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La trasformazione di società in trust - Reggio Emilia

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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO<br />

Stu<strong>di</strong>o n. 100-2013/I<br />

<strong>La</strong> c.d. domanda <strong>di</strong> concordato <strong>in</strong> bianco<br />

Approvato dalla Commissione Stu<strong>di</strong> d’Impresa il 19 febbraio 2013<br />

Sommario: 1. Premessa; 2. Il contenuto della domanda <strong>di</strong> concordato; 3. Il verbale notarile ed il problema<br />

della pubblicità; 4. Il concordato <strong>in</strong> bianco o concordato con riserva o preconcordato o concordato senza<br />

piano; 5. Il contenuto della domanda; 6. Gli effetti della presentazione della domanda con riserva; 7. Il<br />

compimento degli atti <strong>di</strong> or<strong>di</strong>naria e straor<strong>di</strong>nari amm<strong>in</strong>istrazione; 8. <strong>La</strong> prededucibilità dei cre<strong>di</strong>ti post<br />

ricorso e gli obblighi <strong>in</strong>formativi perio<strong>di</strong>ci; 9. Lo scioglimento dai rapporti <strong>in</strong> corso; 10. Compatibilità della<br />

domanda con riserva con l’accordo <strong>di</strong> ristrutturazione dei debiti e con il concordato con cont<strong>in</strong>uità<br />

aziendale; 11. L’orientamento restrittivo ed il rischio del c.d. abuso del <strong>di</strong>ritto; 12. Conseguenze del<br />

mancato deposito della domanda <strong>di</strong> concordato (e della mancata <strong>in</strong>tegrazione).<br />

***<br />

1. Premessa<br />

<strong>La</strong> ragione per cui, dalla conversione del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, ad opera della<br />

legge 7 agosto 2012, n. 134, molte imprese hanno fatto ricorso alla procedura prevista dall’art. 161 l.<br />

fall. è rappresentata dal fatto che la c.d. presentazione della domanda <strong>di</strong> concordato <strong>in</strong> bianco<br />

produce gli effetti <strong>di</strong> cui all’art. 168 l. fall., e cioè il blocco delle azioni esecutive, il c.d. automatic<br />

stay.<br />

Infatti, “dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e f<strong>in</strong>o al momento<br />

<strong>in</strong> cui il decreto <strong>di</strong> omologazione del concordato preventivo <strong>di</strong>venta def<strong>in</strong>itivo, i cre<strong>di</strong>tori per titolo o<br />

causa anteriore non possono, sotto pena <strong>di</strong> nullità, <strong>in</strong>iziare o proseguire azioni esecutive e cautelari<br />

sul patrimonio del debitore”.<br />

Inoltre, le prescrizioni che sarebbero state <strong>in</strong>terrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e<br />

le decadenze non si verificano.<br />

Inf<strong>in</strong>e, i cre<strong>di</strong>tori non possono acquistare <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> prelazione con efficacia rispetto ai cre<strong>di</strong>tori<br />

concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giu<strong>di</strong>ce e, soprattutto, le ipoteche giu<strong>di</strong>ziali iscritte nei<br />

novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono<br />

<strong>in</strong>efficaci rispetto ai cre<strong>di</strong>tori anteriori al concordato.<br />

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