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La trasformazione di società in trust - Reggio Emilia

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In tale ultimo caso, secondo un orientamento espresso nel vigore della previgente <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>a<br />

sarebbe necessaria, a tutela dei soci <strong>di</strong> m<strong>in</strong>oranza, un’<strong>in</strong><strong>di</strong>cazione specifica nello statuto del luogo<br />

<strong>di</strong> riunione dell’assemblea <strong>di</strong>verso dalla sede sociale per evitare che gli amm<strong>in</strong>istratori e i gruppi <strong>di</strong><br />

comando rendano <strong>di</strong>fficoltosa, se non impossibile, un’ampia partecipazione dei soci al <strong>di</strong>battito<br />

assembleare (34) .<br />

<strong>La</strong> giurisprudenza si era chiesta, prima della riforma, se fosse lecita una clausola statutaria<br />

che legittimasse la convocazione dell’assemblea al <strong>di</strong> fuori della sede sociale, limitandosi a<br />

prevedere che l’assemblea della società potesse essere convocata genericamente anche “fuori<br />

della sede sociale” lasciando <strong>di</strong> conseguenza la <strong>di</strong>screzionalità della scelta all’organo<br />

amm<strong>in</strong>istrativo.<br />

Nonostante un’isolata pronuncia giurisprudenziale favorevole (35) , la dottr<strong>in</strong>a ha negato che<br />

lo statuto possa attribuire agli amm<strong>in</strong>istratori un potere <strong>di</strong>screzionale nella determ<strong>in</strong>azione del<br />

luogo <strong>di</strong> convocazione dell’assemblea, temendo che l’attribuzione della scelta del luogo <strong>di</strong> riunione<br />

al consiglio potesse “sovvertire quella facile e sicura attività delle assemblee” voluta dal legislatore<br />

(36) , così come parte della giurisprudenza che negava potesse attribuirsi agli amm<strong>in</strong>istratori un<br />

potere <strong>di</strong>screzionale nella determ<strong>in</strong>azione del luogo <strong>di</strong> convocazione dell’assemblea (37) .<br />

<strong>La</strong> dottr<strong>in</strong>a ha osservato che”l’art. 2363, c.c. non consenta che una sola <strong>in</strong>terpretazione;<br />

stabilito, <strong>in</strong>fatti, che la sede sociale è uno spazio specifico e specificamente <strong>in</strong><strong>di</strong>viduato nell’atto<br />

costitutivo, la sua alternativa non può non essere uno spazio altrettanto specificamente<br />

determ<strong>in</strong>ato” (38) .<br />

Si è scritto che “nella mente del legislatore, <strong>in</strong>fatti, è presente l’idea <strong>di</strong> consentire la riunione<br />

assembleare <strong>in</strong> luogo <strong>di</strong>verso dalla sede sociale, ma sarebbe contrad<strong>di</strong>ttorio ritenere che, mentre<br />

la sede deve essere <strong>in</strong><strong>di</strong>cata specificatamente anche come luogo <strong>di</strong> riunione dell’assemblea, il<br />

luogo alternativo, <strong>in</strong> cui i soci si possono riunire, può essere <strong>in</strong><strong>di</strong>cato genericamente. Le ragioni che<br />

militano a favore della specifica <strong>in</strong><strong>di</strong>cazione della sede militano anche a favore della specifica<br />

<strong>in</strong><strong>di</strong>cazione del luogo alternativo. <strong>La</strong> preventiva determ<strong>in</strong>azione del luogo <strong>di</strong> riunione<br />

dell’assemblea serve sia per limitare il potere dell’amm<strong>in</strong>istratore, sia per <strong>in</strong>formare i soci delle<br />

località <strong>in</strong> cui possono essere convocati; quest’esigenza non può ritenersi sussistere solo per la<br />

sede sociale e non anche per la località alternativa” (39)<br />

Anche la giurisprudenza sembra ritenere <strong>in</strong>ammissibile una clausola che genericamente<br />

preveda la convocazione <strong>in</strong> luogo <strong>di</strong>verso dalla sede <strong>in</strong> considerazione del fatto che “la possibilità<br />

nell’atto costitutivo <strong>di</strong> derogare alla regola della convocazione dell’assemblea nella sede della<br />

società, pur se consentita dall’art. 2363, c.c., non permette <strong>di</strong> presc<strong>in</strong>dere dalla<br />

predeterm<strong>in</strong>azione, se non altro spaziale, dei <strong>di</strong>versi preve<strong>di</strong>bili luoghi <strong>di</strong> convocazione, non solo <strong>in</strong><br />

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