilevato i giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> legittimità – deve porsi al riparo<br />

dal rischio <strong>di</strong> trovarsi, alla scadenza del term<strong>in</strong>e per il versamento delle ritenute,<br />

nell’impossibilità <strong>di</strong> adempiere.<br />

Il che, sul piano concreto, si traduce nella necessità <strong>di</strong> ridurre proporzionalmente i<br />

pagamenti e/o le retribuzioni, <strong>in</strong> misura tale da consentire, poi, il versamento delle<br />

corrispondenti ritenute.<br />

Ebbene, trattasi <strong>di</strong> pr<strong>in</strong>cipi che – come già detto – appaiono a nostro avviso del tutto<br />

con<strong>di</strong>visibili (fatte salve, ovviamente, le peculiarità che potrebbero connotare s<strong>in</strong>goli casi<br />

concreti assolutamente eccezionali).<br />

Tutto ciò non significa affatto sanzionare una condotta colposa antecedente al fatto tipico,<br />

quanto piuttosto fare corretta applicazione dei criteri, ormai con<strong>di</strong>visi, elaborati da<br />

giurisprudenza e dottr<strong>in</strong>a <strong>in</strong> tema <strong>di</strong> dolo eventuale.<br />

Sicuramente l’impren<strong>di</strong>tore che, al momento del pagamento, non ritiene quanto poi dovrà<br />

versare non viola (ancora) alcuna norma: egli confida sul buon andamento della propria<br />

impresa e sulle capacità <strong>di</strong> realizzo della propria attività.<br />

Sennonché, così facendo, egli accetta quel rischio che è sì necessariamente connesso<br />

all’attività impren<strong>di</strong>toriale, ma che è anche tipico del c.d. dolo eventuale. Dolo eventuale che<br />

risulta pienamente compatibile con il dolo generico che connota la fattispecie <strong>in</strong> esame 6 .<br />

Del resto, proprio per mitigare le conseguenze <strong>di</strong> una <strong>in</strong>evitabile punibilità a titolo <strong>di</strong> dolo<br />

eventuale, il Legislatore del 2004 ha ritenuto necessario (quanto mai opportunamente)<br />

prevedere una soglia m<strong>in</strong>ima quantitativa: l’impren<strong>di</strong>tore risulta penalmente sanzionabile<br />

5 Tra molte, Cass. pen., Sez. III, 14 luglio 1993; Cass. pen., Sez. III, 17 gennaio 1994; Cass. pen., Sez. III, 18 gennaio<br />

1995; Cass. pen., Sez. III, 12 novembre 1990; Cass. pen., Sez. III, 24 marzo 1999.<br />

6 In questo senso, G. Soana, Omesso versamento <strong>di</strong> ritenute certificate, <strong>in</strong> Rass. trib., 2005, p. 97; ancora <strong>in</strong> questo senso<br />

(pur se con riferimento alla previgente normativa), Trib. Vercelli, 18 maggio 1989, <strong>in</strong> www.ilfisco.it/fisconl<strong>in</strong>e.<br />

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